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AccueilNuméros125-2Codifications et réformes dans l'...I - Approches ponctuellesLa codification théodosienneEpifania politica del Theodosianus

Codifications et réformes dans l'Empire tardif et les royaumes barbares
I - Approches ponctuelles
La codification théodosienne

Epifania politica del Theodosianus

La pubblicazione romana del Codex
Elio Dovere

Résumés

La pubblicazione (promulgazione) romana del Codice Teodosiano proprio a Natale dell'anno 438 fu una meditata scelta politica : si chiudeva così, in un giorno assai significativo per l'impero cristiano, il decennale programma di stabilizzazione giuridica avviato nel 429 con la legge in CTh1, 1, 5. L'esegesi attenta e minuziosa dei Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando e una serie di riflessioni storico-politiche confermano la veridicità della data del 25 dicembre attestata dal Codex Ambrosianus C 29 inf., il manoscritto medievale che contiene Gesta e Codex, e chiarisce le importanti motivazioni politico-legislative teodosiane.

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Notes de la rédaction

Les textes réunis dans ce dossier par Olivier Huck constituent les actes de la table ronde organisée à l’École française de Rome les 30 juin et 1er juillet 2009, sous l’intitulé éponyme Codifications et réformes dans l’Empire tardif et les royaumes barbares.

Notes de l’auteur

Questo lavoro, già destinato a Munuscula. Scritti in ricordo di Luigi Amirante (E. Dovere [a cura di], Napoli, 2010, p. 81 ss.), nella more della presente edizione è apparso in Iuris Antiqui Historia. An International Journal on Ancient Law, 2, 2010, p. 25 ss., col titolo Ruolo provvidenziale del Codice Teodosiano : il dies natalis Christi dell'a. 438.

Texte intégral

  • 1 Più di tre lustri fa ebbi già occasione di meravigliarmi del normale disinteresse romanistico per q (...)
  • 2 A parte i lavori citati nella nota qui di séguito, recenziori vedi Bianchi 2007, p. 163, 170 e 175  (...)
  • 3 Si tratta di : a] Atzeri 2008a, opera accompagnata da studi preparatori e di approfondimento : Atze (...)

11. – Vi è un’attenzione ricorrente, da qualche tempo, per una di quelle fonti tardoantiche con cui tutti coloro i quali lavorano sul Codice Teodosiano dovrebbero pensare, prima o poi, di ‘regolare i conti’ ; si tratta del succinto verbale della storica riunione dei senatori di Roma tenuta, nell’anno 438, per la presentazione ufficiale del primo Codice imperiale ai tradizionali vertici della pars Occidentis : quei Gesta opportunamente collocati poi da Mommsen in esordio all’edizione del Theodosianus1. In particolare due contributi scientifici2, tanto reciprocamente diversi (non foss’altro che per l’estensione) quanto ciascuno a suo modo altrettanto significativo, hanno di recente giustamente evidenziato il pregio di tale materiale3 ; essi hanno offerto ben più di un nuovo stimolo per indurre a rimeditare sull’epocale disciplinamento ordinamentale del V secolo con maggiore cognizione del contesto storico-istituzionale, con una più profonda consapevolezza documentaria, con una migliore disposizione a controllare, e magari a rivedere, posizioni finora (fors’anche per comodità) ritenute consolidate, a porsi interrogativi pure parzialmente nuovi, a cercare soluzioni alternative più soddisfacenti a vecchi problemi.

  • 4 I problemi tuttora posti da questi Gesta non sono pochi ; essi sono affrontati da Atzeri 2008a e in (...)

2E tra le non poche questioni poste allo storico-giurista da tali Gesta – si pensi, giusto per esemplificare, a quelle che potrebbero essere state le ragioni, non dico per stendere il verbale di cui qui stiamo parlando, ma per redigerne allora proprio la particolare editio che poi ci è giunta – rimane quella della precisa collocazione cronologica dell’evento in essi registrato, ovverosia il quesito circa la data dell’importante cerimonia romana4.

  • 5 Cfr. Gesta 8, 16. Si sa come il Codex Ambrosianus contenente i Gesta indichi qui diversamente : ...(...)
  • 6 Esemplificazioni sono in Atzeri 2008a, p. 130 nota 37.
  • 7 Cfr. Gesta 1, 4 s., e vedi ivi in apparatu.

3In verità, ciò che oggi si legge in calce ai Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando a testimonianza dell’avvenuta editio dello specifico verbale da parte del funzionario a ciò preposto – Fl(avius) Laurentius exceptor amplissimi senatus edidi sub d(ie) VIII k. Ian.5 – sempre più di frequente continua a essere identificato in dottrina, senza esitazione alcuna6, con quanto invece avrebbe dovuto essere trascritto come datazione dei Gesta medesimi ; un elemento testuale, quest’ultimo, invece malauguratamente inesistente, salvo a voler considerare per esso l’unico altro dato cronologico formale di una qualche precisione presente nel documento, ovvero la secca indicazione della coppia consolare dell’anno 438 : Domino [nostro] Flavio Theodosio Aug(usto) [XVI] et Anicio Achillio Glabrione Fausto v. c. consulibus7. E se da un lato proprio le recenti ricerche esimono dall’affrontare analiticamente i vari aspetti di tale questione e, anzi, giusto dei dati grazie a esse ora ricomposti ci si può senz’altro servire giacché affidabilissimi, è pur vero che appunto perché è stata finalmente riaffrontata nel suo insieme, e massime poiché è stata ragionevolmente « sciolta » in modo diverso dal tradizionale, essa merita una nuova seppure compendiosa attenzione.

  • 8 Vedi Codex Theodosianus I/1. Prolegomena (Mommsen), p. XI.
  • 9 Il fatto che nel caso dei Gesta ci si trovi dinanzi a una sorta di riepilogo della giornata romana (...)

4E qui, anzitutto, è da ricordare come il moderno editore dei Gesta avesse con molto buon senso ipotizzato, benché in realtà i suoi Prolegomena non ce lo dicano in modo esplicito, che le attività connesse all’editio del verbale senatorio si fossero tenute tutte di séguito alla chiusura dell’importante evento ivi ripercorso8. Per Mommsen, evidentemente, terminati i lavori solenni riguardanti il Codex Theodosianus – un’avvenimento, peraltro, reso con particolare colore nel testo pervenutoci benché descritto assai essenzialmente9 –, sùbito sarebbero state adeguatamente trascritte le notae stenografiche prese dai verbalizzanti (non senza che se ne controllasse, com’è veridico, la rispondenza con quanto effettivamente detto e fatto dai personaggi coinvolti) ; sarebbe stata poi approvata e sottoscritta dal personale incaricato la stesura definitiva del resoconto, infine sarebbe stata effettuata l’editio vera e propria dei Gesta, ovvero la riproduzione ufficiale di essi con l’intervento certificatorio dei soggetti responsabili del relativo iter.

  • 10 Per evitare equivoci sul senso dell’aggettivo « rivoluzionario » qui impiegato, che intende riferir (...)

5Allora, senza entrare nei tanti rivoli problematici esibiti dall’orizzonte in cui questo verbale ci appare inserito – i dubbi, per esempio, sulla posizione burocratica dagli sconosciuti constitutionarii che ivi sono menzionati, oppure gli interrogativi legittimi sui rapporti pratici tra gli originali del nuovo Codice e i relativi exemplaria autentici : sono argomenti interessantissimi, ma conducono troppo lontano dal nocciolo della questione cronologica –, proprio il tema-editio può essere quello da cui muovere per abbordare senza eccessive lungaggini il nostro argumentum : una domanda nel cui àmbito coinvolgere non solo i dati materiali immediatamente implicati dal documento dei Gesta, bensì anche più di un aspetto profondo del contesto politico, ideologico, culturale dell’intera rivoluzionaria soluzione codificatoria teodosiana10. E poiché sull’avvio di quella che sappiamo essere stata la lunga storia occidentale del Codice Teodosiano, e massime sull’articolato lavorìo del 438 a essa prodromico, sono state ora effettuate molte dotte osservazioni indirizzate a una nuova, precisa, sebbene ipotetica, proposta di collocazione cronologica dei Gesta – una soluzione diversa da quella mommseniana che io, anticipo, continuo invece a ritenere la più credibile –, è proprio questa recente idea che qui di séguito, anzitutto, molto brevemente si riassume.

  • 11 « Proximo superiore anno ...peractis feliciter nuptiis » : cfr. Gesta 2, 13 s. Sulla data autunnale (...)
  • 12 Vedi ora Purpura 2009, p. 8 s.
  • 13 La NovValent. 1 risulta data a Ravenna nel luglio 438 ; in argomento, da ultimo, Purpura 2008.
  • 14 Cfr. la celebre Nov. 1 di Teodosio II, che per qualcuno, in dottrina (Honoré, Matthews), avrebbe re (...)

62. – Valentiniano, come esplicitamente riferisce il nostro verbale senatorio, in occasione della sua lunga trasferta matrimoniale del 437-438 (sicuramente dopo le nozze11 ; magari il giorno medesimo della promulgazione orientale del corpus legum imperatorio) avrebbe formalmente ricevuto a Costantinopoli il Codice forse solo da qualche tempo effettivamente concluso12. Rientrato egli in Italia probabilmente con la buona stagione del 43813, e col suo séguito cortese anche il prefetto Fausto Glabrione, consegnatario materiale dell’opera, si sarebbero attesi diversi mesi prima che venisse effettuata la pubblica presentazione occidentale della collectio legum approntata in Oriente e ivi già ‘nota’, appunto, dal pregresso mese di febbraio14.

  • 15 Cfr. Gesta 3, 23-25, come indizio della sollecitudine suggerita dalla cancelleria di Costantinopoli (...)
  • 16 Cfr. NovTheod. 1, 3 : nulli post Kal. Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocationes iu (...)

7In pratica, quella che dai Gesta appare quasi una sollecitazione a rendere presto disponibili i sedici libri del Codex anche nella pars imperii sottoposta a Ravenna avrebbe dovuto attendere, per imperscrutabili ragioni, quasi lo spirare dell’anno15. Essa, con la pubblica manifestazione romana documentata dai Gesta, avrebbe trovato piena soddisfazione soltanto a Natale, a una settimana cioè dall’inizio del 439, il momento indicato dall’Augustus senior per l’indefettibile entrata in vigore universale della raccolta normativa16.

  • 17 Così Atzeri 2008a, p. 131.
  • 18 Questa l’opinione di Sirks 1983, p. 280 ss. (ma vedi pure, in coda a una lunga di teoria di saggi o (...)

8Orbene, questo estremo ritardo rispetto ai tempi rapidi viceversa apparentemente consigliati da Costantinopoli è parso del tutto incomprensibile già soltanto « da un punto di vista logico ». L’avvenuto « slittamento di circa sei mesi o più ...rispetto alla presumibile data dell’arrivo di Valentiniano in Italia » per la presentazione del Codex agli occidentali è sembrato un dato niente affatto spiegabile17 (salvo a voler ipotizzare una improbabile e ritardante riluttanza senatoria, di natura politica, nei confronti delle opzioni delle due corti18), e questo a maggior titolo se solo si pensa all’evidenza della concreta impossibilità di procedere poi, nel giro d’una manciata di giorni, prima alla rigorosa preparazione di un congruo numero di copie di tale Codice, e poi alla distribuzione di una sufficiente quantità di esse, anche in previsione della successiva editio populis, in tutti gli uffici centrali e periferici dell’esteso imperium.

  • 19 Del resto, e la Atzeri 2008a, p. 131 nota 43, ricorda analoghe osservazioni della dottrina, non son (...)
  • 20 Così Atzeri 2008a, spec. p. 131 s. ; adde Atzeri 2008c, p. 23 e 32 ; vedi ora pure Sirks 2007, p. V

9Poiché il lasso di tempo trascorso tra l’arrivo materiale del Codex in Italia (forse la primavera del 438) e la sua solenne pubblicazione a dicembre è sembrato a buon diritto troppo esteso, e in contemporanea è apparso assai ristretto lo spazio tra la presentazione del materiale legislativo avvenuta a Natale e la sua entrata in vigore con la nuova veste codificatoria, si è ritenuto necessario pensare a una ipotesi di correzione della data presente nella editio del verbale senatorio19. Si è congetturato che nel manoscritto contenente i Gesta, il prezioso Codex Ambrosianus C 29 inf., possa esservi stata un’alterazione materiale, magari agevolata da un certo tipo di scrittura altomedievale capace di indurre alla confusione tra il corsivo delle lettere u e a, la seconda delle quali scritta in forma aperta similmente alla prima : in pratica, dall’originario (ma ipotetico) iunii, probabilmente registrato in modo abbreviato come iun., si sarebbe passati a un equivoco che avrebbe comportato nel copista la riscrittura di ian., e dunque ianuarii20 (che, appunto, è quanto poi effettivamente tuttora leggiamo nel nostro codice).

  • 21 Oltre i contributi testé cit. vedi, ma con qualche diversità, Purpura 2009, p. 1 (il 25 maggio evit (...)

10La data della editio dei Gesta – e perciò, forse, quella della riunione romana di presentazione del Codice – in base a tale supposizione sarebbe stata l’ottavo giorno prima delle kalende di giugno, quindi il 25 maggio dell’a. 43821. Ciò avrebbe comportato per la burocrazia occidentale la disponibilità di tutto il tempo necessario, entro il I gennaio 439, per l’approntamento delle tante copie presumibilmente indispensabili del Codex e per la capillare distribuzione di esse anche agli uffici più lontani dal Centro. In una parola, l’ampia distanza tra maggio 438 e gennaio 439 avrebbe consentito all'amministrazione di essere materialmente pronta, con agio, alla vigenza ecumenica del corpus legum teodosiano.

11Ora, ammesso ma non concesso il mai escludibile errore dei copisti in specie qualora si considerino le pencolanti condizioni materiali dei rari manoscritti pervenutici, a me non pare accettabile che opzioni importanti come quella volta a modificare così radicalmente una data che, invece, ancora oggi possiamo fortunatamente leggere siano guidate quasi del tutto da una sorta di fredda logica paleografico-formalistica : da un ragionamento solo ipoteticamente radicato, cioè, che della vicenda centrata sulla pubblicazione occidentale del Teodosiano, di fronte all’apparenza incongruente del dato documentario, intravede pressoché soltanto le conseguenti difficoltà pratiche, quelle che la burocrazia dell’epoca avrebbe incontrato, e indubbiamente insormontabili, se davvero avesse dovuto « lavorare » le copie del Codice nell’unica settimana tra il Natale del 438 e il Capodanno del 439.

12Io penso che una modifica testuale come quella suggerita sia comunque assolutamente inaccoglibile non solo per via del fatto che, tra le altre cose, essa non tiene adeguatamente conto di qualche contrario sostanzioso elemento testuale di riflessione pur sempre offerto dai Gesta, ma anche e soprattutto per una forte ingenuità di fondo dei suoi presupposti di partenza, alcune generali valutazioni di tipo politico-amministrativo sui cui appare semplicisticamente fondata la proposta ricostruzione.

133. – E veniamo in primo luogo a quanto si apprende del verbale del 438. In esso vi è un dato che, probabilmente, sia pure in modo indiretto potrebbe corroborare la data ‘canonica’ della riunione romana organizzata da Fausto.

  • 22 Cfr. Gesta 1, 6 : Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl(ustris), tertio expraefecto urbi, (...)
  • 23 Cfr. Anon. Vales. Pars post. [12] 65 s. (Mommsen) : Eodem tempore contentio orta est in urbe Roma i (...)
  • 24 Cfr. per es. Cassiod. Var. 4, 30, 2 (Mommsen) : Porrecta itaque supplicatione testatus es Curvae po (...)
  • 25 Bibliografia aggiornata sulla questione (cronologicamente « oscillante » in dottrina ; per es. vedi (...)

14Nella nostra occasione il senato di Roma sarebbe stato chiamato, in verità secondo una prassi non proprio eccezionale, al di fuori della Curia. Ignoriamo i motivi di tale raduno topicamente irrituale, ma, stando all’assenza di informazioni traibili dalle fonti coeve, certo essi non dovevano esser stati legati a una improvvisa inagibilità del convenzionale sito senatorio procurata da particolari eventi naturali come, per esempio, terremoti o altro. I Gesta, in esordio, riferiscono che tutti gli invitati alla cerimonia di presentazione del Codice si sarebbero incontrati nella domus privata del prefetto Fausto situata « ad Palmam »22. E giusto di recente ci è stato ricordato come il luogo menzionato fosse ubicato proprio in pieno Foro, forse in prossimità della Curia Iulia, tanto che anche in altre occasioni (per esempio per l’adventus di Teoderico nell’a. 50023) diverse importanti manifestazioni si sarebbero svolte colà, in presenza sia del senato sia del popolo (all’esempio non appena menzionato, se si leggono altre fonti, forse si potrebbe anche aggiungere, in modo nominalmente assai significativo24, il ricordo della convocazione della fase conclusiva del concilio romano detto appunto Synodus Palmaris grazie al luogo ove essa sarebbe stata indetta per l’autunno del 501 o 50225).

  • 26 Soprattutto il tono dell’espressione adoperata nei Gesta (testo supra nota 22), nonostante la ridda (...)
  • 27 Cfr. Gesta 5, 47.
  • 28 Non condivido l’opinione di Näf 1992, p. 442 s., con cui sembra parzialmente d’accordo Atzeri 2008a(...)

15Perché, dunque, questo incontro senatorio in un luogo alquanto anomalo per la specifica circostanza come la dimora personale, per quanto ‘centralissima’ nell’Urbe, del prefetto e console Fausto26 ? Il fatto che anche il popolo, magari solo per il tramite di qualche qualificato rappresentante, fosse ivi eventualmente intervenuto (chissà che non sia indicativa in tal senso l’ottava acclamazione tra quelle che i Gesta elencano all’inizio di una lunga serie : Haec sunt vota senatus, haec sunt vota populi Romani27) non avrebbe certo contribuito a giustificare l’utilizzo di un luogo non-pubblico : anche per l’adventus di Teoderico, per esempio, vi sarebbe stato pure il popolo plaudente, e sempre ad Palmam, ma sicuramente non nel perimetro di una domus privata28.

  • 29 È bene ricordare che, pur senza risposte neanche ipoteticamente esplicative (ma vedi la nota che qu (...)

16Dico sùbito che secondo me la decisione dell’Anicio Fausto di optare per il proprio palazzo, ospitando una cerimonia pubblica della portata straordinaria come quella in questione, sarebbe derivata dalla « opzione politica » di aver preferito proprio la data del 25 dicembre ad altri possibili giorni per presentare ai senatori romani, ufficialmente, il Codice Teodosiano29.

  • 30 Rinvio, non solo per le indicazioni documentarie (vedi comunque Stern 1953), al bel libro di Salzma (...)
  • 31 Nella letteratura, comprensibilmente vasta (per es. il volume collettaneo Leroux 1984 ; ma vedi inf (...)
  • 32 Per mera comodità vedi solo l’essenziale apparatus che è in Dovere (U.) 2008, p. 174 s.
  • 33 Si veda, per es., Gianola 1989 ; in generale vedi solo Kunzler 2003, p. 558 ss.
  • 34 Vedi il « classico » Botte 1932 (su cui ora Roll 1993) ; bibliografia aggiornata e importante è que (...)

17L’uso della Curia, come quello di tutti i luoghi in cui normalmente avevano luogo le funzioni pubbliche, si deve ritenere che in quel giorno dovesse essere impedito se solo si considera che, com’è risaputo (ricordo giusto la celebre testimonianza del Chronographus illustrato dal calligrafo Furio Filocalo alla metà del IV secolo30), almeno dal 35431 (se non addirittura prima, ove si pensi alla prassi liturgica romana documentata dalla Depositio Martyrum del 33632) il dies natalis Christi era ormai stabilmente fissato in Occidente, all’interno di quello che i liturgisti chiamano il « tempo forte »33, esattamente al 25 dicembre34.

  • 35 All’interno del Teodosiano, per es., cfr. il testo in 2, 8, 1 del 321, che aveva vietato emancipazi (...)
  • 36 Cfr. interpr. CTh. 2, 8, 19 (Mommsen 88, 17 s.) : Nec non et dies natalis domini nostri vel epiphan (...)
  • 37 Cfr. CI. 3, 12, 6, 3.
  • 38 Vedi la recente ipotesi in di Berardino 2008a, p. 337 s.
  • 39 Questo non esclude, comunque, che anche a Natale potessero continuare ad aver luogo significativi a (...)

18Senza voler considerare le tante leges che avevano inibito attività private e pubbliche, per esempio, nelle domeniche o a Pasqua35, e ugualmente senza voler tenere conto dei provvedimenti normativi che avevano vietato, in generale, l’esercizio della giurisdizione nel periodo pasquale oltre che nelle ricorrenze ufficiali prevalentemente civili, come nel caso di quelle riguardanti le due capitali o la persona dei prìncipi – penso a CTh. 2, 8, 19 di Valentiniano II (a. 389) –, basta che si ricordi la legge in CTh. 2, 8, 24 dell’a. 405 che aveva provveduto a stabilire per il Natale un divieto assoluto di tenere spectacula, proibizione poi rinnovata nel 425 da Teodosio II con l’edictum conservato in CTh. 15, 5, 5. Del resto, la lunga e articolata interpretatio all’evocata legge valentiniana dell’agosto 389 avrebbe esplicitamente compreso come estesa anche al 25 dicembre la sospensione dell’attività di tutti i tribunali36, e parimenti avrebbe fatto poi la successiva manipolazione/integrazione di tale documento nuovamente codificato nel VI secolo, non a caso sempre nel De feriis come 3, 12, 6 (una sorta di riassuntiva esplicitazione giustinianea dell’ormai avvenuta evoluzione calendariale civile e religiosa)37 : la Natività, forse grazie pure a uno sconosciuto intervento legislativo degli anni intorno al 40038, sarebbe stata ammessa in modo stabile tra i momenti sicuramente festivi di tutti i Romani39.

  • 40 Si trattava, in pratica, di quella che un giurista dell’età del principato, con categoria dogmatica (...)
  • 41 Cfr. Gesta 3, 22-25 : Vocatis igitur me et inl(ustri) viro illius temporis Orientis praefecto singu (...)

19Dunque, la scelta di collocare l’evento di presentazione del Codice nel giorno della ricorrenza natalizia, otto giorni prima delle kalende di gennaio, comportava l’individuazione di un luogo ‘tecnicamente’ non pubblico, nell’Urbe, che fosse però in più sensi centrale, sia materialmente sia politicamente. La domus ad Palmam del prefetto Fausto Glabrione poteva davvero sembrare d’essere quello ideale40 ; d’altronde, era a lui – peraltro, allora onorato del consolato quale collega del dominus orientale – e non ad altri che a Costantinopoli era stato materialmente consegnato il Codice dalle mani di Teodosio (singulos codices sua nobis manu divina tradi... In manu est acceptus codex) perché appunto fosse formalmente offerto agli occidentali e poi diffuso per orbem41.

  • 42 Dal calendario perpetuo si apprende come si trattasse di un mercoledì : Cappelli 1988 p. 46.
  • 43 Cfr. CTh. 2, 8, 19 pr. : Omnes dies iubemus esse (i)uridicos.
  • 44 Su questo ampio tema, con particolare attenzione anche per le fonti giuridiche, oltre agli studi gi (...)

20Non altrettanto utile, mi sembra, avrebbe potuto apparire tale domus per questa celebrazione pubblica se la data prescelta fosse stata quella, invece, come da altri ipotizzato, del 25 maggio, otto giorni prima delle kalende di giugno ; trattavasi infatti d’uno di quei giorni che oggi correntemente diremmo « lavorativi »42, uno di quelli che nella summenzionata CTh. 2, 8, 19 il legislatore aveva senz’altro definiti iuridici43. Tutti i giorni erano ormai utili per le attività dei tribunali, eccettuati quelli festivi ; tra questi ultimi anche e soprattutto i giorni coincidenti con i segni e le cadenze più importanti del tempo cristiano via via, negli anni tra IV e V secolo, poi tutti elencati dalle leges44, ma certo non il 25 del mese di maggio. Perché mai, allora, la Curia non avrebbe dovuto essere disponibile nel 438 per le attività di senatori, praefecti, constitutionarii e del vicarius urbis aeternae ? E perché, viceversa, lo sarebbe vantaggiosamente stata la domus situata ad Palmam dell’Anicio Fausto Glabrione ?

  • 45 Come si vedrà infra ai §§ 5 s., il fatto che si trattasse di un giorno coincidente con un'important (...)
  • 46 Su tali materiali, sulla base dei nostri Gesta, vedi ora Crescenzi 2003a, p. 305 ss. con bibliograf (...)

214. – Nondimeno, nel continuare a ritenere pienamente attendibile la data dei Gesta che tuttora leggiamo nel manoscritto ambrosiano, rimane pur sempre dinanzi all’interprete un interrogativo più che serio : quello, cioè, concernente le ragioni che allora dovettero indurre a scegliere proprio il 25 dicembre al fine di effettuare la cerimonia velocemente descritta nel verbale senatorio45. Di conseguenza, rimane soprattutto il quesito sugli estremi dei tempi di approntamento dei materiali codificatòri indispensabili per l’uso ordinario degli uffici46.

22Partiamo, perciò, da quest’ultimo punto.

23Non può che essere troppo ingenuo supporre che in Occidente tutto sarebbe davvero ‘partito’, per la diffusione del Codex ricevuto a Costantinopoli, a far data dalla solenne manifestazione coordinata da Fausto a Roma. Non credo, cioè, che per allestire la lunga e complessa attività necessaria alla materiale e capillare presenza occidentale del Teodosiano fosse assolutamente indispensabile che avesse luogo l’evento-pubblicazione del corpus legum, che questo fosse necessario, cioè, come momento concreto di avvio, come incipit procedurale : ce lo dice, anzitutto, la comune ed efficace esperienza di governo dei nostri giorni, ma in qualche maniera, per il Codice, già lo lasciava intuire lo stesso Teodosio II con la particolare estensione dei tempi previsti nella novella De Theodosiani codicis auctoritate del 15 febbraio 438.

24Giusto per rimanere aderenti a uno dei fatti che quotidianamente ci tocca, e augurandomi di non eccedere – tra i tanti possibili exempla della divaricazione tra le posizioni formali della pubblica amministrazione e il suo operare concreto questo mi sembra, per certi aspetti, il più « tangibile » per tutti –, basti riflettere alla non lontana esperienza della introduzione dell’euro all’interno dei paesi dell’Unione Europea.

  • 47 Piuttosto che l’elencazione dei numerosi passaggi normativi concernenti la nuova moneta (una vera e (...)

25Pur avendo stabilito l’Italia, per esempio, fin dagli anni ’90 del secolo scorso che solo dal I gennaio del 2002 la lira sarebbe stata sostituita in via definitiva dalla nuova moneta (in realtà, la moneta nazionale avrebbe perduto il valore legale solo dal I marzo di tale anno), il governo aveva comunque previsto più fasi formali di passaggio, preparatorie e transitorie, nel frattempo organizzando con appropriata meticolosità tutto quanto potesse apparire necessario affinché andassero a pieno regime sia il sistema dei cambi, sia quelli per la tenuta della contabilità e per la redazione dei bilanci. Esso, nel contempo, quasi con ansiosa alacrità provvedeva soprattutto a che fosse posta in essere ogni operazione idonea a garantire la perfetta circolazione materiale della moneta europea, in tutto il territorio nazionale, a partire dalla data preventivamente stabilita47 : ancora ricordo le frequentissime e tranquillizzanti rassicurazioni degli organi di informazione sulla frenetica attività in itinere dell’Istituto Poligrafico di Stato oltre che, naturalmente, della Zecca della Repubblica e, per l’epocale occasione, delle sue eccezionali ramificazioni variamente dislocate.

26Ebbene, cambiando quello che c’è da cambiare nel confronto con questo esempio efficace perché di impatto immediato, a me pare che per l’utilità della diffusione del Codice Teodosiano gli officia orientali si fossero mossi con una previsione altrettanto vantaggiosa.

27Consegnato a Costantinopoli il Codice ai prefetti del pretorio d’Oriente e d’Italia (in un momento imprecisato tra 437 e inizio 438, e sempre che davvero si trattasse di un solo esemplare), la cancelleria di Teodosio ne aveva già considerata l’ecumenica entrata in vigore solo dal I gennaio 439. In pratica, si era tenuto consapevolmente conto sia dei tempi necessari per il materiale arrivo in Occidente del Codex, sia dei tempi indispensabili affinché se ne effettuasse, con le migliori garanzie di autenticità e sicurezza, un sufficiente numero di ‘originali’ per la dotazione degli uffici di ogni regione (anche per l’inevitabile futura riproduzione a uso delle scuole e di qualsiasi operatore del diritto a ciò interessato).

  • 48 Dunque solo raccomandazioni formali le acclamazioni dei senatori (Gesta 5, 7-32 : Plures codices fi (...)

28I non pochi mesi trascorsi tra l’arrivo del Teodosiano in Italia e la sua presentazione al senato – quell’ampio lasso, cioè, che ha convinto alcuni a proporre la correzione di un errore ipoteticamente presente nel Codex Ambrosianus, e quindi ad anticipare l’editio dei Gesta al 25 maggio 438 – sarebbero stati opportunamente previsti sia per far sì che tutto fosse pronto, ad opera dell’amministrazione ravennate, per il vigore universale del Codice a partire dal 439 sia, anche, ma forse prima d’ogni altra cosa, perché tutto fosse già pronto al momento della « proposta » ufficiale dell’opera legislativa a Roma. Vale a dire che occorreva, al fine di consentire una consapevole partecipazione politica del consesso senatorio, che nei fatti si sapesse bene cosa effettivamente fosse già stato realizzato dagli officia, prima da quelli costantinopolitani e poi, nel corso del 438, da quelli occidentali. L’ordo senatus, in altri termini, doveva preventivamente conoscere ciò che esso avrebbe pubblicamente acclamato, quali passaggi burocratici, quali scelte tecniche sarebbe poi andato formalmente ad autorizzare e perciò, magari anche alla presenza d’una selezione del più ‘autentico’ populus Romanus, a condividere politicamente48.

  • 49 Tale ricostruzione in qualche misura riuscirebbe anche a giustificare l’ipotizzata rapidità delle o (...)

29In buona sostanza, e non tanto con cinica valutazione politica dell’evento su cui si sta ragionando quanto con disincantata consapevolezza dell’ordinario procedere pragmatico della pubblica amministrazione, solo conoscendo già come in realtà le attività relative alla preparazione, diffusione e sorveglianza delle copie del Codice si erano effettivamente svolte – ed evidentemente svolte con successo se adesso, da parte di Fausto, finalmente si organizzava la pubblica seduta romana – si poteva fornire materia accettabile per l’adesione del senato dell’Urbe all’intera operazione codificatoria49. Si trattava, se vi si riflette, di un progetto integralmente pensato e strutturato dal sovrano d’Oriente e dalla sua cancelleria ma che ora, almeno dal punto di vista formale, grazie all’assenso palesemente manifestato da parte del romano senatus (Gesta 3, 29 : Adclamatum est : Aequum est, placet, placet) si poteva mostrare che fosse divenuto in tutto e per tutto anche occidentale.

  • 50 A parte il doveroso interesse della Atzeri 2003, p. 270 ss. e Atzeri 2008a, p. 151 ss. con bibliogr (...)
  • 51 Tra i tanti possibili exempla, per personale consuetudine di studio penso sùbito alle acclamazioni (...)
  • 52 Si pensi ai consolati mancati (o rinviati) dai personaggi acclamati in Gesta 5, 13 s. ; 18 s. ; 25 (...)
  • 53 Le adclamationes sono tutte in Gesta 5 ; le indicazioni di Fausto sono nel § 7. Tra « caporali » At (...)

30La gran parte delle acclamazioni che leggiamo nei Gesta (e che oggi attraggono singolarmente l’attenzione degli studiosi50), come d’altronde più o meno analogamente tutte quelle registrate nelle altre similari testimonianze antiche che ci sono pervenute51, anziché rappresentare, di fatto, le indicazioni spontanee dei presenti per le attività ancora da svolgere da parte degli officia intorno al Codice, sembrano piuttosto l’efficace riepilogo di quanto pressoché del tutto compiutamente già avvenuto nei mesi precedenti il Natale 438 (fatte salve, com’è naturale, inevitabili sbavature principalmente rappresentate, per esempio, da alcuni desiderata politici che sappiamo non essersi poi realizzati52), appunto come se « il quadro dell’intera procedura fosse [stato] già chiaro ai senatori ancor prima di essere esposto dal prefetto » Fausto53.

  • 54 In effetti, ma non stranamente se si esclude di modificare la data del 25 dicembre 438, quella che (...)

31Ripetere decine e decine di volte che con onere pubblico fossero riprodotti esemplari del Teodosiano per tutti gli uffici, ed esplicitamente per quelli provinciali, che si realizzasse un’adeguata sorveglianza su di essi, sulla loro autenticità, sulla loro pubblica disponibilità voleva senz’altro rappresentare agli occhi di tutti, anche del popolo eventualmente presente ad Palmam, un’assunzione di responsabilità politica da parte del senato. Meglio ancora : acclamare a gran voce, ritmicamente, i criteri (ma solo perché già comprovati come efficienti) che avrebbero dovuto regolare la corretta identificazione, l’accurata trasmissione e la sicura conservazione dell’opera legislativa teodosiana esternava un preciso messaggio politico, ovvero la piena e palese condivisione degli acclamantes con l’apparato burocratico occidentale, e assai prima con quello orientale, delle decisioni operative di politica codificatoria54.

  • 55 Vedi Atzeri 2008a, p. 262 s. Ho l’impressione, e le varie citazioni qui sparse in apparatu mi pare (...)
  • 56 Anche se chiuso, ovviamente, pure grazie al « significativo contributo delle costituzioni tratte da (...)
  • 57 Cfr. ancora Gesta 2, 17 s. : Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione soci (...)

32Nel caso delle acclamationes registrate dai Gesta si trattava, perciò, della manifestazione esplicita di un consenso senatorio atto a mostrare in maniera formale un’apertura di credito verso coloro che avrebbero dovuto lavorare (che in realtà avevano in gran parte già lavorato) per la diffusione del Codice. E poiché non è pensabile che le cancellerie avessero mai rinunciato a pilotare anche questo « momento romano », l’ultimo tratto, cioè, dell’intero disegno teodosiano, a me sembra che nessuno potesse davvero ignorare come le acclamazioni del 25 dicembre fossero l’accettazione incondizionata di un lavoro quasi già tutto svolto nel largo margine preventivamente ipotizzato a Costantinopoli55 : una totale adesione politica a quanto nei mesi precedenti il Natale 438 era stato fatto, così come di piena adesione politica si era trattato, del resto, nel caso dell’accettazione da parte del principe ravennate di quel Codex consegnatogli praticamente già chiuso56, almeno dieci mesi prima, da parte dell’Augusto senior57.

  • 58 Ricordo un’opinione pressoché analoga di quasi un quindicennio fa : Barone Adesi 1998a e 1998b, p.  (...)
  • 59 Rinuncio qui a un cenno ipotetico che tempo fa, pur soltanto come congettura sussidiaria ed estrema (...)
  • 60 Penso qui al contributo di Purpura 2009, p. 2 ss.

335. – Ha perfettamente ragione chi sottolinea ora la medesima visione politico-legislativa nelle due partes imperii nella prima metà del V secolo58, un uguale sentire fra Teodosio e Valentiniano, e non solo nel segmento occidentale estremo (e per noi documentalmente più significativo) di questa politica, cioè quello centrato sulla presentazione romana del Codice59, ma già a partire dal lontano 425 con la restituzione del regnum al giovane principe d’Occidente e all’Augusta Galla Placidia, grazie a un polivalente intervento (militare, politico, istituzionale) del dominus orientale, dopo l’usurpazione di Giovanni60.

  • 61 Più esplicitamente vedi Dovere 2009a, spec. p. 180 ss. (adde ora i significativi riferimenti al Teo (...)
  • 62 Cfr. CI. 1, 14, 4.
  • 63 Così Purpura 2009, p. 6.
  • 64 Invero cfr. le NovvTheod. 1, 3-5 (Quamobrem detersa nube voluminum, in quibus multorum nihil explic (...)
  • 65 Cfr. Gesta 6, 37.

34L’idea nuova della codificazione ufficiale, con il suo spessore tendenzialmente onnicomprensivo e le sue connotazioni culturalmente conclusive61, appare di sicuro ancora oggi perfettamente allineata a quello che, guardando alla prospettiva presente nella valentiniana lex Digna del 429 (anche se poi si tratta di un provvedimento assente dal Teodosiano62), è stato giustamente ricordato come « l’antico tema del servizio e della sottoposizione all’ordine legale »63. Sintetizzando al massimo (anche a rischio di essere frainteso), nel suo insieme il Codice Teodosiano era ora, per i Romani, « la legge »64 : tutti i provvedimenti in esso contenuti, anche se si valuta il « pro legibus suis » che si legge nei Gesta65, erano divenuti le leggi di entrambi i prìncipi-codificatori alfine sistematicamente compattate in un solo corpus. E il fatto che questo insieme costituisse un Codex, per quanto poi materialmente organizzato in volumina, ben contribuiva a renderne davvero visibile la posizione primaziale sulle altre tradizionali fonti.

  • 66 Cfr. ibid. 5, 8 ss. (vedi supra nota 48).
  • 67 Come ritengo che da parte della burocrazia fosse stato necessario, al fine dell’ottenimento della p (...)

35La forza del Teodosiano, che mentre razionalizzava il diritto alterava radicalmente il ‘sistema’ delle fonti pervenuto anacronisticamente quasi immodificato dagli anni del principato, era perfettamente percepita anche soltanto grazie alla forma-libro dell’opera. Ce lo dice con efficacia, per esempio, quella significativa pubblica ripetizione della volontà senatoria attestata dai Gesta che, indirizzata alla salvaguardia dell’assoluta integrità proprio del « libro »66, in effetti approvava quanto fatto sino allora dai tecnici e formalmente, dunque politicamente, lo assegnava come incarico ufficiale, e con apparente partecipata fiducia, ai funzionari a ciò appositamente deputati (vale la pena di ripetere : intanto ciò poteva essere, perché forse costoro erano appunto già pervenuti al termine della maggior parte di quelle operazioni adesso palesemente richieste con le acclamazioni)67.

  • 68 È probabile, perciò, sempre se è vero che nel caso dei Gesta trattasi di un « originale » (vedi Cre (...)

36Allora, in una generale prospettiva di unanimitas politico-legislativa tra un Occidente burocratico e senatorio che accettava il Codice e un Oriente imperiale « capace e autorevole » che (dopo averlo ideato e poi realizzato) lo aveva trasferito – questa, almeno, è l’immagine irenistica restituitaci del verbale del 438 –, io non credo sia troppo arrischiato pensare che pure la data del 25 dicembre dovesse essere stata prescelta con oculatezza estrema per l’espletamento di un passaggio dell’intera operazione codificatoria il quale, come ben documentano i Gesta nonostante la loro asciuttezza, avrebbe dovuto apparire come un vero e proprio fatto epocale nella vita dei Romani68.

  • 69 Tali opzioni, anche in età moderna e contemporanea (per il Medioevo si pensi solo alla celebre inco (...)

37D’altronde, finanche l’eventuale sensazione dell’azzardo storiografico immediatamente scompare se solo ci si ricollega a quanto gli studiosi di storia contemporanea ci hanno insegnato ; invero, scelte cronologiche analoghe a quella testé ipotizzata non sarebbero state sconosciute anche nei secoli a noi più vicini69.

  • 70 Cfr. il testo in Itasaka 1983 ; vedi Banno 1992, p. 9 ss. ; adde Beasley 1989, qui p. 667 ss.
  • 71 Vedi Reischauer-Craig 1979, p. 168 ss.
  • 72 La fonte d’informazione era il Nihon Shoki risalente agli inizi dell’VIII sec. d. C. : Aston 2011.
  • 73 Vedi Henshall 2005, p. 133 s.

38Basti pensare, per esempio, al tratto conclusivo delle vicende concernenti la prima vera Costituzione formale adottata al di fuori del mondo occidentale, quella abbastanza rapidamente redatta nell’impero nipponico del periodo Meiji (1868-1912)70 (e poi, a séguito del secondo conflitto mondiale, sostituita nel 1946). Ispirato al modello prussiano preferito a quello britannico (gradito, al contrario, da Okuma Shigenobu, allora ex-primo ministro), ed elaborato negli anni ’80 del XIX secolo anche col contributo di giuristi tedeschi indirizzati dal potentissimo principe Itō Hirobumi, il breve documento costituzionale finale fatto approvare nel 1888 dal giovane Consiglio della corona (Costituzione Imperiale o Costituzione Meiji), pur entrando poi in vigore il 29 novembre dell’anno successivo, fu promulgato l’11 febbraio del 188971, giorno del calendario gregoriano considerato festa nazionale nipponica col nome di Kigen Setsu (dal 1966 : Kenkoku kinen no hi). Si trattava, stando almeno alla tradizione degli antichi Annali del paese72, dell’anniversario della fondazione della nazione giapponese da parte di Jimmu Tenno, primo imperatore di discendenza solare : 11 febbraio del 660 a. C.73 (ricorrenza tuttora celebrata come Giorno della Fondazione). La scelta della data dell’evento fu dunque niente affatto casuale ; essa, contribuendo a ribadire uno dei momenti fondanti e aggreganti del popolo nipponico, collegava inestricabilmente il nuovo presente costituzionale, rafforzando il futuro dell’impero, col mitico e unificante passato nazionale.

  • 74 Ma adde pure NovvValent. 26 (a. 448) e 27, 3 (a. 449).

396. – E quindi, tornando al nostro Codice, nel pieno accordo tra Oriente e Occidente quasi per ogni singolo passaggio della non agevole linea politica di disciplinamento giuridico che dal 426 al 438 si era andato snodando74, il momento pubblico conclusivo dell’articolato percorso codificatorio, la pubblicazione del Teodosiano in Occidente, non avrebbe dovuto aver luogo troppo lontano, nel tempo, da quello dell’applicazione universale dell’insieme di leggi autoritativamente riunite.

  • 75 Cfr. Or. 9, 4 (Förster) ; e cfr. nuovamente CTh. 2, 8, 19. Anche perché attento agli aspetti civili (...)
  • 76 Cfr. Gesta 5, 43.

40Il 25 dicembre, una data tanto vicina alle kalendae Ianuariae – il I gennaio, « la festa comune a tutto l’impero romano » come ancora si legge in Libanio75 – e in sé ben più che significativa per chiunque ma specialmente per qualsiasi romano-cattolico, dovette essere individuato come il giorno appropriato, persino naturalmente più indicato, perché si tenesse la cerimonia poi organizzata da Fausto « in domo sua ». 25 dicembre e I gennaio potevano effettivamente sembrare una sorta di segmento cronologico omogeneo, un « tutt’uno politico », cui assegnare da un lato la fine del lungo tempo preparatorio alla codificazione, e dall’altro l’inizio di un tempo legislativo per così dire nuovo, « bono generis humani, bono senatus, bono reipublicae, bono omnium » come recita una delle prime acclamazioni registrate nei Gesta76.

  • 77 Penso qui, nuovamente, a Purpura 2009.
  • 78 Per Atzeri 2008a, p. 262 s., Teodosio II si sarebbe probabilmente preoccupato non solo « dell’aspet (...)

41Poiché credo sia perfettamente nel giusto una parte della dottrina quando afferma che quasi tutto ciò che si era deciso non solo in connessione al Codice ma, in prospettiva assai più ampia, relativamente all’intera visione della politica legislativa negli anni ’20 e ’30 del V secolo fosse in qualche maniera di matrice orientale77, non mi pare di andare troppo lontano dal vero nell’immaginare che anche la data di presentazione del Teodosiano al senato di Roma fosse stata una escogitazione della regìa costantinopolitana78 (magari direttamente concordata con l’importante burocrate e magistrato Anicio), un’autorevole indicazione operativa solo implicitamente presente tra quelle, invece, chiaramente ricordate da Fausto nella tranche discorsiva contenuta nel § 3 dei nostri Gesta.

  • 79 Per brevitas rinvio a Dovere 2009a, spec. p. 186 ss. ; adde ora Richard 2009, p. 105 ss. ma special (...)

42Un Codice dalla forte impronta cristiana – e non ribadisco una volta di più tutti i segnali provenienti dai materiali coevi, giuridici e non, che convergono in questa direzione79 – nell’àmbito dell'azione di governo delle due coniunctissimae partes imperii non poteva che essere politicamente connotato da tratti provvidenziali ; in tale prospettiva il dies natalis Christi, pur obbligando i senatori a una irrituale organizzazione logistica ad Palmam, doveva necessariamente essere l’unica data opzionabile per l’utilità della « epifania » occidentale del corpus legum Theodosiani.

  • 80 Vedi Dovere 2009b, n. 2.
  • 81 Cfr. Socr. Hist. eccl. 7, 48, 8 (Hansen 395, 15-17 ; PG 67, 842B : desinens autem anno secundo trec (...)
  • 82 Vedi Dovere 2009b, p. 37 s. Per gli autori delle altre Historiae del sec. V vedi Mazza 1986c, p. 33 (...)
  • 83 Cfr. Socr. Hist. eccl. 2, 1, 6 (Hansen 92, 23-25) ; per tutti vedi Hansen 1995, p. LV ss.
  • 84 Cfr. Socr. Hist. eccl. 7, 48, 6 s. (Hansen 395, 5-8 ; PG 67, 842A : Ego vero hoc loco finem Histori (...)
  • 85 E chissà, poi, che connessa con questa opzione dello Scolastico non vi fosse una sorta di ideologic (...)

43Non a caso, infatti, uno storiografo ecclesiastico operante nella capitale d’Oriente giusto negli anni della codificazione e niente affatto digiuno di diritto poiché scholastikós, Socrate80, avrebbe appositamente chiuso la propria narrazione dei fatti della ecclesia connessi con quelli dell’imperium all’anno 43981, mantenendo ferma questa data, peraltro – come se la coscienza dell’evento codificatorio coevo fosse addirittura strutturale nell’ordito della Historia ecclesiastica82 –, anche nella redazione della seconda edizione dell’opera forse risalente agli anni 444-44583. Egli, pur se con un'iperbole ma significativa, avrebbe confessato ai propri lettori di non aver più nulla da raccontare dopo tale data vista l’assenza di materia per chi ancora avesse voluto fare la storia degli anni a venire84 : non si può assolutamente escludere che lo storiografo e importante avvocato costantinopolitano avesse inteso riferirsi qui proprio a quella sorta di pace religiosa e civile tutta interna, tutta istituzionale, tutta politica finalmente raggiunta dalla cristianità romana grazie anche al ruolo provvidenziale svolto, appunto, dal Codex Theodosianus85.

  • 86 Giusto per esemplificare si pensi a quanto notoriamente stabilito con NovTheod. 1, 3, o anche al co (...)

44L’epocale operazione di politica normativa teodosiana(-valentiniana), completamente calata dall’alto e che per la prima volta nella plurisecolare realtà giuridica romana andava sostanzialmente a cancellare qualsiasi ius non preventivamente ammesso dai contenuti e dai rinvii del Codex86, non poteva che essere stata integralmente pilotata.

  • 87 Vedi supra nota 67.

45Se così è, il dirigistico e autoritario sistema burocratico del dominato certo non aveva affatto esitato nel forzare, programmandoli con saggezza politico-amministrativa, tempi e modi della gestione degli avvenimenti riguardanti in ultimo la pubblicazione del Codice in Occidente. Con un lavorìo più o meno ufficiosamente condotto per molti mesi del 438, e magari di fatto coordinato proprio da quei personaggi poi ufficialmente « riconosciuti » constitutionarii nell’importante riunione in casa di Fausto87, tutto sarebbe stato approntato perché il Teodosiano venisse formalmente presentato alla intellighenzia occidentale nel giorno della Natività ; il Codice, in tal modo, sarebbe stato definitivamente associato agli occhi della christiana oikouméne alla ricorrenza dell’evento fondamentale nella storia della Speranza.

  • 88 Così Ratzinger 2006, p. 97 ss. : Questo è il senso vero del Natale: è il « giorno in cui nasce la l (...)
  • 89 Cfr. NovTheod. 1, 2 ; lo ricorda ancora, ora, Jaillette 2009, p. 24 s.
  • 90 Vedi Wallraff 2001, p. 174 ss.
  • 91 Si legga tra le acclamazioni dei Gesta, alla l. 46 del § 5, una di quelle ritmicamente più ripetuta (...)

46Come qualche anno fa ci è stato pastoralmente e autorevolmente spiegato che « il senso vero del Natale » è che esso è senz’altro « “il giorno in cui nasce la luce invitta”, il solstizio d’inverno della storia mondiale »88, così Teodosio II aveva comunicato ai suoi sudditi-catholici che grazie al corpus legum che portava il suo nome il ius era stato finalmente traghettato in piena luce (...nominis nostri radiante splendore), tratto fuori cioè dalle tenebre in cui fino allora era rimasto immerso89. Come la nascita di Cristo era stata la garanzia della salvezza promessa a tutti gli uomini90, così ora il Codice Teodosiano, grazie pure ai vigorosi ed espliciti segnali di politica del diritto91, avrebbe dovuto essere provvidenzialmente accolto come la garanzia sicura per l’ordine nuovo dell’intero mondo romano.

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Wallraff 2001 = M. Wallraff, Christus Verus Sol, Münster, 2001.

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Annexe

Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando a. 438

1 Domino [nostro] Flavio Theodosio Aug(usto) [XVI] et Anicio Achillio Glabrione Fausto v. c. consulibus Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl(ustris), tertio expraefecto urbi, praefectus praetorio et consul ordinarius in domo sua, quae est ad Palmam ; Fl(avius) Paulus v. c. et inl. urbis praefectus ; Iunius Pomponius Publianus vir spectabilis vicarius urbis aeternae ; proceres amplissimusque ordo senatus dum convenisset habuissentque inter se aliquamdiu tractatum, ibi ingressis ex praecepto Anastasio et Martino constitutionariis Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio expraefecto urbi, praefectus praetorio et consul ordinarius dixit92 :

2 Aeternorum principum felicitas eo usque procedit augmento, ut ornamentis pacis instruat, quos bellorum sorte defendit. Proximo superiore anno cum felicissimam sacrorum omnium coniunctionem pro devotione comitarer, peractis feliciter nuptiis hanc quoque orbi suo sacratissmus princeps dominus noster Theodosius adicere voluit dignitatem, ut in unum collectis legum praeceptionibus sequenda per orbem sedecim librorum compendio, quos sacratissimo suo nomine voluit consecrari, constitui iuberet. Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii conprobavit.
Adclamatum est : Nove diserte, vere diserte.

3 Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio expraefecto urbi, p(raefectus) p(raetori)o et consul ordinarius dixit :
Vocatis igitur me et inl(ustri) viro illius temporis Orientis praefecto singulos codices sua nobis manu divina tradi iussit per orbem sui cum reverentia dirigendos, ita ut inter prima vestrae sublimitatis notioni provisionem suam sacratissimus princeps iuberet offerri. In manu est acceptus codex utriusque principis praeceptione directus. Constitutionarii praesentes sunt : si placet amplitudini vestrae, has ipsas leges, quibus hoc idem fieri iusserunt, amplitudo vestra relegi sibi iubeat, ut consultissimis aeternorum principum praeceptis consentanea devotione pareamus.
Adclamatum est : Aequum est, placet, placet.

4 Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio expraefecto urbi, praefectus p(raetori)o et consul ordinarius legit ex codice Theodosiano, libro primo, sub titulo ‘de constitutionibus principum et edictis’ :
DD. NN. Impp. Theodo(sius) et Valentinianus aa. ad senatum. Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas. Et primum tituli, quae negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur ; dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine, non solum reputatis consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante, post haec, ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sanciendae rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt. Sed cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus conpositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura. Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit. Ad tanti consummationem operis et contexendos codices – quorum primus, omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat, praetermissa, inanem verborum copiam recusabit ; alter omni iuris diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet – deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii, qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum. Electos vestra amplitudo cognoscat : Antiochum virum inl(ustrem) exquaestore et praefecto elegimus ; Antiochum virum in(lustrem) quaestorem sacri palatii ; Theodorum virum spectabilem comitem et magistrum memoriae ; Eudicium et Eusebium viros spectabiles magistros scriniorum ; Iohannem vir(um) spectabilem excomite nostri sacrarii ; Comazontem atque Eubulum viros spectabiles exmagistris scriniorum, et Apellem virum disertissimum scholasticum. Hos a nostra perennitate electos eruditissimum quemque adhibituros esse confidimus, ut communi studio vitae ratione deprehensa iura excludantur fallacia. In futurum autem, si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur ; sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. Missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reservata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter, et cetera. Dat. VII kal. april. Constantinopoli Florentio et Dionysio conss.

5 Adclamatum est : Augusti Augustorum, maximi Augustorum. Dictum VIII.
Deus vos nobis dedit, deus vos nobis servet. Dictum XXVII.
Romani imperatores et pii felices, multis annis imperetis. Dictum XXII.
Bono generis humani, bono senatus, bono rei publicae, bono omnium. Dictum XXIIII.
Spes in vobis, salus in nobis. Dictum XXVI.
Ut vivere delectet Augustos nostros semper. Dictum XXII.
Orbe placato praesentes triumphetis. Dictum XXIIII.
Haec sunt vota senatus, haec sunt vota populi Romani. Dictum X.
Liberis cariores, parentibus cariores. Dictum XVI.
Extinctores delatorum, extinctores calumniarum. Dictum XXVIII.
Per vos honores, per vos patrimonia, per vos omnia. Dictum XXVIII.
Per vos arma, per vos iura. Dictum XX.
Dispositioni vestrae gratias agimus. Dictum XXIII.
Constitutionum ambiguum removistis. Dictum XXIII.
Pii imperatores sic consulunt. Dictum XXVI.
Causis consulitis, quieti consulitis. Dictum XXV.
Plures codices fiant habendi officiis. Dictum X.
In scriniis publicis sub signaculis habeantur. Dictum XX.
Ne interpolentur constituta, plures codices fiant. Dictum XXV.
Ne constituta interpolentur, omnes codices litteris conscribantur. Dictum XVIII.
Huic codici, qui faciendus a constitutionariis, notae iuris non adscribantur. Dictum XII.
Codices in scriniis habendi sumptu publico fiant, rogamus. Dictum XVI.
Fauste, aveas. Dictum XVII.
Bis consulem te. Dictum XV.
Omnia explicas, neminem laedis. Dictum XV.
Codices conscripti ad provincias dirigantur. [Dictum] XI.
Tantorum beneficiorum dignus perlator. Dictum X.
Paule, aveas. Dictum XII.
Consulem te. Dictum XI.
Ut in scriniis publicis habeantur, rogamus. Dictum XV.
Ad curam pertineat praefecturae. Dictum XII.
Singuli praefecti signacula sua adhibeant. Dictum XV.
In officiis suis singulos codices habeant. Dictum XII.
Ut ad preces nullae leges promulgentur, rogamus. Dictum XXI.
Aeti, aveas. Dictum XV.
Ter consulem te. Dictum XIII.
Excubiis tuis salvi et securi sumus. Dictum XII.
Excubiis tuis, laboribus tuis. Dictum XV.
Fauste, aveas. Dictum XIII.
Bis consulem te. Dictum X.
Desideria senatus ut suggeras, rogamus. Dictum XX.
Conservator legum, conservator decretorum. Dictum XVI.
His subreptionibus possessorum ius omne confunditur. Dictum XVII.

6 Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio expraefecto urbi, praefectus p(raetori)o et consul ord(inarius) d(ixit) : Quae lecta sunt sui cum veneratione, gestis adhaerebunt et addentur. Hanc quoque partem inter beneficia aeternorum principum numero, quod per me magnitudini vestrae ea, quae pro legibus suis statuere dignati sunt, intimarunt.
Adclamatum est : Fauste, aveas. Dictum XVI.
Bis te consulem. Dictum X.
Consuli oraculi. Dictum XIII.

7 Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio expraefecto urbi, praefectus p(raetori)o et consul ord(inarius) d(ixit) : Erit nunc meae diligentiae secundum dominorum praecepta et desideria culminis vestri, ut hic codex fide spectabilis viri Veroniciani, quem amplitudinis vestrae mecum consensus elegit, nec non et fide Anastasii et Martini constitutionariorum, quos iam dudum huic officio inservire praeter culpam probamus, per tria corpora transcribatur, ut hoc quem detuli in officio praetoriani apicis remanente paris fidei viri magnifici praefecti urbi scrinia alterum teneant, tertium vero constitutionarii sua fide et periculo apud se edendum populis retinere iubeantur, ita ut nisi a constitutionariis ex hoc corpore eorundem manu conscripta exemplaria non edantur. Si quidem erit meae diligentiae etiam illam tractare partem, ut conscriptus per hos alius codex ad Africam provinciam pari devotione dirigatur, ut illic quoque paris fidei forma servetur.
Adclamatum est : Fauste aveas. Dictum XVI.
Bis consulem te. Dictum XV.
Omnium virtutum viro. Dictum X.

8 Et alia manu :
[constitutionariorum editio.]
Fl(avius) Laurentius exceptor amplissimi senatus edidi sub d(ie) VIII k. Ian.
rell.93

Verbale della seduta del senato Romano in occasione della pubblicazione del Teodosiano a. 438

1 Nell’anno del sedicesimo consolato del nostro Signore Flavio Teodosio Augusto e di Anicio Acilio Glabrione Fausto vir clarissimus, Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, nella sua dimora ubicata ad Palmam ; Flavio Paolo vir clarissimus e illustris, prefetto dell’Urbe ; Giunio Pomponio Publiano, spectabilis vicario della città eterna ; i nobili e l’onorevole insieme dei senatori non appena si fuono radunati e dopo che per un po’ ebbero tra di loro discusso, (e) una volta fatti entrare, secondo quanto stabilito, i costituzionari Anastasio e Martino, Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, così esordì :

2 La gaudiosa prosperità dei prìncipi eterni va crescendo al punto che può gratificare con le risorse della pace coloro che essa difende da un destino di guerra. Durante l’anno appena trascorso, quando per devoto ossequio ho partecipato al più fausto tra tutti i sacri connùbi (e), celebrate felicemente le nozze, il venerando principe nostro signore Teodosio si compiacque di attribuire al suo regno questo ulteriore pregio, cioè che per suo ordine fossero stabilite le norme da rispettare per ogni dove, una volta messe assieme le leggi in un compendio di sedici libri che egli volle fosse consacrato col suo venerabilissimo nome. L’eterno principe e signore nostro Valentiniano, con devozione di correggente e con affetto di figlio, approvò integralmente.

Fu acclamato :
Quale novità dici, quale cosa vera dici.

3 Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, proseguì :

Convocato me, dunque, e l’illustre persona che allora ricopriva la prefettura d’Oriente, ordinò che a ciascuno venisse consegnato un codice, dalla sua sacra mano, da diffondere con reverenza in tutto il suo regno, cosicché per ordine del venerabile principe venisse quanto prima resa nota, alla vostra eccellenza, la sua lungimirante previdenza. E’ nelle mie mani il codice che ho ricevuto, qui indirizzato per disposizione di entrambi i prìncipi. I costituzionarii sono presenti : se è gradito alla vostra magnificenza, la vostra dignità ordini che le vengano lette, in particolare, le leggi, qui contenute94, tramite le quali essi ordinarono che questo stesso codice fosse realizzato, affinché obbediamo con concorde devozione agli illuminati precetti dei prìncipi eternamente regnanti.

Fu acclamato :
È giusto, ci è gradito, ci è gradito.

4 Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, lesse dal Codice Teodosiano, dal libro primo nel titolo ‘Le costituzioni dei prìncipi e gli editti’ :

I Nostri Signori Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti al Senato. Abbiamo stabilito che, a imitazione del codice Gregoriano e di quello Ermogeniano, fossero raccolte tutte le costituzioni che l’inclito Costantino, i divini prìncipi dopo di lui e noi stessi abbiamo emesso, vigenti in forza di editti o perché sacre leggi generali. Ordunque, anzitutto i titoli, che costituiscono gli inequivocabili contrassegni delle fattispecie, devono essere frazionati in modo tale che, nel caso in cui un’unica costituzione competa a più titoli, potendosene ricavare differenti sezioni, ogni troncone venga collocato laddove sia pertinente inserirlo, quale che sia la dislocazione ; in secondo luogo, ciò che la molteplicità (delle leggi) farà sì che si riscontri in diverse sezioni, venga accolto secondo la successione dei testi, non solo dopo aver computato i consolati e una volta controllata la cronologia imperiale, ma anche in modo che la struttura stessa del provvedimento attesti che sono più efficaci le disposizioni emanate da ultime ; inoltre, bisogna fare in modo da conservare le parole esatte delle costituzioni che si riferiscano all’argomento, omesse quelle che non sono state aggiunte per la stretta necessità di fissare l’oggetto (della norma). Beninteso, pur essendo più pratico e più giusto mettere a contributo solo quelle costituzioni che convenga mantenere in vigore, eliminando quelle che inficierebbero le successive, tuttavia dobbiamo ammettere che questo e i precedenti codici sono stati composti per quei coltissimi studiosi alla cui curiosità giuridica si attribuisce la volontà di conoscere perfino quelle leggi che, obliate, sono cadute in desuetudine, quelle norme rimaste in vigore solo per i negozi del tempo in cui furono emesse. Rispetto a questi tre codici e, relativamente a specifici titoli, rispetto ai trattati e ai responsi omogenei dei prudentes, opera degli stessi (esperti) che compileranno il terzo codice, il nostro sarà diverso : non ammetterà alcun errore, alcuna ambiguità ; intitolato al nostro nome, indicherà a tutti ciò a cui si deve ottemperare e ciò che va evitato. Per portare a termine una così poderosa opera e comporre i codici – dei quali il primo, raccolte nella loro varietà tutte le costituzioni generali e senza ometterne alcuna, come ormai è possibile rivelare, bandirà il ricorso alla fatua verbosità ; l’altro, eliminando ogni contraddizione giuridica, si incaricherà di fornire un insegnamento per la vita – bisogna doverosamente scegliere uomini di comprovata fiducia e d’intelletto assai sottile, che, quando avranno offerto al nostro esame e consegnato all’autorità pubblica il primo codice, intraprenderanno la compilazione dell’altro, da trattare fino a che non sarà risultato degno di pubblicazione. Venga dunque a conoscenza, la vostra vastità, dei prescelti : abbiamo scelto Antioco, vir illustris, ex-questore e prefetto ; Antioco, vir illustris, questore del sacro palazzo ; Teodoro, vir spectabilis, comes e magister memoriae ; Eudicio ed Eusebio, viri spectabiles, magistri scriniorum ; Giovanni, vir spectabilis ex comes del nostro sacrarium ; Comazonte ed Eubulo, viri spectabiles ed ex magistri scriniorum e Apelle, dottissimo scholasticus. Confidiamo che costoro, scelti dalla nostra perpetuità, di volta in volta si avvarranno della collaborazione dei più eruditi affinché, profondendo un solidale impegno, còlto l’andamento attuale della realtà, vengano esclusi gli iura ingannevoli. Per quel che concerne il futuro, poi, nel caso in cui ci si compiacerà di promulgare qualche altra legge, questa avrà vigore anche nell’altra parte dell’indivisibile impero, in modo che non riposi su una dubbia affidabilità o su una dichiarazione di parte, ma sia trasmessa con sacre espressioni di accompagnamento da quella parte dell’impero dalla quale sia stata emessa anche agli officia dell’altra perché la recepiscano e la divulghino con la solennità degli editti. Converrà, infatti, che sia accolto ciò che viene inviato e che ne sia garantita con fermezza la validità, fermo restando che la nostra clemenza si riserva la facoltà di operare modifiche migliorative o abrogative. Sarà poi necessario notificare (i provvedimenti trasmessi) con comunicazioni reciproche e ritenere inammissibili atti altrimenti accolti, con quel che segue. Data il 26 marzo a Costantinopoli, sotto il consolato di Florenzio e Dionigi.

5 Fu acclamato :
O Augusti tra gli Augusti, i più grandi tra gli Augusti. Ripetuto 8 volte.
Dio vi ha donato a noi, Dio vi conservi a noi. Ripetuto 27 volte.
Imperatori Romani e felicemente pii possiate governare per molti anni. Ripetuto 22 volte.
Per il bene del genere umano, per il bene del senato, per il bene della respublica, per il bene di tutti. Ripetuto 24 volte.
La speranza riposta in voi è la nostra salvezza. Ripetuto 26 volte.
Possa la vita riservare sempre letizia ai nostri Augusti. Ripetuto 22 volte.
O voi che, pacificato il mondo, trionfate ai nostri tempi. Ripetuto 24 volte.
Questi sono gli auspici del senato, questi gli auspici del popolo Romano. Ripetuto 10 volte.
Più cari dei figli, più cari dei genitori. Ripetuto 16 volte.
Avete tacitato i delatori, avete soffocato le calunnie. Ripetuto 28 volte.
Grazie a voi gli honores, grazie a voi i beni, grazie a voi ogni cosa. Ripetuto 28 volte.
Grazie a voi la difesa delle armi, grazie a voi il diritto. Ripetuto 20 volte.
Rendiamo grazie alla vostra deliberazione. Ripetuto 23 volte.
Avete liberato dall’ambiguità le costituzioni. Ripetuto 23 volte.
Questi sono i provvedimenti che prendono gli imperatori devoti. Ripetuto 26 volte.
Avete provveduto alle cause e lo avete fatto pacificamente. Ripetuto 25 volte.
Vengano realizzati più codici, perché li conservino gli officia. Ripetuto 10 volte.
Vengano conservati negli archivi pubblici sotto sigilli. Ripetuto 20 volte.
Se ne redigano più copie perché non siano contraffatte le disposizioni. Ripetuto 25 volte.
Perché le disposizioni non siano alterate tutti i codici siano ricopiati alla lettera. Ripetuto 18 volte.
Al codice qui presente, che deve essere copiato dai costituzionari, non siano aggiunte note esplicative di diritto. Ripetuto 12 volte.
Chiediamo che i codici destinati gli archivi siano realizzati a spese pubbliche. Ripetuto 16 volte.
Possa tu prosperare, o Fausto. Ripetuto 17 volte.
Ti vogliamo console una seconda volta. Ripetuto 15 volte.
Tutto chiarisci, a nessuno fai torto. Ripetuto 15 volte.
I codici trascritti siano inviati alle province. Ripetuto 11 volte.
Degno, perfetto latore di cotanti benefìci. Ripetuto 10 volte.
Possa tu prosperare, Paolo. Ripetuto 12 volte.
Ti vogliamo console. Ripetuto 11 volte.
Chiediamo che siano conservati nei pubblici archivi. Ripetuto 15 volte.
Se ne faccia carico la prefettura. Ripetuto 12 volte.
I prefetti adoperino ciascuno i propri sigilli. Ripetuto 15 volte.
Ognuno detenga nei propri officia un codice. Ripetuto 12 volte.
Chiediamo che non venga promulgata alcuna legge dietro supplica. Ripetuto 21 volte.
Possa tu prosperare, Ezio. Ripetuto 15 volte.
Ti vogliamo console per la terza volta. Ripetuto 13 volte.
Sotto la tua egida siamo salvi e al sicuro. Ripetuto 12 volte.
Alla tua custodia, alle tue fatiche. Ripetuto 15 volte.
Possa tu prosperare, o Fausto. Ripetuto 13 volte.
Ti vogliamo console per la seconda volta. Ripetuto 10 volte.
Ti preghiamo perché tu raccolga le istanze del senato. Ripetuto 20 volte.
Custode delle leggi, custode dei decreti. Ripetuto 16 volte.
Il diritto tutto è sconvolto dalle attuali malversazioni dei possessores. Ripetuto 17 volte.

6 Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, disse :

I documenti che sono stati letti, con la relativa devota approvazione, saranno registrati nel verbale e saranno parte integrante di esso. Io includo anche questo tra i benefici largiti dai prìncipi eterni, e cioè il fatto che proprio per mio tramite essi abbiano notificato alla vostra magnificenza quelle disposizioni che si sono degnati di fissare attraverso le loro leggi.

Fu acclamato :
Possa tu prosperare, o Fausto. Ripetuto 16 volte.
Ti vogliamo console una seconda volta. Ripetuto 10 volte.
Al console della sacra rivelazione. Ripetuto 13 volte.

7 Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, disse :

Sarà compito ora del mio zelo, secondo gli ordini dei domini e gli auspici della vostra altezza, far sì che questo codice venga trascritto in tre copie sotto la responsabilità del vir spectabilis Veroniciano, che il concorde plauso della vostra vastità prescelse insieme a me, ed altresì sotto la fidata guida dei costituzionari Anastasio e Martino, di cui già da tempo sperimentiamo in questo ufficio la capacità di servire senza disdoro, in modo tale che mentre questo codice che ho riportato resta depositato nell’ufficio dell’autorità del prefetto del pretorio, un altro lo detengano gli archivi del magnifico prefetto dell’Urbe, con pari affidabilità, e il terzo, invece, si ordini che, sotto la loro responsabilità e a loro rischio, lo conservino presso di sé i costituzionari, per la pubblicazione a uso del popolo, badando a che non vengano pubblicate copie trascritte da questo esemplare se non direttamente eseguite dalla mano dei medesimi. Parimenti sarà mia doverosa cura occuparmi anche dell’altra incombenza, cioè far sì che si invii con identico ossequio un altro codice, ricopiato per mezzo di costoro, alla provincia d’Africa, affinché anche colà la lettera del testo venga serbata con la stessa fedeltà.

Fu acclamato :
Possa tu prosperare, o Fausto. Ripetuto 16 volte.
Ti vogliamo console una seconda volta. Ripetuto 15 volte.
All’uomo con tutte le virtù. Ripetuto 10 volte.

8 E con altra mano :
[pubblicazione dei costituzionari]
Flavio Laurenzio, segretario dell’onorevole senato, rese pubblico il 25 dicembre.

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Notes

1 Più di tre lustri fa ebbi già occasione di meravigliarmi del normale disinteresse romanistico per questa fonte, viceversa, davvero notevole : Dovere 1999, p. 81 ss.

Per utilità del lettore, trascrivo in appendice il testo mommseniano dei Gesta ; a esso faccio seguire una versio per la quale mi sono largamente giovato (così come per il testo infra alla nota 39) della preziosa consulenza filologica della dottoressa Marcella Raiola.

2 A parte i lavori citati nella nota qui di séguito, recenziori vedi Bianchi 2007, p. 163, 170 e 175 ; Nasti 2008 ; Jaillette 2009, p. 22 ss. ; ma spec. Mari 2005, p. 232 ss. (vedi pure infra note 46 e 50).

3 Si tratta di : a] Atzeri 2008a, opera accompagnata da studi preparatori e di approfondimento : Atzeri 2003, 2008b e 2008c (tenuto conto dell’impervia accessibilità della miscellanea che lo ha accolto, stampata in sole 40 copie, ho potuto leggere quest’ultimo lavoro esclusivamente grazie alla cortesia dell’autrice) ; b] Purpura 2009.

4 I problemi tuttora posti da questi Gesta non sono pochi ; essi sono affrontati da Atzeri 2008a e in qualche modo « risolti » : già solo per questo – ma le qualità del lavoro sono pure ben altre (vedi Dovere 2010) – l’opera, con cui qui ampiamente ci si confronta e alla quale spesso si rinvia, merita di essere letta non solo dallo studioso del Tardoantico.

5 Cfr. Gesta 8, 16. Si sa come il Codex Ambrosianus contenente i Gesta indichi qui diversamente : ...edidi subd. VIII k. ianuarii.

6 Esemplificazioni sono in Atzeri 2008a, p. 130 nota 37.

7 Cfr. Gesta 1, 4 s., e vedi ivi in apparatu.

8 Vedi Codex Theodosianus I/1. Prolegomena (Mommsen), p. XI.

9 Il fatto che nel caso dei Gesta ci si trovi dinanzi a una sorta di riepilogo della giornata romana del 438 è incontrovertibile. Il dato coinvolge necessariamente, e soprattutto, l’interrogativo sulla « quantità » dei testi legislativi letti nella specifica circostanza (Gesta 6, 35 : Quae lecta sunt sui cum veneratione... ; adde ibid. 3, 26 : si placet amplitudini vestrae, has ipsas leges..., in merito a cui, però, si veda la traduzione di Marcella Raiola : infra nota 94), ovverosia se, come risulta, solo la constitutio di CTh. 1, 1, 5 (guarda caso indirizzata ad senatum) o anche, probabilmente, CTh. 1, 1, 6 e, forse (ma meno veridicamente ; tuttavia vedi Atzeri 2008a, p. 143 con bibliografia ; Purpura 2009, p. 10 s. ; Triscuoglio 2009, p. 774), pure la NovTheod. 1 (adde la letteratura che è in Dovere 1999, p. 66 ss., p. 76 ss.). A me pare che la « ripresa » formale di quest’ultima legge fosse allora superflua sia per la già avvenuta lettura dell’editto del 429 – se mai, al contrario, sarebbe stato sufficiente solo il ricordo ufficiale di NovTheod. 1 – sia, e specialmente, perché non è azzardato ipotizzare che quest’ultimo provvedimento fosse già stato in qualche modo « validato » per l’Occidente, dunque senza più necessità di essere richiamato pubblicamente a Roma, grazie alla ipotizzabile presenza di Valentiniano a Costantinopoli il 15 febbraio 438 (e su questo mi pare che la dottrina non dissenta : vedi, per es., Atzeri 2008a, p. 122 e ntt. 10 s. con bibliografia ; Purpura 2009, p. 8 s.) all’atto della promulgazione del Codex appunto con la novella data quel giorno (Gesta 2, 17 s. : Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii comprobavit ; ibid 3, 35 : In manu est acceptus codex utriusque principis praeceptione directus).

10 Per evitare equivoci sul senso dell’aggettivo « rivoluzionario » qui impiegato, che intende riferirsi al ruolo assegnato al Teodosiano nel tradizionale sistema ordinamentale delle fonti giuridiche romane, rinvio sia a Dovere 2009a, n. 7, sia, e specialmente, a Dovere 2001.

11 « Proximo superiore anno ...peractis feliciter nuptiis » : cfr. Gesta 2, 13 s. Sulla data autunnale del matrimonio tra Valentiniano e Eudossia vedi, con letteratura, Mazza 1986a, p. 179 s. e note.

12 Vedi ora Purpura 2009, p. 8 s.

13 La NovValent. 1 risulta data a Ravenna nel luglio 438 ; in argomento, da ultimo, Purpura 2008.

14 Cfr. la celebre Nov. 1 di Teodosio II, che per qualcuno, in dottrina (Honoré, Matthews), avrebbe reso sùbito cogente l’opera nei territori sottoposti a Costantinopoli.

15 Cfr. Gesta 3, 23-25, come indizio della sollecitudine suggerita dalla cancelleria di Costantinopoli : ...tradi iussit per orbem sui cum reverentia dirigendos, ita ut inter prima vestrae sublimitatis notioni provisionem suam sacratissimus princeps iuberet offerri (una sollecitudine non « urgente », però, tenuto conto che il Codice veniva previsto, comunque, come operativo solo dal gennaio del 439). Vedi Atzeri 2008a, p. 127.

16 Cfr. NovTheod. 1, 3 : nulli post Kal. Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocationes iu principale deferre vel litis instrumenta conponere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis.

17 Così Atzeri 2008a, p. 131.

18 Questa l’opinione di Sirks 1983, p. 280 ss. (ma vedi pure, in coda a una lunga di teoria di saggi omogeneamente orientati, Sirks 2007, p. 188 ss.) ; opportunamente contra Atzeri 2008a, passim ma spec. p. 204 ss. ; cui adde il contributo alla presente Tavola rotonda di B. Salway, The dissemination and application of the Theodosian Code (a response to Boudewijn Sirks) e ora Huck 2012 (ivi le idee – la Réaction – dello stesso Sirks : p. 99 ss.).

19 Del resto, e la Atzeri 2008a, p. 131 nota 43, ricorda analoghe osservazioni della dottrina, non sono pochi gli errori di trascrizione di più d’una subscriptio nell’intero Codice Teodosiano.

20 Così Atzeri 2008a, spec. p. 131 s. ; adde Atzeri 2008c, p. 23 e 32 ; vedi ora pure Sirks 2007, p. V.

21 Oltre i contributi testé cit. vedi, ma con qualche diversità, Purpura 2009, p. 1 (il 25 maggio eviterebbe « la coincidenza della festività natilizia con l’editio... e non con la seduta del senato »), p. 10 (« cerimonia analoga a quella che si terrà a Roma prima del 25 maggio ») s. (« la cerimonia a Roma e l’editio dei Gesta, come si è detto, il 25 maggio »).

22 Cfr. Gesta 1, 6 : Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl(ustris), tertio expraefecto urbi, praefectus praetorio et consul ordinarius in domo sua, quae est ad Palmam. Vedi le osservazioni che sono infra nota 26.

23 Cfr. Anon. Vales. Pars post. [12] 65 s. (Mommsen) : Eodem tempore contentio orta est in urbe Roma inter Symmachum et Laurentium; consecrati enim fuerant ambo. Ordinante deo, qui et dignus fuit, superavit Symmachus. Post facta pace in urbe ecclesiae ambulavit rex Theodericus Romam, et occurrit Beato Petro devotissimus ac si catholicus. Cui papa Symmachus et cunctus senatus vel populus Romanus cum omni gaudio extra urbem occurrentes. Deinde veniens ingressus urbem, venit ad senatum, et ad Palmam populo allocutus, se omnia, deo iuvante, quod retro principes Romani ordinaverunt inviolabiliter servaturum promittit (ripropone ora questo testo Licandro 2012, p. 79); Atzeri 2008a, p. 132 ss. (ove altre fonti), ricorda l’episodio dell’adventus teodericiano e discute, ma senza conclusioni decisive, la letteratura che nel tempo si è occupata del sito « palmare » (qui pertinente vedi Vitiello 2006a, p. 107 e 2006b, p. 119 con fonti).

24 Cfr. per es. Cassiod. Var. 4, 30, 2 (Mommsen) : Porrecta itaque supplicatione testatus es Curvae porticus, quae iuxta domum Palmatam posita forum in modum areae decenter includit, superimponendis fabricis licentiam condonari, ut et privatarum aedium habitatio protendatur et antiquis moenibus novitatis crescat aspectus ; ma vedi Atzeri, Gesta senatus Romani cit., p. 134 nota 52.

25 Bibliografia aggiornata sulla questione (cronologicamente « oscillante » in dottrina ; per es. vedi : a. 501] Bardy 1972, p. 426 ss. ; a. 502] Sotinel 1996) – un vero e proprio giudizio sul consenziente papa Simmaco (su cui vedi ora Mele-Spaccapelo 2000) –, con le sue fonti stabilmente presente in dottrina (interessanti Vacca 1993, p. 38 e nota 20 ; Guidetti 2007, p. 149), in Studer 2008.

26 Soprattutto il tono dell’espressione adoperata nei Gesta (testo supra nota 22), nonostante la ridda di interpretazioni alternative offerte dagli studiosi (vedi Atzeri 2008a, p. 132 ss.) in direzione del riferimento, comunque, a un edificio pubblico (ma vedi pure Matthews 2000, p. 33), mi convince che si trattasse davvero dell’orgogliosa messa a disposizione della propria casa, per le attività dell’ordo senatus, da parte di un « grande » dell’epoca. Corrobora questa sensazione il fatto che nel verbale si avvertisse la necessità di precisare, con un punto di riferimento assai noto (« ad palmam ») e magari a favore della migliore informazione di quei cives lontani dall’Urbe futuri lettori dei Gesta, quale fosse l’ubicazione di questa occasionale sede senatoria.

27 Cfr. Gesta 5, 47.

28 Non condivido l’opinione di Näf 1992, p. 442 s., con cui sembra parzialmente d’accordo Atzeri 2008a, p. 137 s.

29 È bene ricordare che, pur senza risposte neanche ipoteticamente esplicative (ma vedi la nota che qui precede), anche per Atzeri 2008a, p. 135, « la diversa ubicazione della seduta in esame» sarebbe senz’altro «stata frutto di una scelta consapevole ».

30 Rinvio, non solo per le indicazioni documentarie (vedi comunque Stern 1953), al bel libro di Salzman 1990.

31 Nella letteratura, comprensibilmente vasta (per es. il volume collettaneo Leroux 1984 ; ma vedi infra note 32-34), vedi spec. Roll 1995 ; Förster 2000 ; di Berardino 2005, p. 104 ss. ; fra i giusromanisti vedi Bianchini 2008, n. 15.

32 Per mera comodità vedi solo l’essenziale apparatus che è in Dovere (U.) 2008, p. 174 s.

33 Si veda, per es., Gianola 1989 ; in generale vedi solo Kunzler 2003, p. 558 ss.

34 Vedi il « classico » Botte 1932 (su cui ora Roll 1993) ; bibliografia aggiornata e importante è quella in Heid 2007.

35 All’interno del Teodosiano, per es., cfr. il testo in 2, 8, 1 del 321, che aveva vietato emancipazioni e manomissioni domenicali ; quello in 2, 8, 23 del 399, che aveva inibito, per lo stesso giorno, spettacoli di ogni genere ; il provvedimento in 9, 35, 4 del 380, che aveva fermato per il lungo tempo pasquale ogni attivittà concernente la cause criminali.

36 Cfr. interpr. CTh. 2, 8, 19 (Mommsen 88, 17 s.) : Nec non et dies natalis domini nostri vel epiphaniae sine forensi strepitu volumus celebrari.

37 Cfr. CI. 3, 12, 6, 3.

38 Vedi la recente ipotesi in di Berardino 2008a, p. 337 s.

39 Questo non esclude, comunque, che anche a Natale potessero continuare ad aver luogo significativi adempimenti (anche « filosoficamente » motivati) dal rilievo giuridico pubblico ; è quanto per esempio si ricava, in modo esplicito, da un testo cassiodoreo segnalatomi dall’amico Valerio Marotta :

Var. 11, 17 1-2 Promotiones officii praetorini, quae Natale Domini fiunt. Si hodierno die redemptionis invenimus vitale remedium, si caelesti beneficio panditur spes salutis, convenit etiam nos longo labore fatigatis gaudii deferre medicinam, ut superna bona quae periclitanti mundo collata sunt, generaliter sentiantur. alioquin piaculum quoddam est inter tristes velle gaudere, et humanitatis refugit affectum, qui dolorem non sequitur alienum. contra quanto se melius excitat de communione laetitia, quando incitamentum magnae alacritatis est plurimos videre gaudentes! Hinc est quod sapientes mortale genus unum hominem esse testati sunt, quoniam omnes a cunctis casibus suis indivisos esse voluerunt. quapropter unusquisque iuxta matriculae seriem tua designatione vulgetur, ut quem loci ordo postulat, gradibus promotionis accedat. egrediatur unus, ut anteponat universos. totam sequentium seriem ad provectum trahit, dum prior militiam perfunctus exierit (Se oggi, nel giorno della redenzione, abbiamo ottenuto una vivificante riparazione, se è vero che la speranza di salvezza spalanca le sue porte per grazia del cielo, è giusto che anche noi offriamo il rimedio della gioia a coloro che sono spossati dalla fatica, affinché siano da tutti goduti i beni celesti, concessi al mondo che era sul punto di perdersi... per questo motivo, secondo l’ordine della matricola, ciascuno sia designato da te pubblicamente, sicché acceda ai gradi della promozione quello che di volta in volta la successione dell’elenco prevede. Uno solo avanzi, per consentire a tutti quanti di progredire. Quando colui che precede, terminato il servizio, viene dimesso, fa progredire e avanzare l’elenco intero di coloro che seguono).

40 Si trattava, in pratica, di quella che un giurista dell’età del principato, con categoria dogmatica notoriamente usuale alla prassi del ius Romanorum, non avrebbe magari esitato nel qualificare – sebbene con forzatura sistematica ma con resa efficacissima della specifica situazione topica – come una domus « quasi publica » : e questo sia, soprattutto, perché domus personale dell’importante personaggio pubblico, ma anche per la sua ubicazione tra i numerosissimi edifici della respublica presenti nel Foro (chissà poi che Fausto, considerata la « densità pubblica e sacra » dell’area urbana in questione, non risiedesse effettivamente su un sito che in origine fosse stato locus sacer e in séguito, ma ormai da lungo tempo, formalmente profanatus).

41 Cfr. Gesta 3, 22-25 : Vocatis igitur me et inl(ustri) viro illius temporis Orientis praefecto singulos codices sua nobis manu divina tradi iussit per orbem sui cum reverentia dirigendos, ita ut inter prima vestrae sublimitatis notioni provisionem suam sacratissimus princeps iuberet offerri. In manu est acceptus codex utriusque principis praeceptione directus. D’altra parte, nella nostra fonte vi sono pure altri riferimenti espliciti al ruolo personalmente svolto da Fausto nella vicenda-pubblicazione (un ruolo, peraltro, che per contrasto contribuisce ad accentuare la contemporanea assoluta evanescenza della figura del giovane Valentiniano III) ; cfr. Gesta 2, 13 s. (nonché ibid. 7, 43 e 8, ove si parla di « mea diligentia »), ma soprattutto ibid. 6, 36 (... quod per me magnitudini vestrae ea...).

In più, per valutare il peso politico nell’Urbe non solo dello specifico personaggio ma anche quello dell’antichissima, longeva e potentissima famiglia cui egli apparteneva (vedi Dondin-Payre 1993), si guardi alla più che consistente letteratura che su di essa si è accumulata (per es. Momigliano e Zecchini fra gli italiani ; Clover e Novak tra gli gli stranieri : vedi Cracco Ruggini 1988) ; per una essenziale selezione vedi ora Lizzi Testa 2004, p. 366 e note.

42 Dal calendario perpetuo si apprende come si trattasse di un mercoledì : Cappelli 1988 p. 46.

43 Cfr. CTh. 2, 8, 19 pr. : Omnes dies iubemus esse (i)uridicos.

44 Su questo ampio tema, con particolare attenzione anche per le fonti giuridiche, oltre agli studi già cit. si vedano ora per tutti i non pochi contributi (ricchi di letteratura) di Angelo di Berardino : 2001, p. 133 ss. ; 2002, p. 97 ss. ; 2003a, p. 211 ss. ; 2003b, p. 130 ss. ; 2006, p. 179 ss.

45 Come si vedrà infra ai §§ 5 s., il fatto che si trattasse di un giorno coincidente con un'importante festività religiosa più che ostare alla convocazione della seduta senatoria (così Atzeri 2008a, p. 130) sarebbe stato, viceversa, un elemento favorevole proprio alla scelta di cui si discute ; peraltro, non va trascurato come lo stesso vigore universale del Codice Teodosiano fosse stato previsto per il I gennaio dell’anno 439, ossia per uno di quei giorni da sempre (e finanche in epoca bizantina) osservato come rigorosamente festivo : oltre alle fonti già cit. vedi infra nota 75.

46 Su tali materiali, sulla base dei nostri Gesta, vedi ora Crescenzi 2003a, p. 305 ss. con bibliografia.

47 Piuttosto che l’elencazione dei numerosi passaggi normativi concernenti la nuova moneta (una vera e propria selva di regolamenti comunitari, norme nazionali, circolari e risoluzioni : cfr. per es. L. 433/17.12.1997 e il collegato D. L. 213/24.06.1998), appare utile qui un rapidissimo riepilogo di parte della variegata cadenza programmatica articolatasi per un decennio : 2 maggio 1998, il Consiglio Europeo conferma quali paesi potranno partecipare alla fase finale (operativa) ; I gennaio 1999, diventano fissi i tassi di cambio tra euro e valute nazionali ; I gennaio 2002, entrano in circolazione banconote e monete in euro, e si effettua il ritiro di quelle in valuta nazionale ; I marzo 2002, cessa il corso legale di banconote e monete nazionali. Un po’ più articolatamente : I luglio 1990, libero movimento dei capitali in Europa e abolizione di controlli e restrizioni nei cambi tra monete dell’UEM ; gennaio 1993, mercato unico e abolizione delle frontiere doganali ; novembre 1993, Trattato di Maastricht ; I gennaio 1994, per la costituzione della BCE e del SEBC nascita dell’Istituto Monetario Europeo ; 15 dicembre 1995, il CE sancisce la nascita dell’euro ; settembre 1997, un CE-ECOFIN stabilisce la data per la fissazione dei tassi fissi tra le valute nazionali partecipanti all’euro ; 2 maggio 1998, il CE stabilisce quali paesi parteciperanno alla fase finale della UEM, ed è ufficializzata la BCE ; dicembre 1998, ufficializzati dalla BCE i cambi definitivi tra monete nazionali ed euro ; I gennaio 1999, nasce l’euro virtuale tanto che tutti i cambi devono essere effettuati in euro ; I gennaio 2002, l’euro inizia a circolare ; I marzo 2002, le valute nazionali cessano di avere valore legale.

48 Dunque solo raccomandazioni formali le acclamazioni dei senatori (Gesta 5, 7-32 : Plures codices fiant habendi officiis... ; In scriniis publicis sub signaculis habeantur ; Ne interpolentur constituta, plures codices fiant... ; Ne constituta interpolentur, omnes codices litteris conscribantur... ; Huic codici, qui faciendus a constitutionariis, notae iuris non adscribantur... ; Codices in scriniis habendi sumptu publico fiant, rogamus... ; Codices conscripti ad provincias dirigantur... ; Ut in scriniis publicis habeantur, rogamus... ; Ad curam pertineat praefecturae... ; Singuli praefecti signacula sua adhibeant... ; In officiis suis singulos codices habeant... ; Conservator legum, conservator decretorum) ; e intanto esse potevano essere ritmicamente acclamate come « voti » in quanto già materialmente inveratesi.

49 Tale ricostruzione in qualche misura riuscirebbe anche a giustificare l’ipotizzata rapidità delle operazioni di editio (il punto in Atzeri 2008a, p. 162 ss.), altrimenti quasi incredibile se davvero quella fosse stata la prima occasione in cui l’ordo senatus dell’Urbe avesse sentito « parlare » del Codice, dovendosene poi occupare in maniera così costruttiva ed efficace come appunto oggi risulta dai Gesta.

50 A parte il doveroso interesse della Atzeri 2003, p. 270 ss. e Atzeri 2008a, p. 151 ss. con bibliografia (alla quale si potrebbe forse utilmente aggiungere de Halleux 1993, p. 75, seppure con erronea attribuzione di queste acclamazioni al senato costantinopolitano), si veda spec. Matthews 2000, p. 40 ss. ; e massime Crescenzi 2003b e 2003a, p. 311 ss. Non sono riuscito a vedere Schettino-Pittia 2012 (ma dall'indice del volume diffuso nel web non mi sembra vi sia stata attenzione per le acclamazioni del 438).

51 Tra i tanti possibili exempla, per personale consuetudine di studio penso sùbito alle acclamazioni effettuate dai Padri conciliari su interrogazione dell’imperatore Marciano, durante la sesta sessione del sinodo ecumenico di Calcedonia (a. 451), per manifestare consenso alla Formula del Credo non appena letta dall’arcidiacono della capitale d’Oriente : cfr. Evagr. Hist. eccl. 2, 18 (Bidez-Parmentier 91, 25 ss.).

52 Si pensi ai consolati mancati (o rinviati) dai personaggi acclamati in Gesta 5, 13 s. ; 18 s. ; 25 s.

53 Le adclamationes sono tutte in Gesta 5 ; le indicazioni di Fausto sono nel § 7. Tra « caporali » Atzeri 2003, p. 274 ; Atzeri 2008a, p. 262 : « le acclamazioni senatorie ...sembrano ...esprimere contenuti in sintonia con misure verosimilmente già assunte dall’imperatore d’Oriente » (e qui, mutatis mutandis, a me viene da ricordare non solo quanto affermato da Cicerone con navigata consapevolezza politica, cinque secoli prima, a proposito della « libertà di voto » del populus Romanorum ; cfr. De leg. 3, 17, 38 s. [Ziegler] : Optimates nota, plebi libera sunt [« il popolo minuto è libero di votare, sí, ma ciò che gli ottimati già sanno che voterà »: Guarino 2009, p. 54], ma anche quello che la migliore narrativa a noi contemporanea, con estremo buonsenso, ha mostrato di saper percepire a proposito dei « fatti politici romani » : « Le voci suonavano spontanee [quelle dei militari acclamanti la nomina a Cesare di Giuliano, da parte di Costanzo Augusto, a Milano nel 355]... in realtà, era stato tutto preparato con cura » : così il romanziere-saggista statunitense Vidal 2009, p. 244).

54 In effetti, ma non stranamente se si esclude di modificare la data del 25 dicembre 438, quella che appare dai Gesta sembra appunto « una procedura già predisposta nei minimi dettagli » (Atzeri 2003, p. 271).

55 Vedi Atzeri 2008a, p. 262 s. Ho l’impressione, e le varie citazioni qui sparse in apparatu mi pare lo confermino, che la minuziosa ricerca di Lorenza Atzeri porti forse, sia pure in modo rapsodico, alle stesse mie conclusioni ; quello che manca è la reductio a una palese ricostruzione consapevole dell’estrema diversità tra prassi politico-amministrativa e messaggi formali di politica del diritto.

56 Anche se chiuso, ovviamente, pure grazie al « significativo contributo delle costituzioni tratte dai depositi dell’Occidente » ; così, sulla traccia di Gian Gualberto Archi, Purpura 2009, p. 4.

57 Cfr. ancora Gesta 2, 17 s. : Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii comprobavit ; adde NovTheod. 1, 5 : His adicimus nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus Occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae p(er)p(etuo) Augusto Valentiniano posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur.

58 Ricordo un’opinione pressoché analoga di quasi un quindicennio fa : Barone Adesi 1998a e 1998b, p. 64 ss.

59 Rinuncio qui a un cenno ipotetico che tempo fa, pur soltanto come congettura sussidiaria ed estremamente liminare (ma evidentemente sopravvalutata in dottrina : Atzeri 2008a, p. 145 nota 95 ; Purpura 2009, p. 10 s.), avevo avanzato e che, ma proprio in ultima analisi (invero vedi le affermazioni decise che sono in Dovere 1999, p. 120 ss.), non escludeva del tutto anche la possibilità dell’esistenza, nel 438, d’una latente ma velata frizione tra le politiche delle due partes imperii: Dovere 1999, p. 79 s.

60 Penso qui al contributo di Purpura 2009, p. 2 ss.

61 Più esplicitamente vedi Dovere 2009a, spec. p. 180 ss. (adde ora i significativi riferimenti al Teodosiano in Marasco 2009).

62 Cfr. CI. 1, 14, 4.

63 Così Purpura 2009, p. 6.

64 Invero cfr. le NovvTheod. 1, 3-5 (Quamobrem detersa nube voluminum, in quibus multorum nihil explicantium aetates attritae sunt, compendiosam divalium constitutionum scientiam ex d. Constantini temporibus roboramus, nulli post kal. Ian. Concessa licentia, ad forum et quotidianas advocationes ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis; quamquam nulli retro principum aeternitas sua detracta est, nullius latoris occidit nomen, immo, lucis gratiam mutuati, claritudine consultorum augusta nobiscum societate iunguntur. Manet igitur manebitque perpetuo elimata gloria conditorum, nec in nostrum titulum demigravit, nisi lux sola brevitatis. Et quamvis nostris auspiciis totius operis instauratio deberetur, attamen magis imperatorium magisque credidimus gloriosum, si, fugata invidia, perennitatis iure memoria remaneret auctorum. Nobis ad fructum bonae conscientiae satis abundeque sufficit, revelatis legibus, inventa maiorum obscuritatis iniuria vindicasse. His adiicimus, nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus occidentis aliove in loco ab invictissimo principe, filio nostrae clementiae, perpetuo augusto, Valentinianus Posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur) e 2 pr. (Postquam in corpus unius codicis divorum retro principum constitutiones nostrasque redegimus, aliam mox legem pietas nostra promulgavit, quae tam confecto codici vires auctoritatemque tribueret, nec aliter in iudicio quas contineret leges, nisi ex ipso proferrentur, valere praeciperet; quod si quid iuris ab altero nostrum postea conderetur, ita demum in alterius quoque principis regno vires proprias obtineret, quod generatim constitutum esset, si divinis prosequentibus scriptis ad alterum principem fuisset emissum).

65 Cfr. Gesta 6, 37.

66 Cfr. ibid. 5, 8 ss. (vedi supra nota 48).

67 Come ritengo che da parte della burocrazia fosse stato necessario, al fine dell’ottenimento della pubblica adesione senatoria al Codex, che il materiale lavorìo preparatorio fosse sostanzialmente tutto terminato prima della seduta romana del 25 dicembre 438, così penso fosse pure avvenuto relativamente ai funzionari indicati nei Gesta e all’attività da loro svolta. Fossero o meno burocrati di provenienza orientale, come pure ipotizzato in dottrina, o fossero già stabilmente inseriti nell’organico della prefettura del pretorio, a mio parere i due constitutionarii menzionati nel nostro verbale (ma, in realtà, nominalmente individuati solo dopo averne data quasi per scontata l’importante presenza : Gesta 3, 25 s.), e con essi il loro « collega senatorio », avrebbero ricevuto ad Palmam soltanto una investitura formale (oggi diremmo, nei fatti, ex-post). A me sembra più che probabile che proprio essi avessero già sorvegliato e portato a compimento l’intera procedura relativa al Codice snodatasi tra la primavera e il dicembre 438 (Gesta 5, 11 : Huic codici, qui faciendus a constitutionariis...), e che ora occorresse solo, ancora una volta per la pubblica condivisione politica delle opzioni burocratiche da parte del senato, una sorta di nomina ufficiale.

Osservazioni sparse in qualche modo in linea con questa mia ipotetica ricostruzione, ma poi non ricondotte a unità, sono in Atzeri 2008a, p. 246 ss., p. 252, p. 257 (ivi letteratura) ; ma spec. in Atzeri 2003, p. 274 ss., p. 282, p. 290, p. 304.

68 È probabile, perciò, sempre se è vero che nel caso dei Gesta trattasi di un « originale » (vedi Crescenzi 2003a. ; Atzeri 2008a, p. 99 ss.), che non sia affatto casuale la sopravvivenza proprio di questo testo, un superstite unicum rappresentativo della probabilmente non modesta documentazione senatoria romana.

69 Tali opzioni, anche in età moderna e contemporanea (per il Medioevo si pensi solo alla celebre incoronazione imperiale romana di Carlo Magno, avvenuta a Natale dell’a. 800, da parte di papa Leone III, oppure all'incoronazione di Ottone III di Sassonia ad Aquisgrana il 25 dicembre 983, a quella a re di Inghilterra del normanno Guglielmo il Conquistatore, a Westminster, nel Natale del 1066 o a quelle a re di Sicilia, sempre a Natale ma nel 1130 di Ruggero II il Normanno e nel 1194 di Enrico VI figlio del Barbarossa), sarebbero sempre state orientate da precise consapevolezze politiche ; esemplificativamente vedi ora, in tema di relazioni politico-militari tra impero russo e impero turco (trattati di Prut e di Küçük-Kaynarca, 1711 e 1774 ma sempre 21 luglio), Goodwin 2009, p. 244 s.

70 Cfr. il testo in Itasaka 1983 ; vedi Banno 1992, p. 9 ss. ; adde Beasley 1989, qui p. 667 ss.

71 Vedi Reischauer-Craig 1979, p. 168 ss.

72 La fonte d’informazione era il Nihon Shoki risalente agli inizi dell’VIII sec. d. C. : Aston 2011.

73 Vedi Henshall 2005, p. 133 s.

74 Ma adde pure NovvValent. 26 (a. 448) e 27, 3 (a. 449).

75 Cfr. Or. 9, 4 (Förster) ; e cfr. nuovamente CTh. 2, 8, 19. Anche perché attento agli aspetti civili della ricorrenza è ora interessante di Berardino 2008b, con fonti e letteratura ; adde Meslin 1970, p. 58 ss. ; Scheid 1998, p. 353 ss. ; Graf 1998, p. 199 ss.

76 Cfr. Gesta 5, 43.

77 Penso qui, nuovamente, a Purpura 2009.

78 Per Atzeri 2008a, p. 262 s., Teodosio II si sarebbe probabilmente preoccupato non solo « dell’aspetto più tecnico relativo alle modalità di riproduzione materiale e diffusione del proprio Codice », ma finanche degli « aspetti formali dell’editio » dell’opera ; come si potrebbe immaginare che egli si fosse disinteressato di un elemento propagandisticamente politico tanto essenziale quale la data di presentazione del corpus legum all’ordo senatus dell’Urbe ?

79 Per brevitas rinvio a Dovere 2009a, spec. p. 186 ss. ; adde ora Richard 2009, p. 105 ss. ma specialmente Germino 2012 e Dovere 2012.

80 Vedi Dovere 2009b, n. 2.

81 Cfr. Socr. Hist. eccl. 7, 48, 8 (Hansen 395, 15-17 ; PG 67, 842B : desinens autem anno secundo trecentesimae quintae olympiadis, quo imperator Theodosius septimum decimum consulatum dedit); tale data, « nella sua apparente casualità » (così Mazza 1986b, p. 301 e nota 97), non ha trovato spiegazioni esaurienti da parte della storiografia non giuridica.

82 Vedi Dovere 2009b, p. 37 s. Per gli autori delle altre Historiae del sec. V vedi Mazza 1986c, p. 336 ss.

83 Cfr. Socr. Hist. eccl. 2, 1, 6 (Hansen 92, 23-25) ; per tutti vedi Hansen 1995, p. LV ss.

84 Cfr. Socr. Hist. eccl. 7, 48, 6 s. (Hansen 395, 5-8 ; PG 67, 842A : Ego vero hoc loco finem Historiae nostrae facturus, opto ut omnes ubique Ecclesiae et urbes atquae provinciae in pace degant. Quandiu enim pax erit, historiae scribendae studiosis nullum suppetet argumentum) ; per i tanti problemi viceversa allora esistenti vedi riassuntivamente Dovere 1999, p. 112 ss. e Dovere 2009b, p. 34 ss.

85 E chissà, poi, che connessa con questa opzione dello Scolastico non vi fosse una sorta di ideologica osmosi del medesimo con qualche vertice dell’apparatus costantinopolitano : cfr. Socr. Hist. eccl. 6 pr. e 7, 48, 7 (Hansen 310, 4 ss. e 395, 7 ss.) ; vedi Dovere 1999, p. 111 ss. e 2009b, p. 40.

86 Giusto per esemplificare si pensi a quanto notoriamente stabilito con NovTheod. 1, 3, o anche al contenuto dei tre testi costituenti l’intera rubrica codificatoria 1, 4. De responsis prudentum.

87 Vedi supra nota 67.

88 Così Ratzinger 2006, p. 97 ss. : Questo è il senso vero del Natale: è il « giorno in cui nasce la luce invitta », il solstizio d'inverno della storia mondiale. In mezzo all'altalena di questa storia ci è data la certezza che la luce non morirà, ma tiene già nelle sue mani la vittoria finale. Il Natale allontana da noi la seconda, più grande angoscia, che nessuna forza fisica può disperdere, la paura per l'uomo e dell'uomo stesso. Noi possediamo la certezza divina che la luce ha già vinto nella profondità occulta della storia e che tutti i progressi del male nel mondo, per grandi che essi siano, non possono assolutamente cambiare le cose. Il solstizio invernale della storia si è irrevocabilmente verificato con la nascita del bambino di Betlemme.

89 Cfr. NovTheod. 1, 2 ; lo ricorda ancora, ora, Jaillette 2009, p. 24 s.

90 Vedi Wallraff 2001, p. 174 ss.

91 Si legga tra le acclamazioni dei Gesta, alla l. 46 del § 5, una di quelle ritmicamente più ripetuta delle altre : Orbe placato praesentes triumphetis.

92 Ho trascritto in corsivo le linee riproducenti il « parlato » riferito dai Gesta.

93 Della edizione Mommsen è stata qui omessa la sola Constitutio de constitutionariis a. 443.

94 Traduco con « qui contenute » il dimostrativo has (has ipsas leges : Gesta 3, 26) perché da me inteso come deittico, cioè come indicatore didascalico : in pratica, una trasposizione verbale del gesto compiuto da Fausto nel mostrare materialmente il Codice Teodosiano al consesso che gli era innanzi [M. Raiola].

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Pour citer cet article

Référence électronique

Elio Dovere, « Epifania politica del Theodosianus »Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En ligne], 125-2 | 2013, mis en ligne le 19 décembre 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefra/1742 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefra.1742

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Auteur

Elio Dovere

Università degli Studi di Napoli « Parthenope » – elio.dovere[at]uniparthenope.it

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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