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Annexe
Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando a. 438
1 Domino [nostro] Flavio Theodosio Aug(usto) [XVI] et Anicio Achillio Glabrione Fausto v. c. consulibus Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl(ustris), tertio expraefecto urbi, praefectus praetorio et consul ordinarius in domo sua, quae est ad Palmam ; Fl(avius) Paulus v. c. et inl. urbis praefectus ; Iunius Pomponius Publianus vir spectabilis vicarius urbis aeternae ; proceres amplissimusque ordo senatus dum convenisset habuissentque inter se aliquamdiu tractatum, ibi ingressis ex praecepto Anastasio et Martino constitutionariis Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio expraefecto urbi, praefectus praetorio et consul ordinarius dixit92 :
2 Aeternorum principum felicitas eo usque procedit augmento, ut ornamentis pacis instruat, quos bellorum sorte defendit. Proximo superiore anno cum felicissimam sacrorum omnium coniunctionem pro devotione comitarer, peractis feliciter nuptiis hanc quoque orbi suo sacratissmus princeps dominus noster Theodosius adicere voluit dignitatem, ut in unum collectis legum praeceptionibus sequenda per orbem sedecim librorum compendio, quos sacratissimo suo nomine voluit consecrari, constitui iuberet. Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii conprobavit.
Adclamatum est : Nove diserte, vere diserte.
3 Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio expraefecto urbi, p(raefectus) p(raetori)o et consul ordinarius dixit :
Vocatis igitur me et inl(ustri) viro illius temporis Orientis praefecto singulos codices sua nobis manu divina tradi iussit per orbem sui cum reverentia dirigendos, ita ut inter prima vestrae sublimitatis notioni provisionem suam sacratissimus princeps iuberet offerri. In manu est acceptus codex utriusque principis praeceptione directus. Constitutionarii praesentes sunt : si placet amplitudini vestrae, has ipsas leges, quibus hoc idem fieri iusserunt, amplitudo vestra relegi sibi iubeat, ut consultissimis aeternorum principum praeceptis consentanea devotione pareamus.
Adclamatum est : Aequum est, placet, placet.
4 Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio expraefecto urbi, praefectus p(raetori)o et consul ordinarius legit ex codice Theodosiano, libro primo, sub titulo ‘de constitutionibus principum et edictis’ :
DD. NN. Impp. Theodo(sius) et Valentinianus aa. ad senatum. Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas. Et primum tituli, quae negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur ; dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine, non solum reputatis consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante, post haec, ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sanciendae rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt. Sed cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus conpositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura. Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit. Ad tanti consummationem operis et contexendos codices – quorum primus, omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat, praetermissa, inanem verborum copiam recusabit ; alter omni iuris diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet – deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii, qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum. Electos vestra amplitudo cognoscat : Antiochum virum inl(ustrem) exquaestore et praefecto elegimus ; Antiochum virum in(lustrem) quaestorem sacri palatii ; Theodorum virum spectabilem comitem et magistrum memoriae ; Eudicium et Eusebium viros spectabiles magistros scriniorum ; Iohannem vir(um) spectabilem excomite nostri sacrarii ; Comazontem atque Eubulum viros spectabiles exmagistris scriniorum, et Apellem virum disertissimum scholasticum. Hos a nostra perennitate electos eruditissimum quemque adhibituros esse confidimus, ut communi studio vitae ratione deprehensa iura excludantur fallacia. In futurum autem, si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur ; sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. Missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reservata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter, et cetera. Dat. VII kal. april. Constantinopoli Florentio et Dionysio conss.
5 Adclamatum est : Augusti Augustorum, maximi Augustorum. Dictum VIII.
Deus vos nobis dedit, deus vos nobis servet. Dictum XXVII.
Romani imperatores et pii felices, multis annis imperetis. Dictum XXII.
Bono generis humani, bono senatus, bono rei publicae, bono omnium. Dictum XXIIII.
Spes in vobis, salus in nobis. Dictum XXVI.
Ut vivere delectet Augustos nostros semper. Dictum XXII.
Orbe placato praesentes triumphetis. Dictum XXIIII.
Haec sunt vota senatus, haec sunt vota populi Romani. Dictum X.
Liberis cariores, parentibus cariores. Dictum XVI.
Extinctores delatorum, extinctores calumniarum. Dictum XXVIII.
Per vos honores, per vos patrimonia, per vos omnia. Dictum XXVIII.
Per vos arma, per vos iura. Dictum XX.
Dispositioni vestrae gratias agimus. Dictum XXIII.
Constitutionum ambiguum removistis. Dictum XXIII.
Pii imperatores sic consulunt. Dictum XXVI.
Causis consulitis, quieti consulitis. Dictum XXV.
Plures codices fiant habendi officiis. Dictum X.
In scriniis publicis sub signaculis habeantur. Dictum XX.
Ne interpolentur constituta, plures codices fiant. Dictum XXV.
Ne constituta interpolentur, omnes codices litteris conscribantur. Dictum XVIII.
Huic codici, qui faciendus a constitutionariis, notae iuris non adscribantur. Dictum XII.
Codices in scriniis habendi sumptu publico fiant, rogamus. Dictum XVI.
Fauste, aveas. Dictum XVII.
Bis consulem te. Dictum XV.
Omnia explicas, neminem laedis. Dictum XV.
Codices conscripti ad provincias dirigantur. [Dictum] XI.
Tantorum beneficiorum dignus perlator. Dictum X.
Paule, aveas. Dictum XII.
Consulem te. Dictum XI.
Ut in scriniis publicis habeantur, rogamus. Dictum XV.
Ad curam pertineat praefecturae. Dictum XII.
Singuli praefecti signacula sua adhibeant. Dictum XV.
In officiis suis singulos codices habeant. Dictum XII.
Ut ad preces nullae leges promulgentur, rogamus. Dictum XXI.
Aeti, aveas. Dictum XV.
Ter consulem te. Dictum XIII.
Excubiis tuis salvi et securi sumus. Dictum XII.
Excubiis tuis, laboribus tuis. Dictum XV.
Fauste, aveas. Dictum XIII.
Bis consulem te. Dictum X.
Desideria senatus ut suggeras, rogamus. Dictum XX.
Conservator legum, conservator decretorum. Dictum XVI.
His subreptionibus possessorum ius omne confunditur. Dictum XVII.
6 Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio expraefecto urbi, praefectus p(raetori)o et consul ord(inarius) d(ixit) : Quae lecta sunt sui cum veneratione, gestis adhaerebunt et addentur. Hanc quoque partem inter beneficia aeternorum principum numero, quod per me magnitudini vestrae ea, quae pro legibus suis statuere dignati sunt, intimarunt.
Adclamatum est : Fauste, aveas. Dictum XVI.
Bis te consulem. Dictum X.
Consuli oraculi. Dictum XIII.
7 Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl., tertio expraefecto urbi, praefectus p(raetori)o et consul ord(inarius) d(ixit) : Erit nunc meae diligentiae secundum dominorum praecepta et desideria culminis vestri, ut hic codex fide spectabilis viri Veroniciani, quem amplitudinis vestrae mecum consensus elegit, nec non et fide Anastasii et Martini constitutionariorum, quos iam dudum huic officio inservire praeter culpam probamus, per tria corpora transcribatur, ut hoc quem detuli in officio praetoriani apicis remanente paris fidei viri magnifici praefecti urbi scrinia alterum teneant, tertium vero constitutionarii sua fide et periculo apud se edendum populis retinere iubeantur, ita ut nisi a constitutionariis ex hoc corpore eorundem manu conscripta exemplaria non edantur. Si quidem erit meae diligentiae etiam illam tractare partem, ut conscriptus per hos alius codex ad Africam provinciam pari devotione dirigatur, ut illic quoque paris fidei forma servetur.
Adclamatum est : Fauste aveas. Dictum XVI.
Bis consulem te. Dictum XV.
Omnium virtutum viro. Dictum X.
8 Et alia manu :
[constitutionariorum editio.]
Fl(avius) Laurentius exceptor amplissimi senatus edidi sub d(ie) VIII k. Ian.
rell.93
Verbale della seduta del senato Romano in occasione della pubblicazione del Teodosiano a. 438
1 Nell’anno del sedicesimo consolato del nostro Signore Flavio Teodosio Augusto e di Anicio Acilio Glabrione Fausto vir clarissimus, Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, nella sua dimora ubicata ad Palmam ; Flavio Paolo vir clarissimus e illustris, prefetto dell’Urbe ; Giunio Pomponio Publiano, spectabilis vicario della città eterna ; i nobili e l’onorevole insieme dei senatori non appena si fuono radunati e dopo che per un po’ ebbero tra di loro discusso, (e) una volta fatti entrare, secondo quanto stabilito, i costituzionari Anastasio e Martino, Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, così esordì :
2 La gaudiosa prosperità dei prìncipi eterni va crescendo al punto che può gratificare con le risorse della pace coloro che essa difende da un destino di guerra. Durante l’anno appena trascorso, quando per devoto ossequio ho partecipato al più fausto tra tutti i sacri connùbi (e), celebrate felicemente le nozze, il venerando principe nostro signore Teodosio si compiacque di attribuire al suo regno questo ulteriore pregio, cioè che per suo ordine fossero stabilite le norme da rispettare per ogni dove, una volta messe assieme le leggi in un compendio di sedici libri che egli volle fosse consacrato col suo venerabilissimo nome. L’eterno principe e signore nostro Valentiniano, con devozione di correggente e con affetto di figlio, approvò integralmente.
Fu acclamato :
Quale novità dici, quale cosa vera dici.
3 Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, proseguì :
Convocato me, dunque, e l’illustre persona che allora ricopriva la prefettura d’Oriente, ordinò che a ciascuno venisse consegnato un codice, dalla sua sacra mano, da diffondere con reverenza in tutto il suo regno, cosicché per ordine del venerabile principe venisse quanto prima resa nota, alla vostra eccellenza, la sua lungimirante previdenza. E’ nelle mie mani il codice che ho ricevuto, qui indirizzato per disposizione di entrambi i prìncipi. I costituzionarii sono presenti : se è gradito alla vostra magnificenza, la vostra dignità ordini che le vengano lette, in particolare, le leggi, qui contenute94, tramite le quali essi ordinarono che questo stesso codice fosse realizzato, affinché obbediamo con concorde devozione agli illuminati precetti dei prìncipi eternamente regnanti.
Fu acclamato :
È giusto, ci è gradito, ci è gradito.
4 Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, lesse dal Codice Teodosiano, dal libro primo nel titolo ‘Le costituzioni dei prìncipi e gli editti’ :
I Nostri Signori Imperatori Teodosio e Valentiniano Augusti al Senato. Abbiamo stabilito che, a imitazione del codice Gregoriano e di quello Ermogeniano, fossero raccolte tutte le costituzioni che l’inclito Costantino, i divini prìncipi dopo di lui e noi stessi abbiamo emesso, vigenti in forza di editti o perché sacre leggi generali. Ordunque, anzitutto i titoli, che costituiscono gli inequivocabili contrassegni delle fattispecie, devono essere frazionati in modo tale che, nel caso in cui un’unica costituzione competa a più titoli, potendosene ricavare differenti sezioni, ogni troncone venga collocato laddove sia pertinente inserirlo, quale che sia la dislocazione ; in secondo luogo, ciò che la molteplicità (delle leggi) farà sì che si riscontri in diverse sezioni, venga accolto secondo la successione dei testi, non solo dopo aver computato i consolati e una volta controllata la cronologia imperiale, ma anche in modo che la struttura stessa del provvedimento attesti che sono più efficaci le disposizioni emanate da ultime ; inoltre, bisogna fare in modo da conservare le parole esatte delle costituzioni che si riferiscano all’argomento, omesse quelle che non sono state aggiunte per la stretta necessità di fissare l’oggetto (della norma). Beninteso, pur essendo più pratico e più giusto mettere a contributo solo quelle costituzioni che convenga mantenere in vigore, eliminando quelle che inficierebbero le successive, tuttavia dobbiamo ammettere che questo e i precedenti codici sono stati composti per quei coltissimi studiosi alla cui curiosità giuridica si attribuisce la volontà di conoscere perfino quelle leggi che, obliate, sono cadute in desuetudine, quelle norme rimaste in vigore solo per i negozi del tempo in cui furono emesse. Rispetto a questi tre codici e, relativamente a specifici titoli, rispetto ai trattati e ai responsi omogenei dei prudentes, opera degli stessi (esperti) che compileranno il terzo codice, il nostro sarà diverso : non ammetterà alcun errore, alcuna ambiguità ; intitolato al nostro nome, indicherà a tutti ciò a cui si deve ottemperare e ciò che va evitato. Per portare a termine una così poderosa opera e comporre i codici – dei quali il primo, raccolte nella loro varietà tutte le costituzioni generali e senza ometterne alcuna, come ormai è possibile rivelare, bandirà il ricorso alla fatua verbosità ; l’altro, eliminando ogni contraddizione giuridica, si incaricherà di fornire un insegnamento per la vita – bisogna doverosamente scegliere uomini di comprovata fiducia e d’intelletto assai sottile, che, quando avranno offerto al nostro esame e consegnato all’autorità pubblica il primo codice, intraprenderanno la compilazione dell’altro, da trattare fino a che non sarà risultato degno di pubblicazione. Venga dunque a conoscenza, la vostra vastità, dei prescelti : abbiamo scelto Antioco, vir illustris, ex-questore e prefetto ; Antioco, vir illustris, questore del sacro palazzo ; Teodoro, vir spectabilis, comes e magister memoriae ; Eudicio ed Eusebio, viri spectabiles, magistri scriniorum ; Giovanni, vir spectabilis ex comes del nostro sacrarium ; Comazonte ed Eubulo, viri spectabiles ed ex magistri scriniorum e Apelle, dottissimo scholasticus. Confidiamo che costoro, scelti dalla nostra perpetuità, di volta in volta si avvarranno della collaborazione dei più eruditi affinché, profondendo un solidale impegno, còlto l’andamento attuale della realtà, vengano esclusi gli iura ingannevoli. Per quel che concerne il futuro, poi, nel caso in cui ci si compiacerà di promulgare qualche altra legge, questa avrà vigore anche nell’altra parte dell’indivisibile impero, in modo che non riposi su una dubbia affidabilità o su una dichiarazione di parte, ma sia trasmessa con sacre espressioni di accompagnamento da quella parte dell’impero dalla quale sia stata emessa anche agli officia dell’altra perché la recepiscano e la divulghino con la solennità degli editti. Converrà, infatti, che sia accolto ciò che viene inviato e che ne sia garantita con fermezza la validità, fermo restando che la nostra clemenza si riserva la facoltà di operare modifiche migliorative o abrogative. Sarà poi necessario notificare (i provvedimenti trasmessi) con comunicazioni reciproche e ritenere inammissibili atti altrimenti accolti, con quel che segue. Data il 26 marzo a Costantinopoli, sotto il consolato di Florenzio e Dionigi.
5 Fu acclamato :
O Augusti tra gli Augusti, i più grandi tra gli Augusti. Ripetuto 8 volte.
Dio vi ha donato a noi, Dio vi conservi a noi. Ripetuto 27 volte.
Imperatori Romani e felicemente pii possiate governare per molti anni. Ripetuto 22 volte.
Per il bene del genere umano, per il bene del senato, per il bene della respublica, per il bene di tutti. Ripetuto 24 volte.
La speranza riposta in voi è la nostra salvezza. Ripetuto 26 volte.
Possa la vita riservare sempre letizia ai nostri Augusti. Ripetuto 22 volte.
O voi che, pacificato il mondo, trionfate ai nostri tempi. Ripetuto 24 volte.
Questi sono gli auspici del senato, questi gli auspici del popolo Romano. Ripetuto 10 volte.
Più cari dei figli, più cari dei genitori. Ripetuto 16 volte.
Avete tacitato i delatori, avete soffocato le calunnie. Ripetuto 28 volte.
Grazie a voi gli honores, grazie a voi i beni, grazie a voi ogni cosa. Ripetuto 28 volte.
Grazie a voi la difesa delle armi, grazie a voi il diritto. Ripetuto 20 volte.
Rendiamo grazie alla vostra deliberazione. Ripetuto 23 volte.
Avete liberato dall’ambiguità le costituzioni. Ripetuto 23 volte.
Questi sono i provvedimenti che prendono gli imperatori devoti. Ripetuto 26 volte.
Avete provveduto alle cause e lo avete fatto pacificamente. Ripetuto 25 volte.
Vengano realizzati più codici, perché li conservino gli officia. Ripetuto 10 volte.
Vengano conservati negli archivi pubblici sotto sigilli. Ripetuto 20 volte.
Se ne redigano più copie perché non siano contraffatte le disposizioni. Ripetuto 25 volte.
Perché le disposizioni non siano alterate tutti i codici siano ricopiati alla lettera. Ripetuto 18 volte.
Al codice qui presente, che deve essere copiato dai costituzionari, non siano aggiunte note esplicative di diritto. Ripetuto 12 volte.
Chiediamo che i codici destinati gli archivi siano realizzati a spese pubbliche. Ripetuto 16 volte.
Possa tu prosperare, o Fausto. Ripetuto 17 volte.
Ti vogliamo console una seconda volta. Ripetuto 15 volte.
Tutto chiarisci, a nessuno fai torto. Ripetuto 15 volte.
I codici trascritti siano inviati alle province. Ripetuto 11 volte.
Degno, perfetto latore di cotanti benefìci. Ripetuto 10 volte.
Possa tu prosperare, Paolo. Ripetuto 12 volte.
Ti vogliamo console. Ripetuto 11 volte.
Chiediamo che siano conservati nei pubblici archivi. Ripetuto 15 volte.
Se ne faccia carico la prefettura. Ripetuto 12 volte.
I prefetti adoperino ciascuno i propri sigilli. Ripetuto 15 volte.
Ognuno detenga nei propri officia un codice. Ripetuto 12 volte.
Chiediamo che non venga promulgata alcuna legge dietro supplica. Ripetuto 21 volte.
Possa tu prosperare, Ezio. Ripetuto 15 volte.
Ti vogliamo console per la terza volta. Ripetuto 13 volte.
Sotto la tua egida siamo salvi e al sicuro. Ripetuto 12 volte.
Alla tua custodia, alle tue fatiche. Ripetuto 15 volte.
Possa tu prosperare, o Fausto. Ripetuto 13 volte.
Ti vogliamo console per la seconda volta. Ripetuto 10 volte.
Ti preghiamo perché tu raccolga le istanze del senato. Ripetuto 20 volte.
Custode delle leggi, custode dei decreti. Ripetuto 16 volte.
Il diritto tutto è sconvolto dalle attuali malversazioni dei possessores. Ripetuto 17 volte.
6 Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, disse :
I documenti che sono stati letti, con la relativa devota approvazione, saranno registrati nel verbale e saranno parte integrante di esso. Io includo anche questo tra i benefici largiti dai prìncipi eterni, e cioè il fatto che proprio per mio tramite essi abbiano notificato alla vostra magnificenza quelle disposizioni che si sono degnati di fissare attraverso le loro leggi.
Fu acclamato :
Possa tu prosperare, o Fausto. Ripetuto 16 volte.
Ti vogliamo console una seconda volta. Ripetuto 10 volte.
Al console della sacra rivelazione. Ripetuto 13 volte.
7 Anicio Acilio Glabrione Fausto, vir clarissimus e illustris, già tre volte prefetto dell’Urbe, prefetto del pretorio e console ordinario, disse :
Sarà compito ora del mio zelo, secondo gli ordini dei domini e gli auspici della vostra altezza, far sì che questo codice venga trascritto in tre copie sotto la responsabilità del vir spectabilis Veroniciano, che il concorde plauso della vostra vastità prescelse insieme a me, ed altresì sotto la fidata guida dei costituzionari Anastasio e Martino, di cui già da tempo sperimentiamo in questo ufficio la capacità di servire senza disdoro, in modo tale che mentre questo codice che ho riportato resta depositato nell’ufficio dell’autorità del prefetto del pretorio, un altro lo detengano gli archivi del magnifico prefetto dell’Urbe, con pari affidabilità, e il terzo, invece, si ordini che, sotto la loro responsabilità e a loro rischio, lo conservino presso di sé i costituzionari, per la pubblicazione a uso del popolo, badando a che non vengano pubblicate copie trascritte da questo esemplare se non direttamente eseguite dalla mano dei medesimi. Parimenti sarà mia doverosa cura occuparmi anche dell’altra incombenza, cioè far sì che si invii con identico ossequio un altro codice, ricopiato per mezzo di costoro, alla provincia d’Africa, affinché anche colà la lettera del testo venga serbata con la stessa fedeltà.
Fu acclamato :
Possa tu prosperare, o Fausto. Ripetuto 16 volte.
Ti vogliamo console una seconda volta. Ripetuto 15 volte.
All’uomo con tutte le virtù. Ripetuto 10 volte.
8 E con altra mano :
[pubblicazione dei costituzionari]
Flavio Laurenzio, segretario dell’onorevole senato, rese pubblico il 25 dicembre.
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Notes
Più di tre lustri fa ebbi già occasione di meravigliarmi del normale disinteresse romanistico per questa fonte, viceversa, davvero notevole : Dovere 1999, p. 81 ss.
Per utilità del lettore, trascrivo in appendice il testo mommseniano dei Gesta ; a esso faccio seguire una versio per la quale mi sono largamente giovato (così come per il testo infra alla nota 39) della preziosa consulenza filologica della dottoressa Marcella Raiola.
A parte i lavori citati nella nota qui di séguito, recenziori vedi Bianchi 2007, p. 163, 170 e 175 ; Nasti 2008 ; Jaillette 2009, p. 22 ss. ; ma spec. Mari 2005, p. 232 ss. (vedi pure infra note 46 e 50).
Si tratta di : a] Atzeri 2008a, opera accompagnata da studi preparatori e di approfondimento : Atzeri 2003, 2008b e 2008c (tenuto conto dell’impervia accessibilità della miscellanea che lo ha accolto, stampata in sole 40 copie, ho potuto leggere quest’ultimo lavoro esclusivamente grazie alla cortesia dell’autrice) ; b] Purpura 2009.
I problemi tuttora posti da questi Gesta non sono pochi ; essi sono affrontati da Atzeri 2008a e in qualche modo « risolti » : già solo per questo – ma le qualità del lavoro sono pure ben altre (vedi Dovere 2010) – l’opera, con cui qui ampiamente ci si confronta e alla quale spesso si rinvia, merita di essere letta non solo dallo studioso del Tardoantico.
Cfr. Gesta 8, 16. Si sa come il Codex Ambrosianus contenente i Gesta indichi qui diversamente : ...edidi subd. VIII k. ianuarii.
Esemplificazioni sono in Atzeri 2008a, p. 130 nota 37.
Cfr. Gesta 1, 4 s., e vedi ivi in apparatu.
Vedi Codex Theodosianus I/1. Prolegomena (Mommsen), p. XI.
Il fatto che nel caso dei Gesta ci si trovi dinanzi a una sorta di riepilogo della giornata romana del 438 è incontrovertibile. Il dato coinvolge necessariamente, e soprattutto, l’interrogativo sulla « quantità » dei testi legislativi letti nella specifica circostanza (Gesta 6, 35 : Quae lecta sunt sui cum veneratione... ; adde ibid. 3, 26 : si placet amplitudini vestrae, has ipsas leges..., in merito a cui, però, si veda la traduzione di Marcella Raiola : infra nota 94), ovverosia se, come risulta, solo la constitutio di CTh. 1, 1, 5 (guarda caso indirizzata ad senatum) o anche, probabilmente, CTh. 1, 1, 6 e, forse (ma meno veridicamente ; tuttavia vedi Atzeri 2008a, p. 143 con bibliografia ; Purpura 2009, p. 10 s. ; Triscuoglio 2009, p. 774), pure la NovTheod. 1 (adde la letteratura che è in Dovere 1999, p. 66 ss., p. 76 ss.). A me pare che la « ripresa » formale di quest’ultima legge fosse allora superflua sia per la già avvenuta lettura dell’editto del 429 – se mai, al contrario, sarebbe stato sufficiente solo il ricordo ufficiale di NovTheod. 1 – sia, e specialmente, perché non è azzardato ipotizzare che quest’ultimo provvedimento fosse già stato in qualche modo « validato » per l’Occidente, dunque senza più necessità di essere richiamato pubblicamente a Roma, grazie alla ipotizzabile presenza di Valentiniano a Costantinopoli il 15 febbraio 438 (e su questo mi pare che la dottrina non dissenta : vedi, per es., Atzeri 2008a, p. 122 e ntt. 10 s. con bibliografia ; Purpura 2009, p. 8 s.) all’atto della promulgazione del Codex appunto con la novella data quel giorno (Gesta 2, 17 s. : Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii comprobavit ; ibid 3, 35 : In manu est acceptus codex utriusque principis praeceptione directus).
Per evitare equivoci sul senso dell’aggettivo « rivoluzionario » qui impiegato, che intende riferirsi al ruolo assegnato al Teodosiano nel tradizionale sistema ordinamentale delle fonti giuridiche romane, rinvio sia a Dovere 2009a, n. 7, sia, e specialmente, a Dovere 2001.
« Proximo superiore anno ...peractis feliciter nuptiis » : cfr. Gesta 2, 13 s. Sulla data autunnale del matrimonio tra Valentiniano e Eudossia vedi, con letteratura, Mazza 1986a, p. 179 s. e note.
Vedi ora Purpura 2009, p. 8 s.
La NovValent. 1 risulta data a Ravenna nel luglio 438 ; in argomento, da ultimo, Purpura 2008.
Cfr. la celebre Nov. 1 di Teodosio II, che per qualcuno, in dottrina (Honoré, Matthews), avrebbe reso sùbito cogente l’opera nei territori sottoposti a Costantinopoli.
Cfr. Gesta 3, 23-25, come indizio della sollecitudine suggerita dalla cancelleria di Costantinopoli : ...tradi iussit per orbem sui cum reverentia dirigendos, ita ut inter prima vestrae sublimitatis notioni provisionem suam sacratissimus princeps iuberet offerri (una sollecitudine non « urgente », però, tenuto conto che il Codice veniva previsto, comunque, come operativo solo dal gennaio del 439). Vedi Atzeri 2008a, p. 127.
Cfr. NovTheod. 1, 3 : nulli post Kal. Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocationes iu principale deferre vel litis instrumenta conponere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis.
Così Atzeri 2008a, p. 131.
Questa l’opinione di Sirks 1983, p. 280 ss. (ma vedi pure, in coda a una lunga di teoria di saggi omogeneamente orientati, Sirks 2007, p. 188 ss.) ; opportunamente contra Atzeri 2008a, passim ma spec. p. 204 ss. ; cui adde il contributo alla presente Tavola rotonda di B. Salway, The dissemination and application of the Theodosian Code (a response to Boudewijn Sirks) e ora Huck 2012 (ivi le idee – la Réaction – dello stesso Sirks : p. 99 ss.).
Del resto, e la Atzeri 2008a, p. 131 nota 43, ricorda analoghe osservazioni della dottrina, non sono pochi gli errori di trascrizione di più d’una subscriptio nell’intero Codice Teodosiano.
Così Atzeri 2008a, spec. p. 131 s. ; adde Atzeri 2008c, p. 23 e 32 ; vedi ora pure Sirks 2007, p. V.
Oltre i contributi testé cit. vedi, ma con qualche diversità, Purpura 2009, p. 1 (il 25 maggio eviterebbe « la coincidenza della festività natilizia con l’editio... e non con la seduta del senato »), p. 10 (« cerimonia analoga a quella che si terrà a Roma prima del 25 maggio ») s. (« la cerimonia a Roma e l’editio dei Gesta, come si è detto, il 25 maggio »).
Cfr. Gesta 1, 6 : Anicius Achillius Glabrio Faustus v. c. et inl(ustris), tertio expraefecto urbi, praefectus praetorio et consul ordinarius in domo sua, quae est ad Palmam. Vedi le osservazioni che sono infra nota 26.
Cfr. Anon. Vales. Pars post. [12] 65 s. (Mommsen) : Eodem tempore contentio orta est in urbe Roma inter Symmachum et Laurentium; consecrati enim fuerant ambo. Ordinante deo, qui et dignus fuit, superavit Symmachus. Post facta pace in urbe ecclesiae ambulavit rex Theodericus Romam, et occurrit Beato Petro devotissimus ac si catholicus. Cui papa Symmachus et cunctus senatus vel populus Romanus cum omni gaudio extra urbem occurrentes. Deinde veniens ingressus urbem, venit ad senatum, et ad Palmam populo allocutus, se omnia, deo iuvante, quod retro principes Romani ordinaverunt inviolabiliter servaturum promittit (ripropone ora questo testo Licandro 2012, p. 79); Atzeri 2008a, p. 132 ss. (ove altre fonti), ricorda l’episodio dell’adventus teodericiano e discute, ma senza conclusioni decisive, la letteratura che nel tempo si è occupata del sito « palmare » (qui pertinente vedi Vitiello 2006a, p. 107 e 2006b, p. 119 con fonti).
Cfr. per es. Cassiod. Var. 4, 30, 2 (Mommsen) : Porrecta itaque supplicatione testatus es Curvae porticus, quae iuxta domum Palmatam posita forum in modum areae decenter includit, superimponendis fabricis licentiam condonari, ut et privatarum aedium habitatio protendatur et antiquis moenibus novitatis crescat aspectus ; ma vedi Atzeri, Gesta senatus Romani cit., p. 134 nota 52.
Bibliografia aggiornata sulla questione (cronologicamente « oscillante » in dottrina ; per es. vedi : a. 501] Bardy 1972, p. 426 ss. ; a. 502] Sotinel 1996) – un vero e proprio giudizio sul consenziente papa Simmaco (su cui vedi ora Mele-Spaccapelo 2000) –, con le sue fonti stabilmente presente in dottrina (interessanti Vacca 1993, p. 38 e nota 20 ; Guidetti 2007, p. 149), in Studer 2008.
Soprattutto il tono dell’espressione adoperata nei Gesta (testo supra nota 22), nonostante la ridda di interpretazioni alternative offerte dagli studiosi (vedi Atzeri 2008a, p. 132 ss.) in direzione del riferimento, comunque, a un edificio pubblico (ma vedi pure Matthews 2000, p. 33), mi convince che si trattasse davvero dell’orgogliosa messa a disposizione della propria casa, per le attività dell’ordo senatus, da parte di un « grande » dell’epoca. Corrobora questa sensazione il fatto che nel verbale si avvertisse la necessità di precisare, con un punto di riferimento assai noto (« ad palmam ») e magari a favore della migliore informazione di quei cives lontani dall’Urbe futuri lettori dei Gesta, quale fosse l’ubicazione di questa occasionale sede senatoria.
Cfr. Gesta 5, 47.
Non condivido l’opinione di Näf 1992, p. 442 s., con cui sembra parzialmente d’accordo Atzeri 2008a, p. 137 s.
È bene ricordare che, pur senza risposte neanche ipoteticamente esplicative (ma vedi la nota che qui precede), anche per Atzeri 2008a, p. 135, « la diversa ubicazione della seduta in esame» sarebbe senz’altro «stata frutto di una scelta consapevole ».
Rinvio, non solo per le indicazioni documentarie (vedi comunque Stern 1953), al bel libro di Salzman 1990.
Nella letteratura, comprensibilmente vasta (per es. il volume collettaneo Leroux 1984 ; ma vedi infra note 32-34), vedi spec. Roll 1995 ; Förster 2000 ; di Berardino 2005, p. 104 ss. ; fra i giusromanisti vedi Bianchini 2008, n. 15.
Per mera comodità vedi solo l’essenziale apparatus che è in Dovere (U.) 2008, p. 174 s.
Si veda, per es., Gianola 1989 ; in generale vedi solo Kunzler 2003, p. 558 ss.
Vedi il « classico » Botte 1932 (su cui ora Roll 1993) ; bibliografia aggiornata e importante è quella in Heid 2007.
All’interno del Teodosiano, per es., cfr. il testo in 2, 8, 1 del 321, che aveva vietato emancipazioni e manomissioni domenicali ; quello in 2, 8, 23 del 399, che aveva inibito, per lo stesso giorno, spettacoli di ogni genere ; il provvedimento in 9, 35, 4 del 380, che aveva fermato per il lungo tempo pasquale ogni attivittà concernente la cause criminali.
Cfr. interpr. CTh. 2, 8, 19 (Mommsen 88, 17 s.) : Nec non et dies natalis domini nostri vel epiphaniae sine forensi strepitu volumus celebrari.
Cfr. CI. 3, 12, 6, 3.
Vedi la recente ipotesi in di Berardino 2008a, p. 337 s.
Questo non esclude, comunque, che anche a Natale potessero continuare ad aver luogo significativi adempimenti (anche « filosoficamente » motivati) dal rilievo giuridico pubblico ; è quanto per esempio si ricava, in modo esplicito, da un testo cassiodoreo segnalatomi dall’amico Valerio Marotta :
Var. 11, 17 1-2 Promotiones officii praetorini, quae Natale Domini fiunt. Si hodierno die redemptionis invenimus vitale remedium, si caelesti beneficio panditur spes salutis, convenit etiam nos longo labore fatigatis gaudii deferre medicinam, ut superna bona quae periclitanti mundo collata sunt, generaliter sentiantur. alioquin piaculum quoddam est inter tristes velle gaudere, et humanitatis refugit affectum, qui dolorem non sequitur alienum. contra quanto se melius excitat de communione laetitia, quando incitamentum magnae alacritatis est plurimos videre gaudentes! Hinc est quod sapientes mortale genus unum hominem esse testati sunt, quoniam omnes a cunctis casibus suis indivisos esse voluerunt. quapropter unusquisque iuxta matriculae seriem tua designatione vulgetur, ut quem loci ordo postulat, gradibus promotionis accedat. egrediatur unus, ut anteponat universos. totam sequentium seriem ad provectum trahit, dum prior militiam perfunctus exierit (Se oggi, nel giorno della redenzione, abbiamo ottenuto una vivificante riparazione, se è vero che la speranza di salvezza spalanca le sue porte per grazia del cielo, è giusto che anche noi offriamo il rimedio della gioia a coloro che sono spossati dalla fatica, affinché siano da tutti goduti i beni celesti, concessi al mondo che era sul punto di perdersi... per questo motivo, secondo l’ordine della matricola, ciascuno sia designato da te pubblicamente, sicché acceda ai gradi della promozione quello che di volta in volta la successione dell’elenco prevede. Uno solo avanzi, per consentire a tutti quanti di progredire. Quando colui che precede, terminato il servizio, viene dimesso, fa progredire e avanzare l’elenco intero di coloro che seguono).
Si trattava, in pratica, di quella che un giurista dell’età del principato, con categoria dogmatica notoriamente usuale alla prassi del ius Romanorum, non avrebbe magari esitato nel qualificare – sebbene con forzatura sistematica ma con resa efficacissima della specifica situazione topica – come una domus « quasi publica » : e questo sia, soprattutto, perché domus personale dell’importante personaggio pubblico, ma anche per la sua ubicazione tra i numerosissimi edifici della respublica presenti nel Foro (chissà poi che Fausto, considerata la « densità pubblica e sacra » dell’area urbana in questione, non risiedesse effettivamente su un sito che in origine fosse stato locus sacer e in séguito, ma ormai da lungo tempo, formalmente profanatus).
Cfr. Gesta 3, 22-25 : Vocatis igitur me et inl(ustri) viro illius temporis Orientis praefecto singulos codices sua nobis manu divina tradi iussit per orbem sui cum reverentia dirigendos, ita ut inter prima vestrae sublimitatis notioni provisionem suam sacratissimus princeps iuberet offerri. In manu est acceptus codex utriusque principis praeceptione directus. D’altra parte, nella nostra fonte vi sono pure altri riferimenti espliciti al ruolo personalmente svolto da Fausto nella vicenda-pubblicazione (un ruolo, peraltro, che per contrasto contribuisce ad accentuare la contemporanea assoluta evanescenza della figura del giovane Valentiniano III) ; cfr. Gesta 2, 13 s. (nonché ibid. 7, 43 e 8, ove si parla di « mea diligentia »), ma soprattutto ibid. 6, 36 (... quod per me magnitudini vestrae ea...).
In più, per valutare il peso politico nell’Urbe non solo dello specifico personaggio ma anche quello dell’antichissima, longeva e potentissima famiglia cui egli apparteneva (vedi Dondin-Payre 1993), si guardi alla più che consistente letteratura che su di essa si è accumulata (per es. Momigliano e Zecchini fra gli italiani ; Clover e Novak tra gli gli stranieri : vedi Cracco Ruggini 1988) ; per una essenziale selezione vedi ora Lizzi Testa 2004, p. 366 e note.
Dal calendario perpetuo si apprende come si trattasse di un mercoledì : Cappelli 1988 p. 46.
Cfr. CTh. 2, 8, 19 pr. : Omnes dies iubemus esse (i)uridicos.
Su questo ampio tema, con particolare attenzione anche per le fonti giuridiche, oltre agli studi già cit. si vedano ora per tutti i non pochi contributi (ricchi di letteratura) di Angelo di Berardino : 2001, p. 133 ss. ; 2002, p. 97 ss. ; 2003a, p. 211 ss. ; 2003b, p. 130 ss. ; 2006, p. 179 ss.
Come si vedrà infra ai §§ 5 s., il fatto che si trattasse di un giorno coincidente con un'importante festività religiosa più che ostare alla convocazione della seduta senatoria (così Atzeri 2008a, p. 130) sarebbe stato, viceversa, un elemento favorevole proprio alla scelta di cui si discute ; peraltro, non va trascurato come lo stesso vigore universale del Codice Teodosiano fosse stato previsto per il I gennaio dell’anno 439, ossia per uno di quei giorni da sempre (e finanche in epoca bizantina) osservato come rigorosamente festivo : oltre alle fonti già cit. vedi infra nota 75.
Su tali materiali, sulla base dei nostri Gesta, vedi ora Crescenzi 2003a, p. 305 ss. con bibliografia.
Piuttosto che l’elencazione dei numerosi passaggi normativi concernenti la nuova moneta (una vera e propria selva di regolamenti comunitari, norme nazionali, circolari e risoluzioni : cfr. per es. L. 433/17.12.1997 e il collegato D. L. 213/24.06.1998), appare utile qui un rapidissimo riepilogo di parte della variegata cadenza programmatica articolatasi per un decennio : 2 maggio 1998, il Consiglio Europeo conferma quali paesi potranno partecipare alla fase finale (operativa) ; I gennaio 1999, diventano fissi i tassi di cambio tra euro e valute nazionali ; I gennaio 2002, entrano in circolazione banconote e monete in euro, e si effettua il ritiro di quelle in valuta nazionale ; I marzo 2002, cessa il corso legale di banconote e monete nazionali. Un po’ più articolatamente : I luglio 1990, libero movimento dei capitali in Europa e abolizione di controlli e restrizioni nei cambi tra monete dell’UEM ; gennaio 1993, mercato unico e abolizione delle frontiere doganali ; novembre 1993, Trattato di Maastricht ; I gennaio 1994, per la costituzione della BCE e del SEBC nascita dell’Istituto Monetario Europeo ; 15 dicembre 1995, il CE sancisce la nascita dell’euro ; settembre 1997, un CE-ECOFIN stabilisce la data per la fissazione dei tassi fissi tra le valute nazionali partecipanti all’euro ; 2 maggio 1998, il CE stabilisce quali paesi parteciperanno alla fase finale della UEM, ed è ufficializzata la BCE ; dicembre 1998, ufficializzati dalla BCE i cambi definitivi tra monete nazionali ed euro ; I gennaio 1999, nasce l’euro virtuale tanto che tutti i cambi devono essere effettuati in euro ; I gennaio 2002, l’euro inizia a circolare ; I marzo 2002, le valute nazionali cessano di avere valore legale.
Dunque solo raccomandazioni formali le acclamazioni dei senatori (Gesta 5, 7-32 : Plures codices fiant habendi officiis... ; In scriniis publicis sub signaculis habeantur ; Ne interpolentur constituta, plures codices fiant... ; Ne constituta interpolentur, omnes codices litteris conscribantur... ; Huic codici, qui faciendus a constitutionariis, notae iuris non adscribantur... ; Codices in scriniis habendi sumptu publico fiant, rogamus... ; Codices conscripti ad provincias dirigantur... ; Ut in scriniis publicis habeantur, rogamus... ; Ad curam pertineat praefecturae... ; Singuli praefecti signacula sua adhibeant... ; In officiis suis singulos codices habeant... ; Conservator legum, conservator decretorum) ; e intanto esse potevano essere ritmicamente acclamate come « voti » in quanto già materialmente inveratesi.
Tale ricostruzione in qualche misura riuscirebbe anche a giustificare l’ipotizzata rapidità delle operazioni di editio (il punto in Atzeri 2008a, p. 162 ss.), altrimenti quasi incredibile se davvero quella fosse stata la prima occasione in cui l’ordo senatus dell’Urbe avesse sentito « parlare » del Codice, dovendosene poi occupare in maniera così costruttiva ed efficace come appunto oggi risulta dai Gesta.
A parte il doveroso interesse della Atzeri 2003, p. 270 ss. e Atzeri 2008a, p. 151 ss. con bibliografia (alla quale si potrebbe forse utilmente aggiungere de Halleux 1993, p. 75, seppure con erronea attribuzione di queste acclamazioni al senato costantinopolitano), si veda spec. Matthews 2000, p. 40 ss. ; e massime Crescenzi 2003b e 2003a, p. 311 ss. Non sono riuscito a vedere Schettino-Pittia 2012 (ma dall'indice del volume diffuso nel web non mi sembra vi sia stata attenzione per le acclamazioni del 438).
Tra i tanti possibili exempla, per personale consuetudine di studio penso sùbito alle acclamazioni effettuate dai Padri conciliari su interrogazione dell’imperatore Marciano, durante la sesta sessione del sinodo ecumenico di Calcedonia (a. 451), per manifestare consenso alla Formula del Credo non appena letta dall’arcidiacono della capitale d’Oriente : cfr. Evagr. Hist. eccl. 2, 18 (Bidez-Parmentier 91, 25 ss.).
Si pensi ai consolati mancati (o rinviati) dai personaggi acclamati in Gesta 5, 13 s. ; 18 s. ; 25 s.
Le adclamationes sono tutte in Gesta 5 ; le indicazioni di Fausto sono nel § 7. Tra « caporali » Atzeri 2003, p. 274 ; Atzeri 2008a, p. 262 : « le acclamazioni senatorie ...sembrano ...esprimere contenuti in sintonia con misure verosimilmente già assunte dall’imperatore d’Oriente » (e qui, mutatis mutandis, a me viene da ricordare non solo quanto affermato da Cicerone con navigata consapevolezza politica, cinque secoli prima, a proposito della « libertà di voto » del populus Romanorum ; cfr. De leg. 3, 17, 38 s. [Ziegler] : Optimates nota, plebi libera sunt [« il popolo minuto è libero di votare, sí, ma ciò che gli ottimati già sanno che voterà »: Guarino 2009, p. 54], ma anche quello che la migliore narrativa a noi contemporanea, con estremo buonsenso, ha mostrato di saper percepire a proposito dei « fatti politici romani » : « Le voci suonavano spontanee [quelle dei militari acclamanti la nomina a Cesare di Giuliano, da parte di Costanzo Augusto, a Milano nel 355]... in realtà, era stato tutto preparato con cura » : così il romanziere-saggista statunitense Vidal 2009, p. 244).
In effetti, ma non stranamente se si esclude di modificare la data del 25 dicembre 438, quella che appare dai Gesta sembra appunto « una procedura già predisposta nei minimi dettagli » (Atzeri 2003, p. 271).
Vedi Atzeri 2008a, p. 262 s. Ho l’impressione, e le varie citazioni qui sparse in apparatu mi pare lo confermino, che la minuziosa ricerca di Lorenza Atzeri porti forse, sia pure in modo rapsodico, alle stesse mie conclusioni ; quello che manca è la reductio a una palese ricostruzione consapevole dell’estrema diversità tra prassi politico-amministrativa e messaggi formali di politica del diritto.
Anche se chiuso, ovviamente, pure grazie al « significativo contributo delle costituzioni tratte dai depositi dell’Occidente » ; così, sulla traccia di Gian Gualberto Archi, Purpura 2009, p. 4.
Cfr. ancora Gesta 2, 17 s. : Quam rem aeternus princeps dominus noster Valentinianus devotione socii, affectu filii comprobavit ; adde NovTheod. 1, 5 : His adicimus nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus Occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae p(er)p(etuo) Augusto Valentiniano posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur.
Ricordo un’opinione pressoché analoga di quasi un quindicennio fa : Barone Adesi 1998a e 1998b, p. 64 ss.
Rinuncio qui a un cenno ipotetico che tempo fa, pur soltanto come congettura sussidiaria ed estremamente liminare (ma evidentemente sopravvalutata in dottrina : Atzeri 2008a, p. 145 nota 95 ; Purpura 2009, p. 10 s.), avevo avanzato e che, ma proprio in ultima analisi (invero vedi le affermazioni decise che sono in Dovere 1999, p. 120 ss.), non escludeva del tutto anche la possibilità dell’esistenza, nel 438, d’una latente ma velata frizione tra le politiche delle due partes imperii: Dovere 1999, p. 79 s.
Penso qui al contributo di Purpura 2009, p. 2 ss.
Più esplicitamente vedi Dovere 2009a, spec. p. 180 ss. (adde ora i significativi riferimenti al Teodosiano in Marasco 2009).
Cfr. CI. 1, 14, 4.
Così Purpura 2009, p. 6.
Invero cfr. le NovvTheod. 1, 3-5 (Quamobrem detersa nube voluminum, in quibus multorum nihil explicantium aetates attritae sunt, compendiosam divalium constitutionum scientiam ex d. Constantini temporibus roboramus, nulli post kal. Ian. Concessa licentia, ad forum et quotidianas advocationes ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis; quamquam nulli retro principum aeternitas sua detracta est, nullius latoris occidit nomen, immo, lucis gratiam mutuati, claritudine consultorum augusta nobiscum societate iunguntur. Manet igitur manebitque perpetuo elimata gloria conditorum, nec in nostrum titulum demigravit, nisi lux sola brevitatis. Et quamvis nostris auspiciis totius operis instauratio deberetur, attamen magis imperatorium magisque credidimus gloriosum, si, fugata invidia, perennitatis iure memoria remaneret auctorum. Nobis ad fructum bonae conscientiae satis abundeque sufficit, revelatis legibus, inventa maiorum obscuritatis iniuria vindicasse. His adiicimus, nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus occidentis aliove in loco ab invictissimo principe, filio nostrae clementiae, perpetuo augusto, Valentinianus Posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur) e 2 pr. (Postquam in corpus unius codicis divorum retro principum constitutiones nostrasque redegimus, aliam mox legem pietas nostra promulgavit, quae tam confecto codici vires auctoritatemque tribueret, nec aliter in iudicio quas contineret leges, nisi ex ipso proferrentur, valere praeciperet; quod si quid iuris ab altero nostrum postea conderetur, ita demum in alterius quoque principis regno vires proprias obtineret, quod generatim constitutum esset, si divinis prosequentibus scriptis ad alterum principem fuisset emissum).
Cfr. Gesta 6, 37.
Cfr. ibid. 5, 8 ss. (vedi supra nota 48).
Come ritengo che da parte della burocrazia fosse stato necessario, al fine dell’ottenimento della pubblica adesione senatoria al Codex, che il materiale lavorìo preparatorio fosse sostanzialmente tutto terminato prima della seduta romana del 25 dicembre 438, così penso fosse pure avvenuto relativamente ai funzionari indicati nei Gesta e all’attività da loro svolta. Fossero o meno burocrati di provenienza orientale, come pure ipotizzato in dottrina, o fossero già stabilmente inseriti nell’organico della prefettura del pretorio, a mio parere i due constitutionarii menzionati nel nostro verbale (ma, in realtà, nominalmente individuati solo dopo averne data quasi per scontata l’importante presenza : Gesta 3, 25 s.), e con essi il loro « collega senatorio », avrebbero ricevuto ad Palmam soltanto una investitura formale (oggi diremmo, nei fatti, ex-post). A me sembra più che probabile che proprio essi avessero già sorvegliato e portato a compimento l’intera procedura relativa al Codice snodatasi tra la primavera e il dicembre 438 (Gesta 5, 11 : Huic codici, qui faciendus a constitutionariis...), e che ora occorresse solo, ancora una volta per la pubblica condivisione politica delle opzioni burocratiche da parte del senato, una sorta di nomina ufficiale.
Osservazioni sparse in qualche modo in linea con questa mia ipotetica ricostruzione, ma poi non ricondotte a unità, sono in Atzeri 2008a, p. 246 ss., p. 252, p. 257 (ivi letteratura) ; ma spec. in Atzeri 2003, p. 274 ss., p. 282, p. 290, p. 304.
È probabile, perciò, sempre se è vero che nel caso dei Gesta trattasi di un « originale » (vedi Crescenzi 2003a. ; Atzeri 2008a, p. 99 ss.), che non sia affatto casuale la sopravvivenza proprio di questo testo, un superstite unicum rappresentativo della probabilmente non modesta documentazione senatoria romana.
Tali opzioni, anche in età moderna e contemporanea (per il Medioevo si pensi solo alla celebre incoronazione imperiale romana di Carlo Magno, avvenuta a Natale dell’a. 800, da parte di papa Leone III, oppure all'incoronazione di Ottone III di Sassonia ad Aquisgrana il 25 dicembre 983, a quella a re di Inghilterra del normanno Guglielmo il Conquistatore, a Westminster, nel Natale del 1066 o a quelle a re di Sicilia, sempre a Natale ma nel 1130 di Ruggero II il Normanno e nel 1194 di Enrico VI figlio del Barbarossa), sarebbero sempre state orientate da precise consapevolezze politiche ; esemplificativamente vedi ora, in tema di relazioni politico-militari tra impero russo e impero turco (trattati di Prut e di Küçük-Kaynarca, 1711 e 1774 ma sempre 21 luglio), Goodwin 2009, p. 244 s.
Cfr. il testo in Itasaka 1983 ; vedi Banno 1992, p. 9 ss. ; adde Beasley 1989, qui p. 667 ss.
Vedi Reischauer-Craig 1979, p. 168 ss.
La fonte d’informazione era il Nihon Shoki risalente agli inizi dell’VIII sec. d. C. : Aston 2011.
Vedi Henshall 2005, p. 133 s.
Ma adde pure NovvValent. 26 (a. 448) e 27, 3 (a. 449).
Cfr. Or. 9, 4 (Förster) ; e cfr. nuovamente CTh. 2, 8, 19. Anche perché attento agli aspetti civili della ricorrenza è ora interessante di Berardino 2008b, con fonti e letteratura ; adde Meslin 1970, p. 58 ss. ; Scheid 1998, p. 353 ss. ; Graf 1998, p. 199 ss.
Cfr. Gesta 5, 43.
Penso qui, nuovamente, a Purpura 2009.
Per Atzeri 2008a, p. 262 s., Teodosio II si sarebbe probabilmente preoccupato non solo « dell’aspetto più tecnico relativo alle modalità di riproduzione materiale e diffusione del proprio Codice », ma finanche degli « aspetti formali dell’editio » dell’opera ; come si potrebbe immaginare che egli si fosse disinteressato di un elemento propagandisticamente politico tanto essenziale quale la data di presentazione del corpus legum all’ordo senatus dell’Urbe ?
Per brevitas rinvio a Dovere 2009a, spec. p. 186 ss. ; adde ora Richard 2009, p. 105 ss. ma specialmente Germino 2012 e Dovere 2012.
Vedi Dovere 2009b, n. 2.
Cfr. Socr. Hist. eccl. 7, 48, 8 (Hansen 395, 15-17 ; PG 67, 842B : desinens autem anno secundo trecentesimae quintae olympiadis, quo imperator Theodosius septimum decimum consulatum dedit); tale data, « nella sua apparente casualità » (così Mazza 1986b, p. 301 e nota 97), non ha trovato spiegazioni esaurienti da parte della storiografia non giuridica.
Vedi Dovere 2009b, p. 37 s. Per gli autori delle altre Historiae del sec. V vedi Mazza 1986c, p. 336 ss.
Cfr. Socr. Hist. eccl. 2, 1, 6 (Hansen 92, 23-25) ; per tutti vedi Hansen 1995, p. LV ss.
Cfr. Socr. Hist. eccl. 7, 48, 6 s. (Hansen 395, 5-8 ; PG 67, 842A : Ego vero hoc loco finem Historiae nostrae facturus, opto ut omnes ubique Ecclesiae et urbes atquae provinciae in pace degant. Quandiu enim pax erit, historiae scribendae studiosis nullum suppetet argumentum) ; per i tanti problemi viceversa allora esistenti vedi riassuntivamente Dovere 1999, p. 112 ss. e Dovere 2009b, p. 34 ss.
E chissà, poi, che connessa con questa opzione dello Scolastico non vi fosse una sorta di ideologica osmosi del medesimo con qualche vertice dell’apparatus costantinopolitano : cfr. Socr. Hist. eccl. 6 pr. e 7, 48, 7 (Hansen 310, 4 ss. e 395, 7 ss.) ; vedi Dovere 1999, p. 111 ss. e 2009b, p. 40.
Giusto per esemplificare si pensi a quanto notoriamente stabilito con NovTheod. 1, 3, o anche al contenuto dei tre testi costituenti l’intera rubrica codificatoria 1, 4. De responsis prudentum.
Vedi supra nota 67.
Così Ratzinger 2006, p. 97 ss. : Questo è il senso vero del Natale: è il « giorno in cui nasce la luce invitta », il solstizio d'inverno della storia mondiale. In mezzo all'altalena di questa storia ci è data la certezza che la luce non morirà, ma tiene già nelle sue mani la vittoria finale. Il Natale allontana da noi la seconda, più grande angoscia, che nessuna forza fisica può disperdere, la paura per l'uomo e dell'uomo stesso. Noi possediamo la certezza divina che la luce ha già vinto nella profondità occulta della storia e che tutti i progressi del male nel mondo, per grandi che essi siano, non possono assolutamente cambiare le cose. Il solstizio invernale della storia si è irrevocabilmente verificato con la nascita del bambino di Betlemme.
Cfr. NovTheod. 1, 2 ; lo ricorda ancora, ora, Jaillette 2009, p. 24 s.
Vedi Wallraff 2001, p. 174 ss.
Si legga tra le acclamazioni dei Gesta, alla l. 46 del § 5, una di quelle ritmicamente più ripetuta delle altre : Orbe placato praesentes triumphetis.
Ho trascritto in corsivo le linee riproducenti il « parlato » riferito dai Gesta.
Della edizione Mommsen è stata qui omessa la sola Constitutio de constitutionariis a. 443.
Traduco con « qui contenute » il dimostrativo has (has ipsas leges : Gesta 3, 26) perché da me inteso come deittico, cioè come indicatore didascalico : in pratica, una trasposizione verbale del gesto compiuto da Fausto nel mostrare materialmente il Codice Teodosiano al consesso che gli era innanzi [M. Raiola].
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