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Codifications et réformes dans l'Empire tardif et les royaumes barbares
I - Approches ponctuelles
L'entreprise justinienne

Giustiniano e la consummatio nostrorum digestorum

Andrea Lovato

Abstracts

In the imperial vision that emerges from novellae, the legislative power has divine origins and the emperor himself is "living law", granted by God to men (Nov. 72 Praef.; 113.1 pr.; 137 praef.; 105,2,4). As is known, the ambitious Justinian project of a universal monarchy relies on the strength of the weapons and the law, and is expressed in topos arma-leges present in some official documents (e.g.. in Const. Summa pr. and in Const. Imperatoriam pr.). Being aware of the supreme role of conditor legum, already a few months after his ascent to the throne Justinian informed the Byzantine world of the start of the famous enterprise that, as he himself stated (Const. Haec pr.), his predecessors had not dared to accomplish. The stated goal was to amputare prolixitatem litium, and to achieve that, the committee responsible for the drafting of the Novus Codex were given wide powers of intervention and modification of the collected rules. This way, the right was being "actualized" for practical purposes, by the systematic manipulation of the legislative texts used in the practice of recitatio. In order to support their own reasons, the parties to a dispute and their defenders could produce in court also the views of the old lawyers according to the criteria established by the 426 law of the quotes, which had been accepted in the first code. In a few months, however, a radical change of perspective concerning the use of the jurists writings takes place. The change is documented by the new program outlined in December 530 by Const. Deo Auctore. Once the parameter of the referral to 'external' sources, to be used according to a rigid mechanical calculation, has been abandoned, it is proposed the idea of an anthology in which a large, but selected, portion of the ancient jurisprudential thought will be transposed. The usage of texts not included in the grand collection will therefore be precluded. It is likely that this idea took form between the spring of 529, after the publication of the first Code, and the autumn of 530, and that it inspired the enactment of Quinquaginta Decision. The work that sees the light on the early 533 is not a simple antiquarian anthology, but rather a regulatory text that marks a sharp break with the past under a specific profile, represented by the authoritative form of an official code for the usage of the ancient ius controversum. Moreover, the selection and processing work that has been done, the consummatio nostrorum digestorum, produces significant effects on the hierarchy of sources applicable in the practice of recitatio.

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Editor’s notes

Les textes réunis dans ce dossier par Olivier Huck constituent les actes de la table ronde organisée à l’École française de Rome les 30 juin et 1er juillet 2009, sous l’intitulé éponyme Codifications et réformes dans l’Empire tardif et les royaumes barbares.

Full text

  • 1 Deo auctore pr. = C. 1.17.1 pr. ; Nov. 72 praef. ; Nov. 73 praef. 1 ; Nov. 86 praef. ; Nov. 113.1 p (...)
  • 2 Nov. 105.2.4
  • 3 Con le novelle 8 e 17, emanate il 15 e 16 aprile 535, tradizionalmente intese come leggi-quadro del (...)
  • 4 Il binomio arma-leges rappresenta, com'è noto, un motivo ricorrente della propaganda giustinianea. (...)

1Della complessa visione della maestà imperiale, che emerge dalla normativa giustinianea, è parte integrante l'idea che i poteri di governare e di emanare le leggi abbiano origini divine e discendano da una concessione di Dio agli uomini1. L'imperatore in persona è « legge vivente », si afferma con enfasi in una costituzione del 5362 : da poco Giustiniano aveva intrapreso la guerra contro i Goti, e avviato il tentativo di una riforma organica dell'amministrazione statale3 ; da poco aveva concluso, con la pubblicazione del secondo codice, l'ultima grande fatica in campo giuridico. Aveva radici antiche il progetto di una monarchia universale, fondata sulla forza delle armi e del diritto : i due pilastri di un obiettivo ambizioso, che nelle campagne militari e nella revisione del diritto vigente vedeva il naturale sbocco della sua attuazione4. Poche altre testimonianze esprimono le aspirazioni imperiali con la medesima intensità delle parole introduttive di un documento celebre :

  • 5 Imperatoriam pr. In queste parole Falcone 2006, p. 77 s., scorge un collegamento con D. 1.1.1 pr., (...)

Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Romanus victor existat non solum in hostilibus proeliis, sed etiam per legitimos tramites calumniantium iniquitates expellens, et fiat tam iuris religiosissimus quam victis hostibus triumphator5.

2L'immagine di un princeps « religiosissimo del diritto » e vittorioso sui nemici accompagna la ferrea credenza in « una maestà imperiale non solo decorata di armi, ma armata anche di leggi », tesa ad assicurare, in guerra come in pace, il retto esercizio dell'azione di governo. In tale visione si condensavano obiettivi che l'imperatore doveva avere ben presente sin dal tempo della sua ascesa al trono. Eletto Augustus il 1° aprile del 527, associato al potere dallo zio Giustino, solo pochi mesi dopo la morte di costui, avvenuta il 1° agosto, Giustiniano annunciava solennemente al mondo bizantino la composizione di un nuovo codice. La const. Haec quae necessario reca la data del 13 febbraio 528. L'imperatore intendeva far fronte ai bisogni dell'amministrazione della giustizia, riordinando la legislazione esistente : impresa che era parsa necessaria a molti predecessori – si afferma nel principium – tuttavia nessuno di loro aveva osato portarla a compimento.

Haec, quae necessario corrigenda esse multis retro principibus visa sunt, interea tamen nullus eorum hoc ad effectum ducere ausus est, in praesenti rebus donare communibus auxilio dei omnipotentis censuimus et prolixitatem litium amputare, multitudine quidem constitutionum, quae tribus codicibus Gregoriano et Hermogeniano atque Theodosiano continebantur, illarum etiam, quae post eosdem codices a Theodosio divinae recordationis aliisque post eum retro principibus, a nostra etiam clementia positae sunt, resecanda, uno autem codice sub felici nostri nominis vocabulo componendo, in quem colligi tam memoratorum trium codicum quam novellas post eos positas constitutiones oportet.

  • 6 Parole che vanno collegate alla prassi della recitatio, di cui si parla, come stiamo per vedere, ne (...)

3Il fine dichiarato era quello di prolixitatem litium amputare6. Alla commissione incaricata della stesura del novus Codex si concessero ampi poteri d'intervento sulla « moltitudine » delle costituzioni esistenti, contenute nei tre vecchi codici o emanate in seguito. Sarebbe stato lecito modificare il testo, aggiungere o eliminare parole o frasi intere, distribuire le parti di una costituzione in titoli differenti, in modo che per le controversie future la recitatio constitutionum si svolgesse attingendo da una raccolta unica di norme « certe e indubbie ». Al termine del discorso si palesa la retorica della propaganda ufficiale (§ 3) :

Haec igitur ad vestram notitiam ferre properavimus, ut sciatis, quanta nos diurna super rerum communium utilitate cura sollicitat, studentes certas et indubitatas et in unum codicem collectas esse de cetero constitutiones, ut ex eo tantummodo nostro felici nomine nuncupando codice recitatio constitutionum in omnibus ad citiores litium decisiones fiat iudiciis.

  • 7 Così Archi 1970, p. 128. Tale concezione risaliva a Teodosio II : vedi Archi 1987, p. 62, 65 ss., 7 (...)

4È interessante la menzione della recitatio. Secondo una vecchia prassi dei tribunali bizantini, le parti e i loro difensori dovevano « recitare » dinanzi al giudice i testi normativi da cui desumere il principio giuridico applicabile al caso di specie, e decidere così la controversia. La const. Haec si riferiva solo alla recitatio constitutionum, in quanto l’oggetto del discorso era limitato alla nuova raccolta di costituzioni, ma la recitatio aveva un raggio di azione più ampio, comprendendo la possibilità di richiamarsi alle opinioni dei prudentes allo scopo di invocarne l'applicazione come diritto vigente. Nella visione del primo codice, tuttavia, al pensiero dei giuristi si riconosceva solo una funzione integrativa del ius principale, in posizione sussidiaria e subordinata rispetto a quest'ultimo7. In seguito però si assiste ad un notevole mutamento di prospettiva, ed è su tale profilo che intendiamo soffermarci. Non è univoco il modo in cui Giustiniano, nel corso della realizzazione della sua impresa, affrontò il problema dell'impiego dell'antico ius controversum ; su questo punto il confronto tra il codice del 529 e la successiva attività imperiale rivela un profondo divario.

  • 8 Secondo gli indizi forniti da P. Oxy. XV, 1814 ll. 42-44 = Lowe 1971, p. 14 e 69 nr. 1713 = Seider (...)
  • 9 Solo in seguito, con la const. Deo auctore 5 - 6 = C. 1.17.1.5-6, Giustiniano dichiara di voler abo (...)

5Nonostante l'oscurità che lo avvolge, è probabile che il primo codice, come il Teodosiano, accogliesse la legge delle citazioni8. Dagli scritti dei cinque noti giuristi sarebbe stato possibile trarre i brani utili per sostenere le proprie ragioni ; resisteva dunque, per il momento, il collaudato parametro con cui scegliere, nel caso di conflitto di opinioni, l'indirizzo da seguire9. Ciò significa che ad orientamenti giurisprudenziali ritenuti idonei a risolvere, a date condizioni, le controversie del tempo, si poteva far ricorso attingendo direttamente alla fonte, cioè alle opere dei vecchi maestri. Era questa una delle regole dettate da Valentiniano III per l'impiego « attualizzante » della giurisprudenza ; a distanza di un secolo Giustiniano la ribadiva, inserendo la legge nel codice pubblicato il 7 aprile 529 con la const. Summa.

6Dopo venti mesi, il 15 dicembre 530, si annuncia la composizione del Digesto, e il cambiamento di prospettiva è totale. Si rende manifesta la volontà di costruire un monumentale edificio, che escluderà per sempre il rinvio a materiali estranei alla propria granitica struttura. L'impresa è dominata dall’idea che l'antica riflessione dei prudentes vada selezionata, corretta e recepita in un contenitore ufficiale, l'unico al quale sarà lecito riconoscere la forza di un diritto in vigore. Un passaggio della Deo auctore, alla fine del § 6, è significativo.

[…] ut omnes qui relati fuerint in hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem tam, quasi et eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerant ore profusa. Omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas. Nam qui non suptiliter factum emendat, laudabilior est eo qui primus invenit.

  • 10 Al termine del § 21 : […] Si quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperial (...)

7L'autorità del pensiero giurisprudenziale – autorità da intendersi qui, senza dubbio, come possibilità di una sua applicazione pratica – nasceva, in buona sostanza, da una finzione : la vigenza era assicurata in quanto era « come se » l'elaborazione dei prudentissimi viri provenisse dalle costituzioni imperiali o fosse stata profusa « dalla nostra bocca divina ». Soltanto grazie al crisma della maestà suprema quel patrimonio sarebbe assurto a volontà di legge ; ed è interessante la motivazione addotta, secondo la quale chi era in grado di emendare ciò che era stato fatto « non sottilmente », era degno di lode più dell'autore del testo originario. In tal modo appariva legittimo giustificare tanto l'incondizionata concentrazione del potere normativo nelle mani del principe, quanto la facoltà accordata ad alcuni esperti di correggere gli antichi brani della giurisprudenza. Tre anni dopo Giustiniano proclamava che la sua impresa era compiuta, e ritornava sulla questione affermando, in un punto cruciale della Tanta, che esclusivamente all'« augusta » autorità sarebbe stata concessa la possibilità di leges et condere et interpretari10.

  • 11 Deo auctore 12 = C. 1.17.1.12 : Nostram autem consummationem, quae a vobis deo adnuente componetur, (...)

8Un filo sottile ma saldissimo lega, sotto questo profilo, le due celebri costituzioni del 530 e del 533. In particolare, sono i paragrafi dodici della Deo auctore e ventuno della Tanta a interessare ora la nostra analisi. La chiarezza e la coerenza finalmente raggiunte non andavano intorbidite con commentari, interpretazioni, oscure elucubrazioni ; non doveva cioè ripetersi quanto accaduto « nei tempi più antichi », quando, per le contrastanti opinioni degli esperti, « pressoché tutto il diritto era stato turbato »11. La nuova opera avrebbe cancellato per sempre la verbositas dei giuristi, suscettibile di generare confusione e di offuscare i contenuti del diritto, finalmente racchiuso in un'unica, grandiosa antologia.

  • 12 Schwarz 1951, p. 223.

9Se è vero, come notava Andreas Bertalan Schwarz negli anni Cinquanta del secolo scorso12, che la forza più potente di demarcazione del diritto controverso fu la normativa imperiale, va pure notato che Giustiniano seguì anche un’altra strada, intervenendo su di un pensiero sedimentato da secoli senza porre in essere un'autonoma attività di produzione legislativa. Sotto questo aspetto il Digesto è testimonianza illustre e cospicua di una svolta epocale. Ad una raccolta di brani tratti da opere di giuristi venne attribuita la patente di diritto ufficiale, insinuando tra le pieghe del testo classico alcuni indirizzi del mondo bizantino.

  • 13 Vedi Mantello 2009, p. 174.

10Secondo il tradizionale modo di operare della cancelleria, i princípi desumibili dal pensiero dei giuristi potevano essere recepiti dalla normativa mediante una scelta discrezionale13. È su questo punto che, con la redazione del Digesto, si verifica una netta cesura. All'intervento della legge, diretto da un lato a limitare la controversialità del diritto giurisprudenziale, dall’altro a recepire, ove ritenuto opportuno, alcuni risultati di quella riflessione, si sostituisce il lavoro di chi viene autorizzato ad agire direttamente « dall'interno », selezionando e talvolta alterando il testo classico. È eloquente la metafora che affiora nella Deo auctore (§ 5) :

[…] prout hoc vobis commodius esse patuerit, ut nihil extra memoratam consummationem possit esse derelictum, sed his quinquaginta libris totum ius antiquum, per millesimum et quadringentesimum paene annum confusum et a nobis purgatum, quasi quodam muro vallatum nihil extra se habeat […].

  • 14 Campolunghi 2007, p. 225 s. = Campolunghi 2005, p. 112.
  • 15 Bretone 2010, p. 382. Vedi anche Bianchini 2008, p. 101.

11Condensato nei cinquanta libri, tutto l'antico diritto aggrovigliatosi nel corso di circa millequattrocento anni, e finalmente purificato, non avrebbe avuto nulla al di fuori di sé, « quasi protetto da un muro ». Non vi è spazio per un diritto giurisprudenziale al di fuori del Digesto14 ; scompare il criterio del rinvio alla fonte, operante al tempo della redazione del primo codice, quando « l'idea di una compilazione come il Digesto non turbava ancora i sonni di nessuno »15.

  • 16 Archi 1970, p. 136 ss.
  • 17 C. 8.48.6 (a. 531).
  • 18 C. 6.27.5.1c (a. 531).
  • 19 C. 7.47.1 pr. (a. 531).
  • 20 C. 6.43.1 pr. (a. 529) ; 7.47.1.1 (a. 531).
  • 21 C. 7.33.12.3 b (a. 531).
  • 22 Inst. 1.5.3
  • 23 Così Archi 1970, p. 143 s.
  • 24 Vedi p. es. Tanta pr., 10, 11, 12 = C. 1.17.2 pr., 10, 11, 12. L'esigenza di chiarezza e certezza r (...)

12L'inversione di rotta riguardava, come si è detto, l'uso pratico del diritto dei prudentes. Secondo quanto osserva Archi, restava pur sempre essenziale al sistema accolto nel codice del 529 che su taluni punti di diritto la norma potesse non essere certa, e che il principio regolamentatore andasse ricercato attraverso una pluralità di soluzioni possibili16. E dopo ? Non è difficile immaginare le difficoltà e i problemi sorti nella prassi giudiziaria, derivanti dalla natura stessa del pensiero giurisprudenziale ; ne sono indizi le critiche alle dissensiones dei prudentes. Si parla di circumductiones inextricabiles et iniuriosa rhapismata, quorum nullus rationabilis invenitur exitus17, inextricabilis tractatus18, dubitationes antiquae in infinitum productae19, inextricabiles circuitus20, dubitatio inextricabilis21, antiqui iuris altercationes22, e via discorrendo. Al contrario, la persuasione di Giustiniano era che fosse possibile regolare ab extrinseco ogni immaginabile caso della vita23 ; non di rado si avverte, nelle costituzioni introduttive, la tensione verso la trasformazione del ius antiquum, oscuro e confuso, in un diritto chiaro e certo24.

  • 25 Vedi Archi 1970, p. 145.
  • 26 Archi 1970, p. 133 ss., 140 ss.
  • 27 Se ne parla in molti luoghi : vedi p. es. Deo auctore 2, 4, 7 = C. 1.17.1.2, 4, 7. Significative, i (...)
  • 28 Le Quinquaginta Decisiones, emanate, com'è noto, dopo la pubblicazione del primo codice, tesero pro (...)

13È probabile che su tale finalità esercitasse il suo peso il timore che l'autonomia di pensiero della giurisprudenza rappresentasse un pericolo, sotto un profilo specifico ma non irrilevante, per l'integrità dell'impero25. Gli antidoti all'oscurità dei princípi e alla difficoltà di rintracciarli erano visti nella brevità, nella consonanza, nella certezza26. Si fa strada il disegno di una raccolta organica e coerente, da attuarsi attraverso il filtro di una commissione appositamente nominata e dotata dei poteri necessari27. Nella const. Cordi, del 16 novembre 534, si ricordano, al § 1, i tempi in cui era maturata quella scelta : la recezione del vetus ius era stata accompagnata da una serie di decisiones funzionali alla selezione di una mole imponente di questioni e opinioni, dalle quali si doveva sfrondare il superfluo28.

Postea vero, cum vetus ius considerandum recepimus, tam quinquaginta decisiones fecimus quam alias ad commodum propositi operis pertinentes plurimas constitutiones promulgavimus, quibus maximus antiquarum rerum articulus emendatus et coartatus est omneque ius antiquum supervacua prolixitate liberum atque enucleatum in nostris institutionibus et digestis reddidimus.

  • 29 Deo auctore 5, 12 = C. 1.17.1.5, 12 ; Tanta 17, 20 = C. 1.17.2.17, 20.

14In alcuni luoghi delle due costituzioni che aprono e chiudono la composizione dei Digesta, il lavoro svolto dai commissari è indicato con il termine consummatio29. Leggiamo il § 17 della Tanta :

Mirabile autem aliquid ex his libris emersit, quod multitudo antiqua praesente brevitate paucior invenitur. Homines etenim, qui antea lites agebant, licet multae leges fuerant positae, tamen ex paucis lites perferebant vel propter inopiam librorum, quos conparare eis impossibile erat, vel propter ipsam inscientiam, et voluntate iudicum magis quam legitima auctoritate lites dirimebantur. In praesenti autem consummatione nostrorum digestorum e tantis leges collectae sunt voluminibus, quorum et nomina antiquiores homines non dicimus nesciebant, sed nec umquam audiebant.

  • 30 Archi 1970, p. 140.

15Si denunciano la mancanza dei libri e l'ignoranza dei giudici, con parole che non rappresentano una manifestazione retorica della cancelleria30, ma l'amara presa d'atto dello stato di decadenza in cui versava la giustizia, amministrata in base ai voleri dei giudicanti piuttosto che in forza dell'autorità delle leggi. La soluzione era vista nella consummatio nostrorum digestorum : in tale espressione si riassumeva lo sforzo teso a limare, correggere, rielaborare l'antico testo, affinché potessero rivivere nei tribunali bizantini le opere di giuristi, di cui fino ad allora non si conosceva – né era stato mai udito – neppure il nome.

  • 31 Savigny 1814, 18403, rist. 1967, p. 29 s. = Savigny 19892, p. 111.
  • 32 Così Archi 1970, p. 122.

16Scrive Savigny, nel Beruf, che non è da respingere del tutto l'idea che è alla base della compilazione delle Pandette : tutti i giuristi « lavorano, per così dire, alla stessa grande opera »31. L'osservazione rende efficacemente il senso di un travaglio che percorse alcuni secoli, e parecchie generazioni di uomini, in un dato segmento temporale della storia di Roma. Ma se ciò è vero per il mondo della giurisprudenza, lo è altrettanto, pur se in modo profondamente diverso, per la mentalità codicistica tardoantica. Anche al tramonto dell'impero vi furono, com'è ovvio, generazioni di esperti che lavorarono intorno allo stesso obiettivo ; ma intanto era mutato in profondità il modo di produrre e di applicare il diritto. Era cessato del tutto lo spirito con cui « un dinamico pensiero creatore in perenne sviluppo si rinnovava »32 ; restava però un'eredità grandiosa, e occorreva stabilire i criteri per mantenere vivo il dialogo con i defunti, che di quella irripetibile esperienza erano stati gli artefici e i protagonisti assoluti.

17Se non si voleva spezzare il filo con il patrimonio classico – né poteva essere diversamente – si poneva, in pratica, il problema di conciliare due esigenze diverse, in certo senso opposte : da un lato conservare in vita, e anzi trarre profitto da un'elaborazione sterminata, sparsa in opere non facilmente accessibili ; dall'altro fissare indirizzi idonei a garantire chiarezza e certezza nell'applicazione del diritto, onde risolvere i mali della giustizia emergenti nella prassi della recitatio. Gli esperti di Teodosio II e di Giustiniano ebbero in comune questo problema, dinanzi al quale, come si è detto, la risposta non fu univoca. Ciò provocò effetti significativi sul piano della gerarchia delle fonti applicabili. Soffermiamoci su quest'ultimo punto.

18La soluzione data da Giustiniano nel primo codice era la medesima di Teodosio, quella del rinvio alle fonti giurisprudenziali secondo i parametri della legge delle citazioni. E nell'ipotesi di contrasto tra l'opinione del giurista e l'indirizzo del legislatore ? La risposta era nel § 3 della Summa :

[...] Sed et si quae earundem constitutionum detractis vel additis vel permutatis certis verbis, quod et ipsum praefatis excellentissimis viris specialiter permisimus, compositae sunt, nulli concedimus ex libris veteris iuris interpretatorum aliter eas habentes recitare, sed solam iuris interpretatoris sententiam commendare, ut tunc teneat, cum minime adversetur eiusdem nostri codicis constitutionibus.

  • 33 Vedi sopra nt. 7.

19La sententia del giureconsulto, del iuris interpretator, sarebbe stata valida solo nella misura in cui non fosse entrata in conflitto con le norme raccolte nel codice. Tale soluzione, ripetiamo, era in linea con il vecchio orientamento di Teodosio, secondo il quale le leges rappresentavano la fonte primaria del diritto, mentre agli iura, in posizione gerarchicamente subordinata, spettava una funzione integrativa33. Dopo l'entrata in vigore del Digesto non era più così : tutte le fonti giuridiche, iura o leges, venivano ad assumere pari dignità e valore, per la semplice ragione che nell’ottica ‘applicativa’ erano tutte leges. Lo sottolineava la Tanta (§ 23) :

Leges autem nostras, quae in his codicibus, id est institutionum seu elementorum et digestorum vel pandectarum posuimus, suum optinere robur ex tertio nostro felicissimo sancimus consulatu, praesentis duodecimae indictionis tertio calendas Ianuarias, in omne aevum valituras.

  • 34 Bianchi 2007, p. 176. Vedi anche a p. 137.
  • 35 De Giovanni 2007, p. 442 ss.
  • 36 Imperatoriam 7 ; Tanta 11, 19, 23 = C. 1.17.2.11, 19, 23.
  • 37 Omnem pr. ; Cordi 1.
  • 38 Nov. 105.2.4

20Per quanto tali parole siano da valutare nel loro contesto, non può non sorprendere l'affermazione imperiale per cui erano « le nostre leggi » a formare il contenuto tanto delle Istituzioni quanto del Digesto : il cambiamento dei termini, riflettendo la tendenza alla totale legalizzazione delle fonti34, si traduce nel riconoscimento di una piena normatività. L'antologia, è stato scritto di recente, « prendeva forma essa stessa di ‘norma’ per il solo fatto che così disponeva l'imperatore »35. Ribadito più volte da Giustiniano nel corso della sua produzione legislativa, dalla Imperatoriam alla Tanta36, dalla Omnem alla Cordi37, il punto veniva ripreso anche in seguito : in una novella del 536, l'imperatore si autocelebrava, come si è visto, « legge vivente »38 ; ed è alla luce di tale concezione che si comprende il senso di una frase contenuta in un'altra legge, Nov. 21.1, emanata lo stesso anno.

[…] sed ad omnes aequaliter leges nostrae pertinebunt, tam ille quascumque ex antiquis collegimus et in nostris Institutionibus et Digestis collocavimus quam illae quaecumque ex imperiali legumlatione et anteriorum imperatorum et ipsa nostra praescriptae sunt.

  • 39 Vedi p. es. Deo auctore 11 = C. 1.17.1.11 ; Tanta 12, 19 = C. 1.17.2.12, 19 ; Cordi 5.
  • 40 Lo si afferma espressamente in C. 1.14.12.5 (a. 529) : Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambigu (...)
  • 41 Tanta 10 = C. 1.17.2.10 : Tanta autem nobis antiquitati habita est reverentia, ut nomina prudentium (...)
  • 42 Scheltema 1966, p. 344 s.
  • 43 Sto parafrasando Bretone 2009, p. 821.

21Unica è l'auctoritas che promana dall'imperatore, unica è la forma autoritativa dei codici, si raccolgano in questi le statuizioni degli imperatori o i frammenti dei giuristi39. E poiché il valore giuridico di ciascuna fonte non può che dipendere dalla concessione della maestà imperiale40, la reverentia verso i classici, così apertamente manifestata nella Tanta41, non impedisce a Giustiniano di concentrare su di sè la creazione e l'interpretazione del diritto, rivendicando come proprio anche quello dei giureconsulti ; beninteso, non tutto il diritto, ma solo ciò che venne selezionato attraverso il lavoro dei commissari. Come osserva Scheltema42, l'intento era di abolire l'antica giurisprudenza quale fonte autonoma, e lo scopo fu raggiunto trasformando il pensiero dei prudentes in leggi imperiali. Il risultato fu una costruzione dogmatica, nella quale forse nessuno degli autori originari si sarebbe riconosciuto43.

  • 44 Così Casavola 1998, p. 310.
  • 45 All'analisi delle costituzioni giustinianee dirette a risolvere problemi e dubbi emersi nel corso d (...)

22Con il Digesto, le Istituzioni e il Codice, Giustiniano ebbe la pretesa di costruire un sistema : un complesso organico, finito ed autoreferenziale di norme, emanate dagli imperatori o ad esse equiparate per volontà regale. Di tale sistema era parte integrante il Digesto, ed è agevole comprendere perché il vecchio meccanismo della legge delle citazioni non potesse operare nel nuovo contesto. Il rinvio a corpora giuridici esterni al « sistema » avrebbe reso praticamente impossibile il controllo costante e capillare sul contenuto di tutte le opere giurisprudenziali ( riconosciute valide secondo determinati parametri ) ancora in circolazione, il cui dettato, senza il filtro di un codice ufficiale, avrebbe potuto valere indistintamente come diritto applicabile. Il mutamento di rotta rispetto al passato fu inevitabile. Fino alla stesura del Digesto gli sforzi del legislatore si erano concentrati nel tentativo di comporre « le scuciture del controverso diritto giurisprudenziale, cresciuto su Sabino e sull'Editto »44 ; in tale direzione gli imperatori avevano lavorato con lo strumento della legge, e i loro interventi erano stati molteplici e su parecchie questioni45.

  • 46 Talamanca 1999, p. 204.
  • 47 Vedi Archi 1970, p. 146.
  • 48 Pagine illuminanti quelle di Bretone 2009, p. 820 s.

23Affatto diversa fu l'opera compiuta attraverso la consummatio nostrorum digestorum. Con essa si attuò una metamorfosi che, spezzando il legame naturale tra la riflessione dei veteres e le loro opere, appiattì le differenti fonti giuridiche nell'idea del « codice di stato » quale contenitore esclusivo del diritto dell'impero. Residuava solo la possibilità di una interpretatio controversa, che pure l'imperatore s'illuse di poter abolire46. Il concetto di codificazione in senso moderno era ancora lontano, e Giustiniano non poteva conoscerlo47 ; ma già si profilava, sullo sfondo, la moderna utopia di ordinamenti giuridici chiusi in una statica, monolitica struttura48.

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Bibliography

Archi 1970 = G. G. Archi, Giustiniano legislatore, Bologna, 1970.

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Notes

1 Deo auctore pr. = C. 1.17.1 pr. ; Nov. 72 praef. ; Nov. 73 praef. 1 ; Nov. 86 praef. ; Nov. 113.1 pr. ; Nov. 137 praef. Vedi per tutti De Giovanni 2007, p. 413 ss. ; sulla Deo auctore in particolare p. 438 ss.

2 Nov. 105.2.4

3 Con le novelle 8 e 17, emanate il 15 e 16 aprile 535, tradizionalmente intese come leggi-quadro della riforma, tendenti a fissare le direttive fondamentali per la riorganizzazione politico-amministrativa dell'impero. Tra le finalità perseguite ricordiamo la tendenza all'uniformità legislativa e all'efficienza della burocrazia, il risanamento delle finanze pubbliche, la definizione dei rapporti tra poteri civili e militari, la determinazione precisa dei compiti delle magistrature e della struttura degli officia. Su tali novelle vedi per tutti Franciosi 1998, p. 15 ss., 86 s., 117 s.

4 Il binomio arma-leges rappresenta, com'è noto, un motivo ricorrente della propaganda giustinianea. Vedi per tutti De Giovanni 2007, p. 443 s. e 457. Il tema è stato studiato in particolare da Dannenbring 1972, p. 113 ss.

5 Imperatoriam pr. In queste parole Falcone 2006, p. 77 s., scorge un collegamento con D. 1.1.1 pr., Ulp. 1 inst., nel senso che Giustiniano, artefice del Digesto inteso quale templum iustitiae, ascriveva a se stesso la funzione sacerdotale di cultore e garante della coppia concettuale ius / iustitia, che dominava appunto il frammento di apertura dell'opera. Un'efficace rappresentazione è pure nella Summa pr. Sui brani introduttivi delle due costituzioni, in relazione alla connessione ideologica arma / leges, vedi per tutti Campolunghi 2007, p. 24 ss., 29 ss.

6 Parole che vanno collegate alla prassi della recitatio, di cui si parla, come stiamo per vedere, nel successivo § 3 e in altri luoghi delle costituzioni introduttive : vedi Summa 3 ; Tanta 14, 19, 22 = C. 1.17.2.14, 19, 22 ; Cordi 5. Vedi sul punto De Giovanni 2007, p. 431 ss.

7 Così Archi 1970, p. 128. Tale concezione risaliva a Teodosio II : vedi Archi 1987, p. 62, 65 ss., 75 ; Archi 1976, p. 28 ss. e 59 ; Lauria 1967, p. 155 s. ; Bianchini 1973, p. 121 ss. = Bianchini 2008, p. 101 ; Manfredini 1992, p. 149 s.

8 Secondo gli indizi forniti da P. Oxy. XV, 1814 ll. 42-44 = Lowe 1971, p. 14 e 69 nr. 1713 = Seider 1981, p. 98 nr. 34 = Cavenaile 1958, p. 197 nr. 101. Ogni ricerca su questa preziosa testimonianza deve tener conto delle riflessioni di Volterra 1983, p. 190 ss. = Volterra 1994, p. 420 ss. Nonostante qualche dubbio sollevato in dottrina (vedi da ultimo Varvaro 2000, p. 493 s. e nt. 373-374, con indicazioni bibliografiche), la tesi più accreditata resta quella della presenza dell'oratio Valentiniani ad Senatum (comunemente nota come legge delle citazioni) nel primo codice giustinianeo. Vedi per tutti De Giovanni 2007, p. 466. La parte più cospicua è riportata in CTh. 1.4.3 ; altri brani in C. 1.14.2-3 ; 1.19.7 ; 1.22.5.

9 Solo in seguito, con la const. Deo auctore 5 - 6 = C. 1.17.1.5-6, Giustiniano dichiara di voler abolire nella nuova opera da realizzare la nota gerarchia tra i giuristi, che costituiva il tratto fondamentale della legge delle citazioni. Si è discusso in dottrina circa il momento in cui emerse l'idea di una raccolta di iura : proprio sulla base di P. Oxy. XV 1814, l'opinione tradizionale ne colloca la nascita in un momento successivo alla pubblicazione del primo codice, ed è questa, a mio avviso, la tesi preferibile. Invece secondo Falchi 1989, p. 103 ss., il progetto cominciò a delinearsi in epoca anteriore: su quest'ultima opinione vedi i rilievi critici formulati da Mantovani 1995, p. 257 ss.

10 Al termine del § 21 : […] Si quid vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari. Vedi per tutti Campolunghi 2007, p. 271 ss. = Campolunghi 2005, p. 142 ss.

11 Deo auctore 12 = C. 1.17.1.12 : Nostram autem consummationem, quae a vobis deo adnuente componetur, digestorum vel pandectarum nomen habere sancimus, nullis iuris peritis in posterum audentibus commentarios illi applicare et verbositate sua supra dicti codicis compendium confundere. Quemadmodum et in antiquioribus temporibus factum est, cum per contrarias interpretantium sententias totum ius paene conturbatum est : sed sufficiat per indices tantummodo et titulorum suptilitatem quaedam admonitoria eius facere, nullo ex interpretatione eorum vitio oriundo. Tanta 21 = C. 1.17.2.21 : […] Alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones eos iactare non concedimus, ne verbositas eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus. Quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam. […] Molto interessante anche C. 1.14.12 del 30 ottobre 529, su cui vedi per tutti Bassanelli Sommariva 1983, p. 7 ss., 97 s., 120 ss., e Campolunghi 2007 = Campolunghi 2005, p. 142 ss.

12 Schwarz 1951, p. 223.

13 Vedi Mantello 2009, p. 174.

14 Campolunghi 2007, p. 225 s. = Campolunghi 2005, p. 112.

15 Bretone 2010, p. 382. Vedi anche Bianchini 2008, p. 101.

16 Archi 1970, p. 136 ss.

17 C. 8.48.6 (a. 531).

18 C. 6.27.5.1c (a. 531).

19 C. 7.47.1 pr. (a. 531).

20 C. 6.43.1 pr. (a. 529) ; 7.47.1.1 (a. 531).

21 C. 7.33.12.3 b (a. 531).

22 Inst. 1.5.3

23 Così Archi 1970, p. 143 s.

24 Vedi p. es. Tanta pr., 10, 11, 12 = C. 1.17.2 pr., 10, 11, 12. L'esigenza di chiarezza e certezza riguardava anche il materiale normativo raccolto nel primo codice, e fu dunque uno dei motivi ispiratori della stesura del nuovo : vedi Cordi 3, 4, 5.

25 Vedi Archi 1970, p. 145.

26 Archi 1970, p. 133 ss., 140 ss.

27 Se ne parla in molti luoghi : vedi p. es. Deo auctore 2, 4, 7 = C. 1.17.1.2, 4, 7. Significative, in particolare, le parole del § 7 : […] si quid in veteribus non bene positum libris inveniatis vel aliquod superfluum vel minus perfectum, super vacua longitudine semota et quod imperfectum est repleatis et omne opus moderatum et quam pulcherrimum ostendatis. Hoc etiam nihilo minus observando, ut, si aliquid in veteribus legibus vel constitutionibus, quas antiqui in suis libris posuerunt, non recte scriptum inveniatis, et hoc reformetis et ordini moderato tradatis […]. Vedi anche Tanta 10 = C. 1.17.2.10. Interessanti considerazioni in Archi 1970, p. 121.

28 Le Quinquaginta Decisiones, emanate, com'è noto, dopo la pubblicazione del primo codice, tesero probabilmente, in vista della stesura dei Digesta, a risolvere in via autoritativa e preventiva i più forti contrasti giurisprudenziali. Di esse sono vivamente discussi parecchi profili, dalla difficoltà di individuare con certezza le decisiones (una raccolta autonoma non ci è pervenuta), alla funzione svolta in concreto (se in stretto rapporto con il contemporaneo lavoro svolto per la composizione del Digesto, ovvero per agevolare l'applicazione della legge delle citazioni, o per altre ragioni). Una sintesi delle tesi sostenute è in De Giovanni 2007, p. 435 ss. ; tra gli studi più recenti : Russo Ruggeri 1999, passim e Varvaro 2000, p. 361 ss. Un elenco delle controversie oggetto di particolare attenzione da parte dei commissari giustinianei venne redatto, agli inizi del secolo scorso, da Krüger 1907, p. 1-19.

29 Deo auctore 5, 12 = C. 1.17.1.5, 12 ; Tanta 17, 20 = C. 1.17.2.17, 20.

30 Archi 1970, p. 140.

31 Savigny 1814, 18403, rist. 1967, p. 29 s. = Savigny 19892, p. 111.

32 Così Archi 1970, p. 122.

33 Vedi sopra nt. 7.

34 Bianchi 2007, p. 176. Vedi anche a p. 137.

35 De Giovanni 2007, p. 442 ss.

36 Imperatoriam 7 ; Tanta 11, 19, 23 = C. 1.17.2.11, 19, 23.

37 Omnem pr. ; Cordi 1.

38 Nov. 105.2.4

39 Vedi p. es. Deo auctore 11 = C. 1.17.1.11 ; Tanta 12, 19 = C. 1.17.2.12, 19 ; Cordi 5.

40 Lo si afferma espressamente in C. 1.14.12.5 (a. 529) : Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus tam conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur : nihil hac lege derogante veteris iuris conditoribus, quia et eis hoc maiestas imperialis permisit ; inoltre in un passaggio cruciale della Tanta, al § 10 = C. 1.17.2.10 : […] ut quidquid ibi scriptum est, hoc nostrum appareat et ex nostra voluntate compositum. Vedi per tutti Bianchini 2008, p. 110 ; Falcone 2006, p. 83 ss. ; De Giovanni 2007, p. 444 s.

41 Tanta 10 = C. 1.17.2.10 : Tanta autem nobis antiquitati habita est reverentia, ut nomina prudentium taciturnitati tradere nullo patiatur modo [...]

42 Scheltema 1966, p. 344 s.

43 Sto parafrasando Bretone 2009, p. 821.

44 Così Casavola 1998, p. 310.

45 All'analisi delle costituzioni giustinianee dirette a risolvere problemi e dubbi emersi nel corso dell'età classica è dedicato, com'è noto, l'attento lavoro di Schindler 1966, passim.

46 Talamanca 1999, p. 204.

47 Vedi Archi 1970, p. 146.

48 Pagine illuminanti quelle di Bretone 2009, p. 820 s.

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References

Electronic reference

Andrea Lovato, Giustiniano e la consummatio nostrorum digestorumMélanges de l'École française de Rome - Antiquité [Online], 125-2 | 2013, Online since 19 December 2013, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/1842; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.1842

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