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Codifications et réformes dans l'Empire tardif et les royaumes barbares
II - Perspectives diachroniques
La loi, instrument de réforme

Riforma dello Stato e gestione della terra

La questione degli agri deserti nella prospettiva dei Codici tardo antichi. Alcuni spunti di riflessione.
Simona Tarozzi

Abstracts

Oppressive pressure of taxation on private or public lands, shortage of manpower and devastating pillages by Germanics are some causes of abandoned lands. With regard to laws in the codes of V - VI c. A.D. about agri deserti, the titles of fifth book of the Theodosian Code are extremely full of lacunae and transmitted by the Codex repetitae praelectionis, whose texts are not ever reliable. However, it is possible to say that regulations of agri deserti in the Codes aim to bind owners to their lands, both through expropriation and through privileges to whom will cultivate abandoned lands.

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Editor’s notes

Les textes réunis dans ce dossier par Olivier Huck constituent les actes de la table ronde organisée à l’École française de Rome les 30 juin et 1er juillet 2009, sous l’intitulé éponyme Codifications et réformes dans l’Empire tardif et les royaumes barbares.

Full text

  • 1 Per le problematiche, che il fenomeno degli agri deserti implica sul piano giuridico e socio econom (...)
  • 2 La parte di costituzione di Onorio del 14 marzo 417 d.C. compresa in C.Th. 13.11.15, citata nel tes (...)

1Il fenomeno dell’abbandono della terra, molto spesso una vera e propria fuga dalla campagna verso la città, è strettamente connesso alla grande crisi economica che investì l’Impero alla fine del III secolo d.C., i cui strascichi arrivarono fino all’età giustinianea. Sono agri deserti1 sia i fondi pubblici, appartenenti allo Stato o più propriamente al patrimonio dell’imperatore, abbandonati dal concessionario per non pagare il canone sia i fondi privati abbandonati dal proprietario per non pagare le imposte2, causando alle casse imperiali perdite finanziarie, a volte anche cospicue.

  • 3 Il principe promette dieci anni d'immunità fiscale e la piena proprietà a coloro che si occupano di (...)

2L'opprimente pressione fiscale, la mancanza di manodopera, le incursioni a scopo di saccheggio delle popolazioni germaniche stanziate ai confini dell’Impero lasciarono la popolazione in uno stato di miseria e di fame e misero in evidenza quanto ormai lo Stato fosse assente e non garantisse a coloro che vivevano in zone non coperte dalla vigilanza di guarnigioni militari la sicurezza di poter coltivare la terra in tranquillità. Tale emergenza, già presente alla fine del II secolo d.C., come testimonia Erodiano (II, 4,6) a proposito di un discusso provvedimento di Pertinace3, è oggetto di una serie di interventi imperiali a partire da Costantino, alcuni dei quali troveranno nuovo vigore dalla recezione nei codici tardo antichi.

3L'analisi dei rapporti fondiari e della gestione della terra così com'è espressa nel Codex Theodosianus, tuttavia, pone sostanzialmente due limiti. Il primo legato alla tradizione manoscritta del codice, molto lacunosa, e il secondo alla complessità ed eterogeneità della materia. Sfortunatamente, per quanto riguarda la tradizione manoscritta, i titoli del libro quinto, che dovrebbero fornire un quadro più dettagliato delle disposizioni in materia, sono molto frammentarî, ci sono giunti solo attraverso il manoscritto Taurinensis a II, 2 e la possibilità di ricostruirne il contenuto mediante il Codex repetitae praelectionis non è d'altro canto affatto attendibile. A titolo esemplificativo riporterò solo due casi in cui il modo totalmente divergente di recepire una stessa costituzione nel Codice Teodosiano e nel Codice di Giustiniano testimonia l’inaffidabilità di utilizzare il secondo per sanare le lacune del primo.

4Il primo esempio mostra come i compilatori giustinianei potessero attribuire testi normativi ad imperatori differenti rispetto al Codice Teodosiano o potessero collazionare in un'unica costituzione parti di provvedimenti diversi. Nel Codex Theodosianus è inserita nel quarto titolo De actoribus et procuratoribus et conductoribus rei privatae del libro decimo una costituzione di Costantino, giunta dal Breviario e dal Vaticanus reginae 886.

C.Th. 10.4.1
Imp. Constantinus A. ad Filippum vic(arium) urb(is). Si quis ab actore rerum privatarum nostrarum sive a procuratore fuerit vexatus, super eius calumniis vel depraedationibus deferre querimoniam non dubitet. Quae res cum fuerit conprobata, sancimus, ut idem, qui contra provincialem quidquam moliri fuerit ausus, publice concremetur, quoniam gravior poena constituenda est in hos, qui nostri iuris sunt et nostra debent custodire mandata. Dat. III Non. Mar. Heracleae Constantino A. III et Licinio III conss.

5Lo stesso testo nel Codex repetitae praelectionis viene tuttavia attribuito ad altri imperatori : la prima parte della legge è diventata un provvedimento di Valentiniano I del 365 d.C. e la seconda parte è stata posta a chiusura di una costituzione di Valentiniano III del 426 d.C.

  • 4 Come nota Krüger la datatio topica Heracliae è stata presa proprio dalla subscriptio di C.Th. 10.4. (...)

C.Th. 10.4.1

C. 3.26.9

De actoribus et procuratoribus et conductoribus rei privatae

Ubi causae fiscales vel divinae domus hominumque eius agantur

Si quis ab actore rerum privatarum nostrarum sive a procuratore fuerit vexatus, super eius calumniis vel depraedationibus deferre querimoniam non dubitet.

Quae res cum fuerit conprobata, sancimus, ut idem, qui contra provincialem quidquam moliri fuerit ausus, publice concremetur,

Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Philippum vicarium. Universi fiduciam gerant, ut, cum quis eorum ab actore rerum privatarum nostrarum sive a procuratore fuerit vexatus iniuriis, super eius contumeliis vel depraedationibus deferre querimoniam sinceritati tuae vel rectori provinciae non dubitet et ad publicae sententiam vindictae sine aliqua trepidatione convolare.

Quae res cum fuerit certis probationibus declarata, sancimus et edicimus, ut, si in provincialem hanc audaciam quisquam moliri fuerit ausus, publice vivus concremetur. D. III non. Iul. Heracliae4 Valentiniano et Valente AA. conss.

quoniam gravior poena constituenda est in hos, qui nostri iuris sunt et nostra debent custodire mandata.

C. 11.72(71).1

De conductoribus et procuratoribus sive actoribus praediorum fiscalium et domus augustae. Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Basso pp. Conductores hominesve augustissimae domus nostrae, quotiens de causa ad domum regiam pertinente aliquid quaestionis emerserit, non aliter quam ex legum ordine, quibus similiter omne hominum genus tenetur, vel excipiant vel inferant actiones : nec aliorum litigatorum negotio intercedant nec sententiam iudicantium aut illicito patrocinii sui fomite iura conturbent, nullive exsecutionis suae turbulentum ministerium audeant commodare : non privatis se negotiis, non publicis misceant : nec quiescentem domum delatio ulla sollicitet, ne eos inconsultae pertinaciae sero paeniteat. Gravior enim poena constituenda est in hos, qui nostri iuris sunt et nostra debent custodire mandata. D. prid. nhon. Mart. Ravennae Theodosio XII et Valentiniano II AA. conss.

6Il secondo esempio, invece, mostra le alterazioni compiute dai compilatori giustinianei sul testo delle costituzioni, modificandone di conseguenza il significato attribuito nel Teodosiano. È questo il caso di una costituzione di Onorio emanata a Ravenna il 14 marzo del 417 d.C. e smembrata dai commissari del Teodosiano in cinque costituzioni riportate rispettivamente in C.Th. 6.2.24 (De senatoria dignitate) ; 13.6.9 (De praediis naviculariorum) ; 13.11.15, 16, 17 (De censitoribus, peraequatoribus et inspectoribus). Giustiniano riprende il testo di C.Th. 6.2.24 in C. 11.59(58).15 (De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur) e di C.Th. 13.11.16 in C. 11.58(57).7 (De censibus et censitoribus et peraequatoribus et inspectoribus).

7Ciò che qui interessa è il rapporto tra il contenuto di C.Th. 6.2.24 e di C. 11.59(58).15.

C.Th. 6.2.24

Idem (Honorius et Theodosius) AA. Sebastio comiti. Si quis desertam possessionem sub peraequationis sorte perceperit, eum a praestatione glebae senatoriae, etiamsi antiquitus hoc onus fundum manebat, alienum esse praecepimus. Illa vero praedia, quae navalem sustinent functionem et in desertis huc usque iacuerunt meliore condicione in omnibus titulis convenit relevari, ut gravis sors pro ea qua resederit portiuncula navalis esse non possit, cum aliis fuerit dispendiis liberata. Dat. prid. Id. Mai. Ravenna Honoris A. XI et Constantio II conss.

C. 11.59(58).15

Idem (Honorius et Theodosius) AA. Sebastio comiti primi ordinis. Si quis deserta praedia,

quae navalem sustinent functionem et in desertis nunc usque remanent, sub peraequationis iure perceperit, meliore condicione in omnibus titulis convenit ea relevari, ut gravis sors navalis esse non possit pro ea quae resederit portiuncula, cum aliis fuerit dispendiis liberata. Dat. prid. id. Mai. Ravenna Honoris A. XI et Constantio II conss.

8L’omissione nel Codice di Giustiniano della prima parte del provvedimento di Onorio, ove vengono definiti i destinatari della legge, che sono gli stessi cui la rubrica rinvia, cioè i senatori, e ai quali viene concessa l’esenzione dall’onere di pagare la gleba senatoria in caso di fondi abbandonati, toglie la costituzione dallo specifico contesto in cui era stata inserita nel Codex Theodosianus dandole un valore generale all’interno della legislazione in tema di agri deserti, rafforzato dalla collocazione della stessa in uno dei titoli dedicati a questo soggetto.

  • 5 Le rimanenti cinquanta costituzioni si trovano in sei titoli (quinto, decimo, undicesimo, quindices (...)
  • 6 L’impossibilità di tracciare un quadro organico della politica agraria di Teodosio II potrebbe, tut (...)

9Il secondo limite è insito nella materia stessa, poiché la gestione ed amministrazione della terra privata o pubblica concessa in uso a persone diverse dal proprietario o più in generale le questioni dei rapporti fondiari sono per loro natura estremamente complesse e difficilmente trattabili in modo esaustivo in un codice. Fatta eccezione per alcuni titoli specificatamente dedicati al problema (titt. undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici del libro quinto e il titolo terzo del libro decimo), che contengono in tutto quarantuno costituzioni, i restanti cinquanta provvedimenti riguardanti, talora anche solo in via incidentale, la materia sono collocati all’interno di ventinove titoli distribuiti in dieci dei sedici libri del codice5. Sembra cioè mancare uno sviluppo unitario ed omogeneo del soggetto all’interno del Codice6. Ciò risulta chiaro dal raffronto con il Codex repetitae praelectionis, dove i diversi interventi sugli agri deserti offerti dal Codice Teodosiano sono esposti in modo organico e si trovano riuniti nel medesimo titolo cinquantanovesimo del libro undicesimo sotto la rubrica De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur.

10Obiettivo da perseguire è quello di coinvolgere nuovamente i proprietari nella cura dei fondi abbandonati, sia cercando un accordo (costituzione di Costantino, priva di supscriptio che recepisce una disposizione di Aureliano, e che conserviamo solo in C. 11.59.1), sia imponendo loro obblighi sui fondi stessi.

  • 7 A favore di questa seconda ipotesi, che mi sembra la più probabile, sembra optare la C. 11.59(58).1 (...)

11Vi sono disposizioni che cercano di obbligare i proprietari dei fondi abbandonati a continuare a pagare le imposte su questi beni [C. 11.59(58).2 (= C.Th. 11.1.4 De annona et tributis), una costituzione del 337 d.C. ; C. 11.59(58).12 (= C.Th. 11.1.3), promulgata nel 412 d.C., che stabilisce che i proprietari africani debbano pagare le imposte sui fondi che hanno abbandonato], altre che impongono ai proprietari dei fondi fertili di assumere la gestione dei fondi improduttivi, anche se questi non sono limitrofi [C. 11.59(58).9 (= C.Th. 5.14.34), del 394 d.C]. La scelta può talvolta essere sollecitata dalla concessione di indennità fiscali [C. 11.59(58)10 (= C.Th. 13.11.9), del 398 d.C.] o può essere imposta dallo Stato, a pena di perdere i fondi fertili se i proprietari si rifiutino di accettare [C. 11.59(58).5 sine data, C. 11.59(58).6 (= C.Th. 10.3.4) del 383 d.C.)]7.

12Infine la cancelleria imperiale prevede l'esproprio dei fondi abbandonati a favore di coloro che se ne sono presi cura in assenza del proprietario. Ed è proprio sul modo di ottenere i fondi abbandonati che vorrei soffermarmi e fare qualche riflessione sul titolo quinto del Codice Teodosiano, in comparazione con il titolo cinquantanovesimo del Codex repetitae praelectionis.

13Dalle costituzioni del titolo undicesimo del libro quinto del Codice Teodosiano, quello in cui si trovano la maggior parte dei titoli dedicati specificatamente all’argomento si evince la volontà imperiale di incentivare la cura di quei fondi abbandonati, concedendo ai volontari privilegi sul versamento dell'imposta fondiaria. Del titolo undicesimo non conosciamo né la rubrica, né il numero esatto delle costituzioni in esso contenute. Delle dodici costituzioni, che probabilmente formavano il titolo, ne conserviamo solo cinque (settima, ottava, nona, undicesima, dodicesima), di cui una ha in pratica unicamente la subscriptio (la settima), emanate tra il 364 e il 392 d.C., forse la maggior parte in Occidente.

14L’unica restituitaci dal Codex repetitae praelectionis, la dodicesima ed ultima dell’edizione mommseiana, è inserita da Giustiniano sotto il titolo De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur (C. 11.59[58].8), e Mommsen la colloca, insieme agli altri frammenti conservati nel manoscritto Taurinensis a II, 2, tra il titolo decimo De his, qui sanguinolentos emptos vel nutrendo acceperint e il dodicesimo [anch’esso ricostruito dal Giustinianeo, C. 11.62(61)] De fundis patrimonialibus et saltuensibus et enfyteuticis et eorum conductoribus.

15Il titolo cinquantanovesimo del libro undicesimo del Codex repetitae praelectionis è composto da diciassette costituzioni che vanno da Costantino a Teodosio II, nove sono state recepite dal Codice Teodosiano e una è una novella dello stesso Teodosio II.

  • 8 Sulla longi temporis praescriptio si segnala recentemente la brillante lezione tenuta da Paola Bian (...)
  • 9 Ciò è espressamente confermato per i curiales, proprietari fondiari, anche nel Codice Teodosiano [C (...)

16Si poteva ottenere un fondo abbandonato sia per gestione spontanea sia mediante una vendita all’asta. In caso di gestione spontanea, i coltivatori volontari erano generalmente protetti dalla longi temporis praescriptio8, ma un editto di Teodosio il Grande del 24 settembre 386 d.C. stabiliva che se i proprietari non fossero tornati sui loro fondi entro il mese di maggio successivo alla emanazione dell’editto, questi sarebbero stati dati ai coltivatori volontari de iure dominii et perpetuitate e con la remissione delle imposte passate (C.Th. 5.11.11 senza inscriptio). La natura eccezionale della legge è evidente, ma la sua recezione nel Codice Teodosiano può altresì indicare la volontà di derogare alla regola generale, concedendo ai fini del possesso un decorso di tempo minore rispetto a quello previsto dalla longi temporis prescriptio. Se ne può trovare conferma, seppur indiretta, in una costituzione di Arcadio del 400 d.C., restitutaci dal Codex repetitae praelectionis in C. 11.59(58).11, la quale disponeva l'assegnazione dei fondi abbandonati a coloro che avevano iniziato a pagarne le imposte, se entro sei mesi dalla promulgazione dell'editto i proprietari dei fondi non se ne fossero occupati9. Gli editti imperiali quindi derogavano alla longi temporis praescriptio e stabilivano tempi brevi per l'acquisizione della proprietà. In assenza di coltivatori volontari o nei casi in cui non fosse stato ritenuto opportuno lasciare i fondi abbandonati alla gestione spontanea si procedeva alla vendita all'asta.

17Dalla lacunosa C.Th. 5.11.9, relativa alla [per Italiam] iugatio afanticia che, andata deserta, deve essere messa all’asta, si può dedurre, infatti, che, le operazioni di licitatio possono essere impiegate anche per i fondi abbandonati.

C.Th. 5.11.9
[Idem AA.] ad Mamertinum pr(aefectum) p(raetori)o. Per Italiam afanticiae iugerationis onere consistentibus patrimoniis superfuso unumquemque tributarium adiectionem alieni debiti baiulare non dubium est ; ideoque deserta iugatio, quae personis caret, hastis subiciatur, ut licitationis competitione futuros dominos sortiatur. Ea enim […]

18Tuttavia cercare di riassegnare tali fondi seguendo una procedura di routine, che prevedeva l’assegnazione del fondo a colui che offriva le miglior garanzie di solvibilità nel pagamento del canone, almeno per tre anni (C.Th. 4.13.1 del 321 d.C.), non era una soluzione praticabile per i fondi abbandonati. Era infatti immaginabile che per questi non ci sarebbero state offerte. Leggendo una costituzione di Valentiniano del 365 d.C., la C.Th. 5.11.8, si intuisce, tuttavia, che la licitatio per gli agri deserti poteva avere regole differenti. Non solo non era prevista la garanzia di solvibilità, ma veniva addirittura concessa l’immunità dal pagamento dei tributi per tre anni.

C.Th. 5.11.8
[Idem AA. a]d Rufinum p(raefectum) p(raetori)o. Quicumque possidere loca ex desertis voluerint, triennii immunitate potiantur. Qui vero ex desertis nonnihil agrorum sub certa professione perceperunt, si minorem modum professi sunt, quam ratio detentae possessionis postulat, usque ad triennium ex die latae legis in ea tantum possessione permaneant, quam ipsi sponte obtulerunt ; exacto autem hoc tempore sciant ad integrae iugationis pensitationem se esse cogendos. Itaque qui hoc sibi incommodum iudicarit, e vestigio restituat possessionem, cuius in futurum onera declinat. Dat. VIII Id. Aug. Med(iolano), [Val](entini)ano et Valente AA. conss.

  • 10 Tra gli studiosi che si sono occupati di questa legge che deroga alla longi temporis praescriptio e (...)

19Secondo le regole della licitatio degli agri deserti, la proprietà dei fondi veniva assegnata ai nuovi coltivatori, aggiudicatari dell'asta, dopo un congruo periodo entro il quale il proprietario assente era rimasto inattivo [C.Th. 5.11.1210 nella ricostruzione giustinianea, C. 11.59(58).8, è previsto un termine di due anni].

C.Th. 5.11.12
Idem AAA. Tatiano p(raefecto) p(retori)o Orientis. Qui agros domino cessante desertos vel longe positos vel in finitimis ad privatum pariter publicumque compendium excolere festinat, voluntati suae nostrum noverit adesse responsum : ita tamen, ut, si vacanti ac destituto solo novus cultor insederit ac vetus dominus intra biennium eadem ad s

C. 11.59(58).8
Idem (Valentinianus, Theodosius et Arcadius) AAA. Tatiano p(raefecto) p(retori)o Orientis. Qui agros domino cessante desertos vel longe positos vel in finitimis ad privatum pariter publicumque compendium excolere festinat, voluntati suae nostrum noverit adesse responsum : ita tamen, ut, si vacanti ac destituto solo novus cultor insederit ac vetus dominus intra biennium eadem ad suum ius voluerit revocare, restitutis primitus quae expensa constiterit facultatem loci proprii consequatur. nam si biennii fuerit tempus emensum, omni possessionis et dominii carebit iure qui siluit.

  • 11 Vedi supra nel testo. Si parla di assegnazione fatta dal peraequator, ma credo che la disposizione (...)

20Trascorso il tempo, contro quest'assegnazione il proprietario poteva esperire un'actio in rem entro due mesi (sei mesi nel Codice di Giustiniano). Secondo la C.Th. 13.11.1611, parte di una costituzione di Onorio del 417 d.C., di cui si è detto supra nel testo, il proprietario doveva presentare al comes primis ordinis, cui è diretto il provvedimento, la documentazione che attestava il titolo del suo possesso e se la sua istanza veniva accolta, doveva rimborsare le spese sostenute per i miglioramenti.

C.Th. 13.11.16
Idem (Honorius et Theodosius) AA. Sebastio com(iti) primi ord(inis). Competitionis obreptione seclusa aput eum possessio firma permaneat, cui a peraequatore semel eam traditam fuisse constiterit. Reliquia vero temporis ante acti a novo domino fiscum postulare non patimur, ne alterius culpa alter incipiat subiacere dispendio. Si quis vero privatus aut obligatam sibi possessionem, quae deserta huc usque permansit, aut ex aliquo titulo deberi sibi iure confirmat, allegationes suas sine mora vel per se vel per aliam personam legibus ordinatam aput spectabilitatem tuam publicare debebit, ita ut, si aequitatis ratione suadente ad petitorem fuerit translata possessio, is, qui eam a peraequatore susceperat, rei melioratae receptis sublevetur expensis. Verum ne sub specie litis dominationes semel constitutae turbentur, duorum mensum spatium censemus debere servari, intra quod is, qui putat sibi rem probabili ratione competere, debitas exerat actiones. Quod si tempus adscribtum silentio fuerit interveniente transactum, nullum penitus repetendi volumus esse principium. Quod si quis eo tempore, quo peraequator praedium alicui addicit, de suo iure vel per se vel per homines suos non crediderit actitandum, duorum mensum curriculis evolutis in perpetuum conquiescat. Et cetera. Dat. prid. Id. Mart. Rav(ennae) Honor(io) A. XI et Constantio II conss.

C. 11.58(57).7
Idem (Honorius et Theodosius) AA. Sebastio com(iti) primi ord(inis). Apud eum possessio firma permaneat, cui a peraequatore semel eam traditam fuisse constiterit. 1. Reliqua vero temporis anteacti a novo domino fiscum postulare non patimur, ne alterius culpa alter incipiat subiacere dispendio. 2. Si quis vero privatus aut obligatam sibi possessionem, quae deserta huc usque permansit, aut ex aliquo titulo deberi sibi iure confirmat, adlegationes suas sine mora vel per se vel per aliam personam legibus ordinatam manifestare debebit, ita ut, si aequitatis ratione suadente ad petitorem fuerit translata possessio, is, qui eam a peraequatore susceperit, rei melioratae receptis sublevetur expensis. 3. Verum ne sub specie litis dominationes semel constitutae turbentur, sex mensum spatium censemus debere servari, intra quod is, qui putat sibi rem probabili ratione competere, debitas exserat actiones. 4. Quod si tempus adscriptum silentio fuerit interveniente transactum, nullum penitus repetendi volumus esse principium. 5. Quod si quis eo tempore, quo peraequator praedium alicui addicit, de suo iure vel per se vel per homines suos non crediderit actitandum, sex mensum curriculis evolutis in perpetuum conquiescat. D. prid. id. Mart. Ravennae Honoris A. XI et Constantio II conss.

21Pur mantenendo il peso dell’onere fiscale verso lo Stato, i fondi abbandonati che venivano assegnati ai coltivatori volontari potevano quindi essere inclusi nel loro patrimonio ed essere devoluti per successione mortis causa [C. 11.59(58).7, a. 386 d.C. ex C.Th. 5.14.30] con il limite, tuttavia, che se gli eredi non avessero accettato il peso fiscale su questi beni, avrebbero dovuto rinunciare a tutto l’asse ereditario [C. 11.59(58).4, a. 371 d.C. ex C.Th. 11.1.17]. Teodosio II e Giustiniano si opposero all'abbandono emorragico delle terre grazie ad un'azione doppia, che mirava a vincolare i proprietari ai fondi. Gli incentivi alla gestione degli agri deserti, concedendo privilegi ed esenzioni fiscali, erano utilizzati contro i proprietari assenti. Gli imperatori usarono i privilegi accordati ai coltivatori volontari per costringere i proprietari a non abbandonare i loro fondi. Se costoro non fossero ritornati, sarebbero stati espropriati dalle loro terre in favore di coloro che si erano fatti carico della gestione.

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Bibliography

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Bravo Castañeda 1979 = G. Bravo Castañeda, La función de los agri deserti en la economia imperial, de Aureliano a Teodosio, in Memorias de historia antigua, 3, 1979, p. 157-169

Carrié 1997 = J.-M. Carrié, « Colonato del Basso Impero » : la resistenza del mito, in E. Lo Cascio (a cura di), Terre, proprietari e contadini dell’impero romano, Roma, 1997, p. 75-150.

de Dominicis 1964 = M. de Dominicis, Aspetti della legislazione romana del Basso Impero sugli « agri deserti », in BIDR, 6, 1964, p. 71-85.

Grey 2007 = C. Grey, Revisiting the « problem » of agri deserti in the late Roman Empire, in Journal of Roman Archaeology, 20, 2007, p. 362-376.

Jones 1964 = A.H.M. Jones, The Later Roman Empire, II, Baltimora, 1964, p. 812-823.

Morelli 2000 = F. Morelli, Agri deserti (mawȃt), fuggitivi, fisco : una κλὴρωσις in più in SPP VIII 1183, in ZPE, 129, 2000, p. 167-178.

Sirks 2008 = A.J.B. Sirks, The Colonate in Justinian’s Reign, in Journal of Roman Studies, XCVIII, 2008, p. 120-143.

Whittaker 1976 = C.R. Whittaker, Agri deserti, in M. I. Finley (ed.) Studies in Roman Property, Cambridge, 1976, p. 137-200.

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Notes

1 Per le problematiche, che il fenomeno degli agri deserti implica sul piano giuridico e socio economico si rimanda alla vasta letteratura in materia. Si veda per tutti : Jones 1964, p. 812-823 ; de Dominicis 1964, p. 71-85 ; Whittaker 1976, p. 137-200  ; Bravo Castañeda 1979, p. 157-169; Carrié 1997, p. 75-150 ; Morelli 2000, p. 167-178 ; Grey 2007, p. 362-376 ; Sirks 2008, p. 120-143.

2 La parte di costituzione di Onorio del 14 marzo 417 d.C. compresa in C.Th. 13.11.15, citata nel testo, parla di agri deserti in un senso diverso. Sono deserti nel senso di sterili, non produttivi. Questi venivano ripartiti tra i privati, già possessori di fondi, dal peraequator per realizzare una equa distribuzione di terre fertili ed infertili. Coloro che avevano ricevuto tali fondi improduttivi potevano chiedere un'ispezione del terreno e, nel caso di accertamento di un livello di sterilità molto elevato, potevano fare richiesta di ottenere fondi più ricchi. Spesso, tuttavia, la concessione di fondi ricchi non era sufficiente ad impedire ai proprietari di abbandonare i fondi improduttivi.

3 Il principe promette dieci anni d'immunità fiscale e la piena proprietà a coloro che si occupano di agri deserti.

4 Come nota Krüger la datatio topica Heracliae è stata presa proprio dalla subscriptio di C.Th. 10.4.1, poiché in quel giorno Valentiniano era a Milano e Valente a Cesarea.

5 Le rimanenti cinquanta costituzioni si trovano in sei titoli (quinto, decimo, undicesimo, quindicesimo, ventottesimo, trentesimo) del primo libro ; in tre titoli (ventitreesimo, trentesimo, trentunesimo) del secondo libro ; in uno (settimo) del quinto libro ; in due (settimo, ventesimo) del settimo libro ; in due titoli (diciassettesimo, ventisettesimo) del nono, in tre titoli (primo, quarto, quinto) del decimo libro, in sette titoli (primo, quinto, settimo, sedicesimo, diciannovesimo, ventesimo, trentesimo) dell’undicesimo libro, in un titolo (primo) del dodicesimo libro ; in un titolo (undicesimo) del tredicesimo libro, in tre titoli (primo, terzo, quattordicesimo) del quindicesimo libro.

6 L’impossibilità di tracciare un quadro organico della politica agraria di Teodosio II potrebbe, tuttavia, dipendere anche dal fatto che non esisteva ab origine alcuna struttura sistematica della materia. Il Codex Theodosianus è un archivio o un prontuario che offre la possibilità di trovare soluzioni normative differenti allo stesso caso. In questo senso G. Bassanelli Sommariva, in particolare la pregevole relazione presentata a questa Tavola rotonda Il codice teodosiano e il codice giustinianeo posti a confronto e pubblicata in questi atti.

7 A favore di questa seconda ipotesi, che mi sembra la più probabile, sembra optare la C. 11.59(58).17 del 444 d.C., che recepisce una novella di Teodosio II, la Nov. Theod. 26.1.4, secondo cui chi ha ottenuto agri deserti per autorità imperiale non deve vedersi aumentato il canone. C. 11.59(58).17(16) : Idem (Theodosius et Valentinianus) AA. Hermocrati p. Orientis. Si quis auctoritate nostri numinis de fundis patrimonialibus steriles sub certi canonis pollicitatione susceperit, firmiter eum volumus possidere sub eiusdem tantum canonis solutione, quem nostrae maiestatis auctoritas per annos singulos solvendum esse praescripserit, nullamque eos descriptionem aut adiectionem aut innovationem in posterum sustinere, quoniam nimis absurdum est eos, qui nobis hortantibus fundus inopes atque egenos magno labore impenso aut exhausto patrimonio vix forte meliorare potuerint, utpote deceptos inopinatum onus suscipere illudque velut quadam circumventione deposci, quod si se daturos praescissent, fundos minime suscipere aut etiam colere paterentur. D. XII k. Dec. Constantinopoli Theodosio A. XVIII et Albino conss.

8 Sulla longi temporis praescriptio si segnala recentemente la brillante lezione tenuta da Paola Bianchi presso la sede napoletana dell’AST il 21 aprile 2009 dal titolo Spunti ricostruttivi sul lungo possesso delle terre nella Tarda Antichità, pubblicata sul sito dell’Associazione di studi tardoantichi : http://www.studitardoantichi.org/einfo2/file/Bianchi.pdf

9 Ciò è espressamente confermato per i curiales, proprietari fondiari, anche nel Codice Teodosiano [C. 11.59(58).14 del 415 d.C (= C.Th. 11.24.6.5)].

10 Tra gli studiosi che si sono occupati di questa legge che deroga alla longi temporis praescriptio ed è un esempio di rottura con la concezione romana della proprietà, secondo de Dominicis 1964 p. 77-78, la C.Th. 5.11.12 conferma la C.Th. 5.11.11 e non vi è distinzione tra gestione spontanea e vendita all'asta.

11 Vedi supra nel testo. Si parla di assegnazione fatta dal peraequator, ma credo che la disposizione possa essere applicata anche alla vendita all'asta. È da notare che il tempo concesso al prior possessor non è lo stesso nel Codice Teodosiano e nel Codex repetitae praelectionis, a conferma di quanto detto sulla non attendibilità dell’uso del codice giustinianeo per ricostituire il contenuto dei titolo del Teodosiano.

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References

Electronic reference

Simona Tarozzi, Riforma dello Stato e gestione della terraMélanges de l'École française de Rome - Antiquité [Online], 125-2 | 2013, Online since 19 December 2013, connection on 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/1861; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.1861

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Simona Tarozzi

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