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Codifications et réformes dans l'Empire tardif et les royaumes barbares
II - Perspectives diachroniques
L'évolution des projets et des méthodes de la codification

Il codice teodosiano ed il codice giustinianeo posti a confronto

Gisella Bassanelli Sommariva

Abstract

Negli ultimi trent’anni il codice teodosiano è stato oggetto di numerosi studi, pare quindi di un qualche interesse riproporre un confronto fra il codice teodosiano ed il novus codex giustinianeo. In questa prospettiva sono esaminati gli argomenti che inducono a ritenere che C.Th. 1.1.6 sia semplicemente interpretativa di C.Th. 1.1.5 (Il più stringente è rappresentato dalle problematiche sollevate in seno alla commissione dalla selezione del materiale normativo occidentale, giunto a Costantinopoli quasi sicuramente prima del 435). In conclusione pare lecito affermare che il Codex, pubblicato nel 438 sia in realtà la realizzazione della prima parte del progetto elaborato nel 429. Infine, sono formulate ipotesi sui motivi che hanno indotto ad abbandonare il progetto di redigere il codex magisterium vitae (abbandono deciso nel 435 quando si impone al codice il nome dell’imperatore). Quanto al Novus codex, sono esaminati il progetto formulato nel 528, l’attività legislativa della cancelleria durante la redazione del codice e le disposizioni delle c. Summa relative alle opere giurisprudenziali. Le conclusioni raggiunte sono verificate alla luce delle leggi aventi ad oggetto opere giurisprudenziali datate fra autunno 529 ed estate 530. Tale disamina suggerisce la formulazione di un’ipotesi sui motivi che hanno provocato la decisione di procedere alla redazione dei Digesta.

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Note della redazione

Les textes réunis dans ce dossier par Olivier Huck constituent les actes de la table ronde organisée à l’École française de Rome les 30 juin et 1er juillet 2009, sous l’intitulé éponyme Codifications et réformes dans l’Empire tardif et les royaumes barbares.

Testo integrale

  • 1 Archi 1976.
  • 2 Offrono una completa rassegna bibliografica De Giovanni 2007, in particolare a p. 345 e s. e Sirks  (...)

1Negli anni ’70 del secolo scorso Giangualberto Archi richiamò, in modo autorevole, l’attenzione degli studiosi sulla codificazione teodosiana1 ; nei decenni successivi sono stati pubblicati numerosi ed approfonditi studi sul codice teodosiano, sia di giusromanisti, sia di storici generali2.

  • 3 Archi 1976, p. 198.

2A distanza di oltre trent’anni pare di un qualche interesse riproporre il confronto fra le due compilazioni, di Teodosio e di Giustiniano, per verificare se ha ancora un qualche fondamento l’opinione tradizionale che concludeva la comparazione a netto sfavore del primo e se l’unica alternativa possibile è confermare l’opinione di Archi che, a chiusura del primo ampio saggio sull’argomento, sottolineava la profonda differenza fra i contesti culturali in cui le compilazioni furono progettate e portate a termine e l’importanza del ruolo svolto dalla codificazione teodosiana nella storia del tardo impero, lasciando intendere l’inutilità di procedere ad un raffronto. Egli sintetizzava il suo pensiero nella frase : « per il fatto che una costruzione non raggiunga i sublimi valori armonici del Partenone, non è detto che gli storici dell’arte antica la debbano trascurare »3, ove ovviamente la compilazione giustinianea era riguardata come assimilabile al Partenone.

3Ancora una volta, dunque, parleremo del codice teodosiano, che ora conosciamo molto meglio di quarant’anni fa, e della compilazione giustinianea, che ha ormai completamente, o quasi, perduto la natura di diritto vigente, sua caratteristica per molti secoli della storia dell’Europa occidentale. Sono stati realizzati entrambi a Costantinopoli, a distanza di appena un secolo, ciò solo sarebbe sufficiente a rendere interessante un esame condotto in parallelo.

  • 4 Il testo qui pubblicato riproduce quanto detto a Roma il 1° luglio 2009, con la semplice aggiunta d (...)

4Dovendo contenere il discorso in precisi limiti di tempo, mi occuperò solo degli aspetti che ritengo di maggior rilievo ed ometterò, per quanto possibile, di ripetere quanto può darsi per condiviso4.

  • 5 È noto che il codice Vaticanus reginae 886 contiene i libri IX-XVI del teodosiano integro ; i libri (...)
  • 6 Per comodità del lettore, qui di seguito è riprodotto il testo completo della Nov. Th. 1, e così sa (...)

5Il codex theodosianus a noi pervenuto in modo gravemente incompleto per i primi otto libri, in forma più affidante dal nono al sedicesimo libro5, è stato pubblicato con queste solenni parole : [] compendiosam divalium constitutionum scientiam ex divi Constantini temporibus roboramus, nulli post kal. Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocationes ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis, che leggiamo nella costituzione indirizzata al prefetto del pretorio per l’Oriente, Florentius6. Si tratta di un testo celebrativo, con forti coloriture propagandistiche, destinato ad essere una sorta di manifesto della politica del diritto dell’imperatore ; la frase sopra riportata è l’unica con contenuto tecnico preciso e può essere considerata il nucleo normativo del provvedimento. Quello pubblicato con tanta enfasi è, dunque, il compendio del diritto creato dagli imperatori, dal regno di Costantino in poi, cui è imposto il nome del solo imperatore regnante a Costantinopoli, benché fosse già prevista la vigenza anche nella pars Occidentis.

6La caducazione di tutti i provvedimenti rimasti fuori dalla raccolta ed il conseguente divieto di farne uso in sede processuale ed extraprocessuale rappresenta una novità di rilievo rispetto alle raccolte di ius principale già esistenti, i codici Gregoriano ed Ermogeniano, peraltro qui non nominati : dal 1° gennaio 439 saranno utilizzabili solo le leggi contenute nel codice, nel testo in esso riprodotto, la cui autenticità è garantita dalla custodia negli scrinia imperiali.

7E’ noto che la dottrina si è a lungo interrogata sui rapporti intercorrenti fra il codice pubblicato e le istruzioni per la sua redazione, rinnovate nel 435, da un lato, e il progetto iniziale articolato in due codici, dall’altro.

8Il programma della redigenda compilazione è sinteticamente descritto nella legge programmatica, letta davanti al senato di Costantinopoli il 26 marzo 429, che leggiamo nella forma massimata in c. 1.1.5, nell’edizione Mommsen :

  • primum omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se quam iam proferri liceat praetermissa inanem verborum copiam ;

  • alter omni iuris diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet.

9Il passo ci giunge da una duplice tradizione manoscritta : il codice Ambrosianus C 29 inf., che conserva il verbale della seduta del senato romano in cui il console Fausto presenta il codice ricevuto a Costantinopoli dalle mani di Teodosio. In essa è riprodotto il testo della legge, con la precisazione che esso è stato letto ex codice Theodosiano, libro primo, sub titulo « de costitutionibus principis et edictis » ; la seconda parte della medesima legge è presente, con alcune varianti testuali, non rilevanti nella frase che qui interessa, nel manoscritto Taurinensis a II, 2, che contiene parte dei primi due titoli del primo libro del codice integro. Non si pongono quindi problemi di autenticità.

  • 7 Idem (Impp. Theodosius et Valentinianus) AA. Omnes edictales generalesque constitutiones vel in cer (...)

10Della legge data il 20 dicembre 435 C.Th. 1.1.67, ci è pervenuto il testo, quale inserito nel codice, tramite il solo manoscritto Taurinense. Essa provvede alla nomina di una nuova commissione, i motivi per cui ciò era divenuto necessario non sono esplicitati e, prima dell’elenco dei nomi dei nuovi commissari, in poche righe, sono ripetute istruzioni analoghe a quelle date nel 429 per la redazione del primo dei due codici allora progettati.

  • 8 CTh. 1.1.5 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum

11Nel 429 Teodosio ordina la raccolta di omnes generalesque constitutiones edictoribus viribus aut sacra generalitate subnixas, dal regno di Costantino in poi8.

  • 9 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum
  • 10 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum

12È noto che una parte non irrilevante degli studiosi che si sono occupati della questione, ha ritenuto di dover leggere l’espressione constitutiones generales alla luce delle indicazioni date dalla cancelleria ravennate nel 426, in particolare nei due passi inseriti dai commissari giustinianei in C.J. 1.14.29 e 310, ove è riconosciuta natura di leges generales alle costituzioni imperiali per omnes populos iudicum programmate divulgatae, mentre è negata a quelle concessae civitatibus vel provinciis vel corporibus.

  • 11 Il primo titolo del primo libro del codex theodosianus, sede naturale di queste leggi ci è noto att (...)
  • 12 È noto che i testi delle leggi inserite nel codice giustinianeo sono stati molto spesso modificati  (...)

13Tralasciata l’osservazione, peraltro di non poco peso, che questi capita della legge del 426 non ci sono altrimenti noti11 e quindi non abbiamo alcuna garanzia sull’autenticità del dettato12, è opportuno considerare il diverso punto di vista da cui si pongono le cancellerie di Ravenna e di Costantinopoli.

14Nel 426 la cancelleria di Valentiniano III vuole indicare ai giudicanti una serie di criteri che permettano loro di valutare se un testo normativo imperiale, sottoposto alla loro attenzione da una delle parti in giudizio, sia da qualificarsi legge generale e quindi di certo applicabile alla fattispecie in discussione, ovvero provvedimento dato per la soluzione di un caso specifico o diretto (in genere a seguito di richiesta) a città, province o corporazioni. Se di questo si tratta, la volontà imperiale sarà applicata solo se il giudicante è chiamato ad intervenire su quel caso o se la fattispecie discussa riguarda la città, la provincia o la corporazione interessata.

15Nel 429 la cancelleria di Costantinopoli deve, invece, dare i criteri per individuare il materiale normativo da raccogliere e poi inserire nella raccolta da cui risulterà il quadro completo della legislazione imperiale dal regno di Costantino in poi. Pertanto si deve concludere che i commissari ricevettero l’indicazione di inserire tutti quei provvedimenti imperiali, che pur diretti ad una generalità di cittadini, riguardavano problemi specifici di una città, di una provincia, di una corporazione, ecc. ; assunta questa prospettiva, risulta evidente che i due testi legislativi si pongono su piani diversi, con riflessi rilevanti sul significato da attribuire al lemma constitutio, o lex, generalis ricorrente nei due contesti.

  • 13 Si quis posthac per Aegyptum intra duodecimum cubitum fluminis Nili ulla fluenta de propriis ac vet (...)
  • 14 c. 1 : Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum p.p.

16Esempi illuminanti, fra i tanti, possono essere quelli offerti dall’unica legge contenuta nel titolo De Nili aggeribus non corrumpendis (C.Th. 9.32) diretta proprio da Teodosio II al prefetto del pretorio Antemio il 22 settembre 40913 e dalle cinque leggi, tutte occidentali, comprese fra il 364 ed il 399 che formano il titolo Quibus equorum usus concessus est aut denegatus (C.Th. 9,30), contenenti misure contro l’abigeato nel Piceno, ed altre zone dell’Italia centro meridionale14.

  • 15 Alle corporazioni è dedicata la più gran parte del libro quattordicesimo.
  • 16 Vedi ad esempio i titoli C.Th. 14.2 De privilegiis corporatorum urbis Romae ; 14.6 De calcis coctor (...)

17Leggi con simili caratteristiche (si pensi anche alla disciplina delle diverse corporazioni15, alle norme relative alle due città capitali16, ecc.) dovevano certamente essere inserite nel codice e poi applicate solo in riferimento alle situazioni specifiche per cui erano state dettate.

  • 17 Come è noto, nessuna legge occidentale posteriore al 432 compare al codex theodosianus nella parte (...)

18Esse, o la più gran parte di esse, furono scelte dai commissari o da loro delegati seguendo le indicazioni ricevute nel 429, giacché può considerarsi dato acquisito che le copie tratte dagli archivi occidentali giunsero alla cancelleria di Costantinopoli prima del 43517. Quindi l’ordine di raccogliere omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu loci valere aut proponi iussae, impartito nel 435, deve intendersi del tutto equivalente a quello dato nel 429 usando la più sintetica espressione constitutiones…edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas.

19Sotto questo profilo nulla pare sostanzialmente mutato, nel 435, rispetto al progetto iniziale e alla stessa conclusione si giunge quando si passi a valutare quali leges generales, fra quelle raccolte, dovranno essere inserite nel codice.

  • 18 Il testo completo è stato riprodotto in nota 8.

20La legge del 429, conservata in un testo abbastanza ampio18, si sofferma su questo punto due volte ; in un primo momento si dice :

Sed cum simplicius iustisque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmat, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis valitura.

21Frase che potrebbe essere letta come un ordine di raccogliere tutte le leges generales, nessuna esclusa, ma poco oltre, allorché sono descritti i due codici previsti, il primo è così definito : omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se quam iam profiteri liceat, praetermissa inanem verborum copiam recusabit. Un preciso richiamo ai commissari non a garantire la presenza nel futuro codice di tutte le leges generales, ma a porre particolare attenzione a non escluderne alcuna a cui, pur caduta in desuetudine o comunque non più vigente, fosse tuttavia ancora in qualche modo utile fare riferimento.

22Dunque il primo dei due codici progettati nel 429 non era da considerarsi meramente strumentale alla redazione del secondo, ma doveva avere una sua precisa funzione pratica nella prassi processuale e negoziale, conservando le leggi superate, ma ancora applicabili per risolvere problemi interpretativi e controversie nate in relazione a fatti accaduti o ad atti negoziali compiuti all’epoca in cui erano in vigore ; ciò avrebbe consentito che il secondo codice contenesse solo il diritto attualmente vigente.

23Nel 435 le istruzioni sono di redigere un codice in omnibus negotiis valiturum nullunque extra se novellae constitutioni locum relicturi, nisi quae post editionem huius fuerit promulgata.

  • 19 Se si accetta questa ipotesi risulta comprensibile che nella seduta del senato romano in cui fu pre (...)

24Pare, dunque, lecito concludere che il codice, redatto tra il 435 ed il 438, aveva le caratteristiche del primo dei due codici progettati nel 429 e conteneva tutte le leges generales, dal regno di Costantino in poi, attualmente vigenti ed anche tutte quelle che, per un motivo o per l’altro, fosse ancora opportuno citare19.

25La novità intervenuta nel 435 è dunque rappresentata solo dall’abbandono del progetto di redigere un codice qui nullum errorem, nulla patietur ambages […] sequenda omnibus mutandaque monstrabit.

26L’aver dato il proprio nome al codice, in breve completato e pubblicato, dimostra che non fu un rinvio ad un futuro più o meno lontano, ma una rinuncia definitiva : tradizionalmente si parla di « fallimento ».

  • 20 Il testo completo della legge è riprodotto in nota 7.

27Prima di discutere questo punto è opportuno notare che alla cancellazione del secondo codice, sono collegate la particolare attenzione posta nel 435 alla fruibilità del codice redigendo e l’insistenza con cui si chiede ai commissari di intervenire sul testo delle massime ricavate dalle singole costituzioni, demendi supervacua verba et adiciendi necessaria et demandandi ambigua et emendandi incongrua, affinché unaquaeque inlustrata constitutio emineat20.

28Anche al momento della pubblicazione del codice questo aspetto del lavoro dei compilatori è ripetutamente sottolineato.

  • 21 Il testo completo della Novella è riprodotto in nota 6.

29Particolarmente significativa è la frase : manet igitur manebitque perpetuo elimata gloria conditorum nec in nostrum titulum demigravit nisi lux sola brevitas21. Essa consente di concludere che gli interventi ordinati da Teodosio riguardavano esclusivamente la forma delle singole costituzioni, non il loro contenuto normativo : le contraddizioni da eliminare sono quelle all’interno di ciascun testo, non quelle fra le diverse costituzioni eventualmente contraddittorie fra loro.

30Ciò premesso, riflettiamo sulle possibili ragioni che hanno determinato il cambiamento di programma : la legge del 435, nella parte a noi pervenuta, tace al proposito ed anche la Novella 1, giuntaci nel testo integrale, non offre alcun elemento.

31Quindi le ipotesi restano tali e i punti di appoggio su cui sono costruite sono argomentazioni svolte solo a posteriori.

32Siamo in grado di individuare alcune ragioni atte a giustificare l’abbandono dell’idea di redigere un breve compendio dell’intero diritto in vigore, ricondotto alla volontà dell’imperatore regnante, in un testo di facile accesso per i cittadini e destinato ad applicazione uniforme in tutti i territori dell’impero, quale avrebbe dovuto essere il codex magisterium vitae annunciato nel 429, ma naturalmente non sappiamo se abbiano avuto una qualche parte nella decisione di Teodosio II.

  • 22 Conferma a questa ipotesi si potrebbe trovare nell’accenno alle novellae constitutiones che si legg (...)

33Si tratta di considerazioni di certo non evidenti agli alti funzionari della cancelleria di Costantinopoli quando fu predisposto il progetto, ma che avrebbero ben potuto ottenere l’attenzione dei commissari impegnati nei lavori di compilazione, a mano a mano che questi procedevano e, per come sono andate le cose, è ragionevole supporre che alla fine del 435 fosse ormai completata, o quasi, la raccolta del materiale da mettere a profitto22 ; in particolare che fossero già pervenute a Costantinopoli le copie tratte dagli archivi occidentali e che i commissari avessero già effettuato un primo esame dei testi e predisposto lo schema sistematico, almeno in linea di massima.

  • 23 Nell’elenco inserito in C.Th. 1.1.5 sono precisate le funzioni ricoperte da ciascun commissario; ve (...)
  • 24 Questo punto, brevemente accennato in Bassanelli Sommariva 1984, p. 95 e s., è trattato in Bassanel (...)
  • 25 La consultazione della minuziosa tabella II in Giomaro 2011, p. 327-499 consente di verificare quan (...)

34I commissari nominati nel 429 erano tutti, tranne Apelle, vir disertissimus scholasticus, funzionari con lunga esperienza maturata in ruoli di rilievo della cancelleria23. Essi avevano dimestichezza con i problemi legati all’applicazione delle leggi in sede giurisdizionale ed in sede amministrativa, perciò è ben comprensibile che la loro prospettiva nel considerare le fonti di cognizione fosse tale da collocare in posizione di assoluta preminenza le leggi date dall’imperatore regnante e dai suoi predecessori. Non è, infatti, da porre in dubbio che nell’attività quotidiana gli uffici facessero prevalentemente ricorso alle leggi di Teodosio II, Arcadio, Teodosio I, risalendo fino a Costantino e ricorrendo ai codici dioclezianei o alle opere giurisprudenziali solo in assenza di una norma più recente. Tuttavia, come in altra sede ho avuto già modo di notare24, quando ci si accinge a redigere un codice la prospettiva si capovolge : almeno per consistenti settori del diritto, appare evidente che le norme contenute nelle opere giurisprudenziali e nei codici dioclezianei costituiscono il tessuto connettivo in cui si inseriscono le leges generales date da Costantino e dagli imperatori successivi, fino a Teodosio II. Per averne conferma è sufficiente osservare lo spazio occupato dalle costituzioni pre-costantiniane nel codex repetitae praelectionis25 o notare che ancora i Basilici, quando utilizzano passi tratti dai Digesta e dalle Institutiones, li pongono sempre in apertura di titolo a precedere le leggi del codex repetitae praelectionis e le Novellae.

  • 26 Il discorso muta in modo radicale se si immagina che il codex magisterium vitae procedesse secondo (...)

35I commissari dovevano essersi resi conto che, anche se fossero riusciti a superare le gravissime, oggettive, difficoltà poste dal dover fondere, con le leges generales, in un’unica opera, avente valore di legge, testi a struttura tipicamente casistica, come le costituzioni dei príncipi conservate nei codici dioclezianei ed i passi tratti dalle opere giurisprudenziali, il risultato avrebbe finito col rendere evidente la natura frammentaria e complementare, rispetto al complesso del diritto precostantiniano, di gran parte delle leggi imperiali dell’ultimo secolo, soprattutto se fossero state conservate le inscriptiones, come nelle compilazioni post-classiche a noi note, ed i passi avessero mantenuto una loro identità formale26 .

36Inoltre, quanto osserveremo fra poco a proposito dell’intensa attività legislativa rilevabile in concomitanza con i lavori di compilazione de Novus codex giustinianeo, ci induce a ritenere che a persone competenti ed esperte, una volta esaminato il materiale raccolto, dovesse apparire fallace l’idea che l’esposizione dell’intero diritto in vigore fosse ottenibile con una semplice operazione di sottrazione dai tre codici e dai tractata e responsa prudentium dei passi che si intendevano utilizzare. La situazione era molto più articolata e complessa ed ampi spazi nell’attività giurisdizionale e negoziale erano lasciati alla prassi.

  • 27 La legislazione relativa occuperà interi libri del codice e, come è noto, per questa ampia parte de (...)

37Ma, forse, la ragione determinante fu più semplice e di immediata evidenza, anche per l’imperatore. Raccolto ed esaminato il materiale da inserire nel codice, soprattutto quello più antico e quello pervenuto dall’Occidente, i commissari poterono avere la visione complessiva della storia giuridica dell’ultimo secolo e dovette apparire loro chiaro quanto articolata e complessa fosse l’organizzazione amministrativa centrale e periferica27 ; quanto variegate fossero le realtà socio-politiche e culturali presenti sul territorio dell’impero, nonostante l’uniformità formale imposta da Diocleziano e Costantino ; quanta parte avessero nell’ambito del diritto vigente discipline specifiche per determinati territori, città, corporazioni, ecc. ; quanto ampie fossero la legislazione fiscale e quella relativa ai rapporti con le chiese e ai temi religiosi. In fine, i commissari dovettero rendersi conto che, in un numero non trascurabile di casi, si erano nel tempo formate in Occidente ed in Oriente discipline difformi su uno stesso problema.

  • 28 L’edizione Mommsen del codice teodosiano contiene almeno 1.400 costituzioni datate dal 380 in poi, (...)
  • 29 Archi, a conclusione dell’approfondito studio sul codex theodosianus condotto con particolare atten (...)

38Nel dicembre del 435, a fronte di un panorama così complesso e ad una tale ricchezza di materiale normativo, ricchezza che permetteva di ricostruire nel redigendo codice una visione quasi tridimensionale (diremmo oggi) del diritto imperiale dell’ultimo secolo ed in particolare di quello dettato da Teodosio I, dai suoi figli e nipoti, cioè dalla famiglia dell’imperatore regnante28, poteva esser chiaro ai compilatori, forse anche all’imperatore, che il primo codice, quello i cui lavori erano in corso, sarebbe apparso un monumento insigne delle leggi dell’impero29 ; monumento in grado di esaltare la figura dell'imperatore e di comunicare con forza il messaggio ideologico che l’impero romano riconosceva il primato del diritto ; che la moltitudine dei cittadini romani viveva secondo le leggi date dall’imperatore. Non a caso l’incipit del codex è, come noto, il titolo de constitutionibus principum et edictis.

39I lavori di compilazione erano a buon punto, se ne intravedeva la prossima conclusione ; probabilmente Teodosio I aveva fretta : la pubblicazione del codice avrebbe permesso di formalizzare la ritrovata sintonia fra Oriente ed Occidente e sottolineare l’unità dell’impero, che in questo momento significava supremazia dell’Oriente sull’Occidente e, soprattutto, libero e pacifico accesso al bacino del mediterraneo (nel 435 il matrimonio fra Valentianiano III ed Eudossa era probabilmente già stabilito).

40Forse, era abbastanza chiaro a tutti gli interessati che la redazione del secondo codice progettato nel 429 sarebbe stata operazione notevolmente complicata, non facile e certamente non rapida : era, infatti, quanto meno necessario attendere il completamento del primo per iniziare i lavori di redazione del codex magisterium vitae. Il risultato poi sarebbe stato con tutta probabilità diverso da quello ipotizzato nel 429 per i motivi accennati e perché era del tutto improbabile che un codice contenente tutto il diritto vigente potesse risultare un testo ragionevolmente breve ed agevolmente consultabile da persone non particolarmente esperte, tanto più se doveva risultare applicabile in tutti i territori dell'impero.

41Forse, nel 435 si pensò che il codice in lavorazione, introdotti alcuni accorgimenti per renderne più agevole la consultazione, avrebbe realizzato il nucleo essenziale dei risultati per raggiungere i quali era stato elaborato il progetto del 429, mentre la redazione del codex magisterium vitae non appariva più così necessaria.

42Questa ipotesi è suggerita dalla lettura della Novella 1 : all’inizio Teodosio II per illustrare il codice di cui sta ordinando la pubblicazione usa parole che, si immagina, avrebbe usato nel presentare il codex magisterium vitae : egli si rivolge agli interlocutori come se i singoli cittadini avessero la possibilità di leggere direttamente il codice e risolvere da soli i propri problemi legali :

Quod ne quaquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, si copia immensa librorum, si actionum diversitas difficultasque causarum animis nostris occurrat, si denique moles constitutionum divalium, quae velut sub crassae demersa caliginis et obscuritatis vallo, sui notitiam humanis ingeniis interclusit ; verum egimus negotium temporis nostri, et discussis tenebris compendio brevitatis lumen legibus dedimus, electis viris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae, quibus delegata causa civilis officii, purgata interpretatione, retro principum scita vulgavimus, ne iurisperitorum ulterius mentita severitate, dissimulata scientia, velut ab ipsis adytis, exspectarentur formidanda responsa, quum liquido pateat, quo pondere donatio deferatur, qua actione petatur hereditas, quibus verbis stipulatio colligatur, ut certum vel incertum debitum sit exigendum.

43Mentre più oltre, quando al paragrafo 3, Teodosio detta le norme sull’efficacia del codice, si riferisce di certo al codice compilato in esecuzione della prima parte del progetto :

Quamobrem detersa nube voluminum, in quibus multorum nihil explicantium aetates attritae sunt, compendiosam divalium constitutionum scientiam ex d. Constantini temporibus roboramus, nulli post kal. Ian. concessa licentia, ad forum et quotidianas advocationes ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis ; quamquam nulli retro principum aeternitas sua detracta est, nullius latoris occidit nomen, immo, lucis gratiam mutuati, claritudine consultorum augusta nobiscum societate iunguntur. Manet igitur manebitque perpetuo elimata gloria conditorum, nec in nostrum titulum demigravit, nisi lux sola brevitatis.

44Il codice, dunque, contiene tutte le leges generales in vigore e quelle a cui è necessario ancora ricorrere per risolvere situazioni nate sotto la loro vigenza ; costituisce un archivio, sistematicamente ordinato, che conserva memoria delle politiche legislative degli imperatori da Costantino a Teodosio II, in Oriente ed in Occidente.

  • 30 Sull’importanza delle rubriche quali mezzo di comunicazione utilizzato dai commissari teodosiani, r (...)

45Esso è strumento prezioso per i tribunali cui offre elementi utili per una corretta applicazione del diritto vigente : contiene tutte le leges generales utilizzabili nella prassi giudiziaria e negoziale ; il loro dettato è stato reso chiaro e facilmente comprensibile così da evitare dubbi interpretativi. Le singole disposizioni normative sono state opportunamente collocate in titoli, che al loro interno rispettano l’ordine cronologico. E’così agevole per l’interprete, guidato dalle rubriche descrittive, poste dai compilatori in capo a ciascun titolo30, valutare l’ambito di applicazione della singola norma e porla in corretta relazione con le altre, che formano il complesso del diritto imperiale vigente, nel rispetto dei fondamentali princìpi secondo cui la norma più recente prevale sulla più antica e la norma speciale sulla generale.

46Solo se la consultazione del codice sarà stata infruttuosa o non del tutto soddisfacente, saranno consultati i codici dioclezianei e gli scritti dei giuristi classici ; per questi ultimi valgono i criteri fissati nel 426 a Ravenna ed inseriti nel codice in c. 1.4.3.

47Infine è necessario considerare un altro aspetto : i commissari, nominati nel 429 e poi nel 435, funzionari con lunga esperienza in posizioni di rilievo nella cancelleria di Costantinopoli, non potevano non essere consapevoli che il codex, a cui stavano lavorando, sarebbe stato strumento di fondamentale importanza anche per gli uffici addetti alla redazione dei provvedimenti imperiali, fossero essi decisioni su casi singoli o leges generales.

48La consultazione del codice avrebbe sostituito la ricerca d’archivio volta ad individuare eventuali precedenti da mettere a profitto ; a verificare se una determinata legge doveva ritenersi frutto di una scelta rimasta isolata, condizionata da fattori contingenti, oppure se si inseriva in una linea continua e ben precisa della politica legislativa imperiale.

  • 31 I compilatori giustinianei inseriscono nel codice solo quest’ultima legge integrandone il testo con (...)

49Sotto questo profilo sono esemplari titoli come quello de indulgentiis criminum (C.Th. 9.38), che contiene dodici provvedimenti di grazia concessi da Costantino e dagli imperatori successivi. In particolare sono presenti quattro leggi di amnistia-indulto, date in occasione della Pasqua (c. 3 a. 369 ; c. 4 a. 371 ; c. 6 a. 381 ; c. 8 a. 385), a formare una catena ininterrotta conclusa dalla legge che rende automatica, per gli anni futuri, l’indulgenza pasquale31.

50Il quadro che ne risulta esalta il potere di grazia come elemento distintivo del potere imperiale e, del resto, sembra opportuno sottolineare che l’espressione nostra clementia, pur presente nelle leggi di Costantino e dei suoi discendenti, diviene abbastanza frequente nelle leggi degli imperatori delle dinastie di Valentiniano e Teodosio. Coerente appare la scelta del termine indulgentia, al posto del tradizionale abolitio, per la rubrica che trova significativa corrispondenza nella rubrica de indulgentiis debitorum (C.Th. 11.29) ove sono raccolti i provvedimenti di condono.

51Nel codice giustinianeo, invece, l’attenzione a questo aspetto, potremmo dire propagandistico, viene meno e si torna al termine abolitio e nel titolo 9.43 de generali abolitione, dopo due costituzioni precostantiniane è inserita solo la frase iniziale di C.Th. 9.38.5 a. 371 : indulgentia, patres conscripti, quos liberata nec infamia criminis tollit, sed poenae gratiam facit.

52La redazione del codice non comportò modifiche del diritto preesistente, limitandosi i commissari a raccogliere le costituzioni imperiali rinvenute negli archivi e a procedere a modifiche testuali meramente formali, né è riscontrabile una particolare attività legislativa della cancelleria di Costantinopoli, sollecitata dai lavori di compilazione.

53Se mai si può osservare che la pubblicazione del codice riportò all’attenzione leggi ormai dimenticate o mal conosciute perché date nella pars Occidentis ; l’ipotesi è suggerita dal riscontrare che dalla raccolta di Novelle di Teodosio II e dal codex repetitae praelectionis è testimoniata una attività legislativa particolarmente intensa nell’anno 439, immediatamente dopo l’entrata in vigore del codice.

54Infine, l’entrata in vigore del codice completato secondo il progetto del 435, non provocò modifiche rilevanti nei programmi di studio delle scuole di diritto, né alterò la gerarchia delle fonti di cognizione ; il rapporto essenzialmente cronologico fra il diritto precostantiniano (opere giurisprudenziali e codici dioclezianei) ed il complesso delle leges generales non è stato toccato. Già da tempo nei tribunali erano stati affermati il primato della legge imperiale e la funzione sussidiaria delle opere giurisprudenziali, le quali mantenevano invece un ruolo centrale e quasi esclusivo nelle scuole di diritto.

  • 32 Delle circa trecentottantotto costituzioni presenti nel Breviarium solo circa duecentoventotto sono (...)

55Per concludere, possiamo osservare che la decisione assunta nel 435 si è dimostrata lungimirante : il codex magisterium vitae avrebbe creato non pochi sconvolgimenti nella cultura giuridica dell’epoca, ma non avrebbe probabilmente resistito ai rivolgimenti avvenuti in Occidente nel corso del quinto secolo. Il codex Theodosianus, così come realizzato, rappresentò invece un punto di riferimento fondamentale ancora per i re goti. La sua struttura costruita per offrire materiale normativo fra cui individuare di volta in volta la legge da applicare, piuttosto che per imporre vincolativamente una determinata disciplina, permise ai compilatori del Breviarium e ai commissari giustinianei di prendere ciò che a loro serviva, tralasciando il resto ed è di un certo interesse notare che spesso essi fecero scelte difformi32.

56Esaminato per sommi capi il Codex Theodosianus passiamo ora al Novus Codex giustinianeo.

57Giustiniano, come è noto, sale al trono dopo un lungo periodo di preparazione durante il regno dello zio Giustino I, che lo coopterà poco prima di morire il primo agosto 527. Egli conosce bene le attività e l'organizzazione degli uffici della cancelleria ed ha avuto tutto il tempo di meditare sulle riforme da fare per ridurre gli inconvenienti più gravi, fra i quali sicuramente sono collocate l'eccessiva durata dei processi ed in genere le disfunzioni dell'amministrazione giudiziaria.

  • 33 Il testo della legge è riprodotto in apertura di manoscritti del codex repetitae praelectionis insi (...)

58All'inizio del 528 il progetto è pronto, i commissari individuati, Giustiniano può annunciare solennemente al senato di Costantinopoli la decisione di amputare la prolixitatem litium e di riunire in un solo codice la moltitudine di costituzioni contenute nei tre codici : Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, a cui si devono aggiungere quelle date successivamente33.

59Colpisce il totale silenzio sulle opere giurisprudenziali.

60Le istruzioni date ai commissari ripetono in parte quelle date, a suo tempo, da Teodosio II : massimare i testi, dividere in capita le costituzioni con contenuto eterogeneo e collocare ogni caput nel titolo più adatto ; ordinare le leggi in ordine cronologico all'interno di ciascun titolo. In parte sono nuove e, fra le novità, quella di maggior rilievo è il conferimento dell'incarico di eliminare le costituzioni simili o in contrasto immotivato, nonché quelle cadute in desuetudine, così da ricavare un codice di leggi brevi e chiare. Per raggiungere lo scopo, i commissari ricevono i poteri di intervenire liberamente sui testi, togliendo e aggiungendo, fino a fondere in un unico testo due o più costituzioni, anche se di date diverse.

  • 34 Come già accennato in nota 17 nel codex repetitae praelectionis, come a noi noto, non sono presenti (...)

61In realtà si trattava di un lavoro non particolarmente complesso, come suggerito anche dal tono del discorso, piano, per nulla enfatico, quasi dimesso : gli uffici della cancelleria dovevano disporre di esemplari del codice teodosiano e dei due precedenti, in cui le singole costituzioni erano corredate da annotazioni apposte nel corso degli anni, con riferimenti ad altre leggi contenute nel medesimo codice o negli altri codici, nonché a leggi date dalla cancelleria di Costantinopoli successivamente alla pubblicazione del teodosiano. Inoltre non era necessario procedere ad alcuna attività di raccolta del materiale già tutto a disposizione dei commissari34.

  • 35 Di recente A.J.B. Sirks ha ripubblicato il manoscritto, per questa parte, in Sirks 1996.

62In fondo si trattava in gran parte di un lavoro di routine : ogni giorno i funzionari della cancelleria, nell’espletare i loro compiti, dovevano individuare la norma da applicare consultando i tre codici e le leggi successive ; durante i novant'anni, che separano l'entrata in vigore del codice teodosiano dal 528, era stato possibile verificare in concreto quali leggi erano davvero obsolete o come si dovevano coordinare fra loro costituzioni date in tempi diversi sulla medesima materia. E' di un qualche interesse, a questo proposito, verificare che in più di un caso i giustinianei fondono in un unico testo due o più costituzioni come se seguissero indicazioni del tutto simili a quelle date dalle annotazioni a margine nel manoscritto Vaticanus reginae 886, che conserva i libri dal nono al sedicesimo del teodosiano integro35.

63Tuttavia il compito affidato ai commissari produsse conseguenze forse non previste, o non del tutto previste, nel momento in cui fu predisposto il testo della Haec quae necessario. Nei primi giorni del giugno del 528, a pochi mesi dall'inizio dei lavori, prende forma un singolare fenomeno che durerà fino al tardo autunno del 532 : assistiamo ad una intensa attività legislativa che, per le modalità che la caratterizzano, è stata definita legislazione « a grappolo » : si tratta di gruppi di leggi, che portano tutte la stessa data o date molto ravvicinate.

  • 36 Si tratta di dati noti ed ampiamente studiati. Per un quadro critico della dottrina rinvio a Giomar (...)

64Dall'indice cronologico del codex repetitae praelectionis nell'edizione corrente, risultano venticinque costituzioni datate alle kalende di giugno ; quindici al terzo giorno precedente le idi di dicembre ; diciotto all'ottavo giorno precedente le idi di aprile 528. La c. Summa rei publicae è datata al giorno successivo. Complessivamente cinquantotto costituzioni su circa settanta datate fra la c. Haec e la c. Summa presentano queste caratteristiche36.

65E' opportuno ricordare che per l'intero decennio del regno di Giustino I il codex repetitae praelectionis conserva solo una trentina di leggi.

  • 37 CJ. 6.41.1. Imp. Iustinianus A. Menae p.p.
  • 38 CJ. 7.3.1 Imp. Iustinianus A. Menae p.p.
  • 39 Vedi Giomaro 2011, Tabella II già ricordata.
  • 40 C.J. 5.15.1 Impp. Severus et Antoninus AA. Dionysiae

66Almeno in un numero non trascurabile le leggi del 528 e dell'inizio 529 conservate nel codex repetitae praelectionis appaiono sollecitate dai lavori di compilazione. Non è possibile, in questa sede, esaminarle in modo approfondito. Mi limito a citare C.Th. 6.41.137 e 7.3.138, date il 1 giugno 528, che da sole formano i due titoli de his quae poenae nomine in testamento vel codicillis relinquuntur, che trova riscontro in D. 34.6, e de lege Fufia Caninia tollenda e ricordare che altre nove leggi chiudono titoli del codex repetitae praelectionis formati esclusivamente con costituzioni precostantiniane e sette chiudono titoli in cui sono contenute anche leggi provenienti dal Teodosiano o successive39. Si tratta di un dato di rilevante interesse, qui posso fare solo un esempio citando c. 5.15.3 data sempre il 1 giugno 528, che chiude il titolo de dote cauta e non numerata ove è preceduta da due brevi rescritti ; l'uno di Settimio Severo e Caracalla, l'altro di Alessandro Severo. La rapida lettura della prima e della terza costituzione chiarisce bene che i commissari hanno chiesto di formalizzare l'applicazione analogica ed estensiva dei príncipi classici, consolidatasi nella prassi, così da poterla fare emergere nel codice40.

67Il titolo de lege Fufia Caninia tollenda, già ricordato, composto da un'unica costituzione anch'essa del 1 giugno 528, rivela un altro tipo di problema e testimonia come, già pochissimi mesi dall'inizio dei lavori di compilazione, i commissari si siano resi conto che escludere dal codice tutte le costituzioni riferite alla Lex Fufia Caninia, da lungo tempo obsoleta, non avrebbe comportato la sua sicura abrogazione perché rimaneva intatta l'autorità dei passi giurisprudenziali che ad essa si riferivano, non esistendo una legge imperiale più recente che ad essi si contrapponesse. Era perciò necessario predisporre una legge che abrogasse la Fufia Caninia e rendesse inutilizzabili i passi giurisprudenziali che la riguardavano.

68In altri termini, come già accennato in riferimento al codex theodosianus, divenne evidente che non era possibile ricavare il complesso del diritto imperiale vigente con mere operazioni di « sottrazione » dal materiale normativo raccolto nei tre codici e nelle novellae, come sembra ancora credere l'estensore della c. Haec quae necessario, ma in non pochi casi era inevitabile un intervento legislativo per poter codificare la prassi o comunque colmare lacune.

69Infine, anche le modifiche testuali ordinate da Giustiniano ebbero ricadute forse non compiutamente previste.

  • 41 Ne sono stati offerti alcuni esempi nella nota 11.

70Quando si tratta di leggi provenienti dai libri del codice teodosiano giuntici integri, siamo in grado di verificare gli interventi operati dai giustinianei, anche se non possiamo sapere quali furono effettuati già nel 528-29 e quali, invece, dai compilatori del codex repetitae praelectionis : essi sono numerosissimi, incisivi e talora capillari41.

  • 42 Si tratta della frase conclusiva delle legge 

71Molto più difficile, quasi impossibile, verificare quali e quante modifiche sono state apportate alle costituzioni escerpite dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, i cui testi nella versione originale sono a noi noti in minima parte ; tuttavia gli interventi dovettero essere numerosi ed incisivi perché, al momento della pubblicazione del codice, nella c. Summa rei publicae, Giustiniano ritenne necessario vietare esplicitamente la recitatio di testi giurisprudenziali contenenti costituzioni imperiali in redazione diversa dal testo accolto nel codice, precisando che la sola iuris interpretatoris sententiam poteva essere utilizzata, purché non in contrasto con le costituzioni contenute nel codice42.

72Forse la misteriosa legge di Giustiniano, di cui nulla conosciamo tranne l'inscriptio presente nel Pap. Oxy. 1814 dopo la cosiddetta legge delle citazioni, conteneva le disposizioni riassunte nella parte finale della Summa.

73La cancelleria si è preoccupata del caso più semplice e cioè del contrasto fra la versione di un rescritto contenuta in un’opera giurisprudenziale ed il testo del medesimo rescritto, tratto dal codice Gregoriano, modificato ed inserito nel Novus Codex. In realtà il problema è molto più complesso : l’uso delle opere giurisprudenziali, ignorato dall’estensore della c. Haec quae necessario, riacquista una sua centralità e, consapevolmente o no, il breve inciso inserito nella c. Summa fa saltare il sistema predisposto a Ravenna nel 426, sistema che nonostante le critiche sollevate dalla dottrina moderna, aveva dato buona prova per quasi novant'anni. Ora il giudicante deve valutare se l’opinione del giurista, allegata dalla parte, sia coerente con quanto disposto nel Novus Codex.

74Inoltre il principio di successione delle norme nel tempo non ha più validità generale, perché le costituzioni raccolte nel codex prevalgono sempre e comunque sulle opere giurisprudenziali, anche se più antiche (ad esempio una costituzione di Adriano o dei divi fratres, rispetto ad un’opera di Papiniano, Paolo od Ulpiano), perché esse non riflettono il diritto della loro epoca, ma il diritto voluto vigente da Giustiniano.

75Presto si poterono valutare appieno le conseguenze : a cinque mesi dalla pubblicazione del Novus Codex, mesi in cui non ci è testimoniata attività legislativa, nella seconda metà di settembre del 529 la cancelleria indirizza al prefetto del pretorio Demostene quindici costituzioni datate da Calcedonia e, poco più di un mese dopo, altre quindici costituzioni recitatae septimo milliero huius inclitae civitatis in novo consistorio palatii iustiniani.

76La maggior parte di queste leggi risponde a problemi sollevati dall'applicazione del nuovo codice e fra essi ce ne sono anche alcuni posti dall'uso di opere giurisprudenziali.

  • 43 Ad esse può essere aggiunta C.J. 7.45.14, indirizzata Demosthene pp., in cui sono citate le Quaesti (...)

77Una costituzione del primo gruppo e due del secondo intervengono su passi di opere giurisprudenziali espressamente citati : le Quaestiones di Giulio Paolo ed i Responsa di Papiniano43.

  • 44 Cum antiquioribus legibus et praecipue in Quaestionibus Iulii Pauli invenimus filios familias pater (...)
  • 45 Cum acutissimi ingenii vir et merito ante alios excellens Papinianus in suis statuit responsis, si (...)

78Sono tutti provvedimenti in materia successoria : C.J. 6.30.19 (III kal. nov. 529) estende anche ai cognati ed agli eredi extranei la trasmissione della delatio hereditatis a favore dei discendenti, riconosciuta da Paolo al filius familias44 ; C.J. 6.42.60 (III kal. nov. 529) estende alla figlia, ai nipoti e ad altri discendenti, istituiti eredi, il principio espresso nel parere di Papiniano, riportato nei Responsa, che aveva ritenuto sottoposto alla condizione implicita che questi non avesse avuto figli, il fedecommesso con cui il testatore chiedeva al filius di restituire, alla sua morte, l’intera eredità ricevuta45.

79Più interessante è C.J. 3.28.33 (XV kal. Oct. 529) in tema di querella inofficiosi testamenti.

Legis autem veteris iniquitatem tollentes, ut non diutius erubescat posita, quam piissimam adgredimur sanctionem cum enim infantem suum non posse ingratum a matre sua vocari scripsit neque propter hoc ad ultima suae matris hereditate repelli, nisi hoc odio sui fecerit mariti, ex quo infans progenitus est, hoc iniquum iudicantes ut alieno odio alius praegravetur, penitus delendum esse sancimus et huiusmodi causam liberis non tantum infantibus, sed etiam quamcumque aetatem agentibus opponi minime concedimus, cum possit sub condicione emancipationis hereditatem suam mater filio derelinquens et patris odium punire et iuri filii sui minime nocere nec suam naturam fallere satis enim crudele nobis esse videtur eum qui non sentit ingratum existimari.

80Evidentemente era sorta questione sulla compatibilità del parere dato da Paolo con quanto disposto in C.J. 3.28.30 ; 31 e 32, tutte datate fra il giugno 528 e il marzo 529, che erano intervenute in modo incisivo sulle veteres leges in materia.

  • 46 Dopo la pubblicazione del codex theodosianus la cancelleria di Costantinopoli segue la prassi costa (...)

81Nei casi, ora ricordati ed in altri, la cancelleria ha ritenuto opportuno legiferare con leges generales indirizzate al prefetto del pretorio46, ma numerosi dovevano essere i problemi analoghi sottoposti all’attenzione della cancelleria dai giudici e decisi con sentenze, se fra le leggi recitate nel nuovo palazzo alle porte di Costantinopoli il terzo giorno precedente le kalendae di novembre è compresa la notissima C.J. 1.14.12, che pone le basi ideologiche e metodologiche per risolvere i problemi causati dal moltiplicarsi dei ricorsi al tribunale dell’imperatore.

Si imperialis maiestas causam cognitionaliter examinaverit et partibus cominus constitutis sententiam dixerit, omnes omnino iudices, qui sub nostro imperio sunt, sciant hoc esse legem non solum illi causae, pro qua producta est, sed omnibus similibus […].

Explosis itaque miusmodi ridiculosis ambiguitatibus tam conditor quam interpres legum solus imperatr iuste existimabitur : nihil hac lege derogante veteris iuris conditoribus, quia et eis hoc maiestas imperialis permiseit.

82Giustiniano rivendica in modo reciso l’esclusivo potere di condere et interpretare le leggi, ponendosi così sullo stesso piano dei veteres iuris conditores, e conclude che ciò non deve stupire, posto che questi, i giuristi, svolsero la loro attività (interpretativa e creativa) per concessione del potere imperiale.

83Tale affermazione costituisce la premessa logica e contemporaneamente la legittimazione degli interventi su passi di opere giurisprudenziali, appena ricordati, interventi che potremmo, in certo senso, definire « dall’interno » e che, a loro volta, costituiscono il primo passo del ragionamento che condurrà all’ordine di intervenire sui testi dei giuristi da inserire nei Digesta, allo stesso modo in cui si era intervenuti sui testi delle leggi degli imperatori precedenti e delle costituzioni dei príncipi inseriti nel Novus codex.

  • 47 Ricordiamo, ancora una volta che i titoli 3 e 4 del libro primo ci sono noti solo tramite il Brevia (...)

84Mutato l’angolo di osservazione, si può leggere in C.J. 1.14.12 la descrizione chiara e del tutto consapevole del nuovo assetto della gerarchia delle fonti di cognizione del diritto : la supremazia delle leggi imperiali sulle opere giurisprudenziali era già alla base della scelta che aveva ispirato l’ordine dei primi quattro titoli di apertura del codice teodosiano (1.1 De constitutionibus principum et edictis ; 1.2 De diversis rescriptis ; 1.3 De mandatis principum ; 1.4 De responsis prudentium47) e, da ormai un secolo, l’autorevolezza degli scritti dei giuristi nella prassi giudiziaria era disciplinata da una legge imperiale.

85Ora si va oltre : l’imperatore non si limita ad indicare i giuristi autorevoli, quasi concedendo una sorta di ius respondendi postumo, ma controlla o può controllare, nel merito il singolo passo invocato per risolvere il caso in discussione. Potremmo dire che il parere del giurista è in concreto utilizzabile solo se corrisponde alla volontà attuale dell’imperatore.

86Tale situazione deriva logicamente dall’affermazione che chiude la Summa rei publicae, già sopra citata : […] iuris interpretatoris sententiam […] tunc teneat, cum minime ad versetur enisdem nostri codicis constitutionum.

  • 48 È noto che il Pap. Oxy. 1814 conserva la parte iniziale di un indice di quello che è stato identifi (...)

87Ciò significa che i princìpi formulati dai giuristi e le loro decisioni sono diritto in quanto corrispondono alla volontà imperiale. Di conseguenza le opere giurisprudenziali salgono nella gerarchia delle fonti e già nel Novus Codex48 il titolo De auctoritate iuris prudentium (ricordiamo chiuso da una legge di Giustiniano, legge che abbiamo ipotizzato, ripetesse in qualche modo la posizione assunta nella Summa rei publicae), precede la trattazione sui rescritti imperiali, successiva alla cesura rappresentata dal titolo de iuris et facti ignorantia. Ciò significa che la gerarchia delle fonti non è più basata sulla provenienza di queste (provvedimenti dell’imperatore, scritti dei giuristi), ma dal contenere esse norme destinate alla applicazione generale (leggi imperiali, mandata, senatus consulta, scritti dei giuristi), l’ignoranza delle quali non è ammessa, ovvero decisioni valide solo per il caso di specie (rescripta ecc.)

88Come è noto, leggi che contengono citazioni di giuristi, o che comunque fanno riferimento a problemi posti nelle opere giurisprudenziali, nella primavera e primi mesi dell’estate 530 sono abbastanza numerose.

89Probabilmente già nella primavera del 530 divenne evidente che il fenomeno sarebbe proseguito, prevedibilmente estendendosi in modo irrefrenabile, e la cancelleria si sarebbe vista sommergere dalle richieste provenienti dai giudici incerti sull’opportunità di applicare testi giurisprudenziali invocati dalle parti. Fenomeno che poco più di un secolo prima aveva indotto la cancelleria di Ravenna ad intervenire in modo deciso con la legge del 25 novembre 426.

90Forse era il caso di affrontare il problema in modo sistematico, anziché limitarsi a dare risposta alle singole richieste, ricorrendo a leges generales solo quando appariva necessario.

  • 49 Tradizionalmente l’attenzione è tutta accentrata su Triboniano e certamente lui fu l’organizzatore, (...)

91Triboniano, Costantino e Teofilo avevano partecipato ai lavori di compilazione del Novus Codex ; il primo era divenuto quaestor sacri palatii nell’autunno precedente gli altri due avevano mantenuto le posizioni di rilievo a corte. L’uno o l’altro, o tutti e tre insieme49, avevano di certo avuto un ruolo determinante nelle vicende sopra descritte : lo testimonia il fatto che sono i primi tre commissari ricordati nella c. Tanta

Quae omnia confecta sunt per virum excelsum nec non prudentissimum magistrum ex quaestore et ex consule Tribonianum, qui similiter eloquentiae et legitimae scientiae artibus decoratus et in ipsis rerum experimentis emicuit nihilque maius nec carius nostris umquam iussionibus duxit : nec non per alios viros magnificos et studiosissimos perfecta sunt, id est Constantinum virum illustrem comitem sacrarum largitionum et magistrum scrinii libellorum sacrarumque cognitionum, qui semper nobis ex bona opinione et gloria sese commendavit : nec non Theophilum virum illustrem magistrum iurisque peritum in hac splendissima civitate laudabiliter optimam legum gubernationem extendentem.

92A nessuno di loro poteva sfuggire che il moltiplicarsi di leges imperiali nei settori dell’ordinamento ancora coperti dal diritto giurisprudenziale, se non poneva particolari problemi nella prassi giudiziaria e negoziale, aveva invece ricadute devastanti sulla scuola, in cui lo studio aveva ancora interamente, o quasi, come oggetto le opere dei giuristi classici che sarebbero in breve divenute inservibili.

93L’alternativa era intervenire in modo organico e completo su queste ultime per aggiornarle e fornire alla scuola strumenti nuovi che, pur mantenendo le caratteristiche formali e metodologiche degli scritti giurisprudenziali, fossero coerenti nel diritto vigente.

94Preziosa, sotto questo profilo, sarebbe da valutare l’esperienza didattica di Teofilo se si accettasse l’ipotesi che per la sua parafrasi alle Institutiones di Giustiniano abbia utilizzato gli appunti, redatti sulla base delle Institutiones di Gaio, per i corsi di primo anno.

95Non è ovviamente possibile affrontare in questa sede il tema delle quinquaginta decisiones e della compilazione dei Digesta. Ora interessa solo sottolineare come il rapporto fra leges imperiali e scritti giurisprudenziali non muti e la gerarchia delle fonti delineata nel Novus Codex resti ferma.

96Nella c. Deo Auctore, Giustiniano vieta di inserire nei Digesta, che devono informarsi alla sistematica del Novus Codex, passi di giuristi che riproducano il testo di costituzioni già inserite nel Novus Codex. Benché, sempre nella c. Deo Auctore siano dati ai commissari pieni poteri di modificare i testi per adeguarli al diritto vigente, durante i lavori di compilazione sono predisposte decine di leggi, quibus maximus antiquarum rerum articulus emendatus et coartatus est omneque ius antiquum supervacua prolixitate liberum enucleatum in nostris insitutionibus et digestis reddidimus. Si tratta delle cosiddette costituzioni ad commodum propositi operis pertinentes che, insieme alle quinquaginta decisiones confluiranno nel codex repetitae praelectionis.

97La predisposizione delle constitutiones ad commodum operis dimostra che ogni qualvolta, durante la rilettura delle opere giurisprudenziali, condotta ponendo il pensiero dei giuristi classici a confronto con il diritto e la prassi attuali, diviene evidente la necessità di formalizzare una norma nuova, non si vuole che questa compaia solo nei Digesta, attraverso i testi modificati, ma si preferisce pubblicare una legge imperiale e poi adeguare a questa il testo giurisprudenziale.

98In altri termini la cancelleria non vuole che nei tribunali le leggi imperiali e i Digesta siano sullo stesso piano e prosegue sulla strada, iniziata nel 529, di ampliare il complesso del diritto legislativo andando a coprire sempre più settori tradizionalmente riservati al diritto giurisprudenziale.

99In questo modo si tende a creare un corpus di leggi tendenzialmente esaustivo ed autosufficiente per la prassi giudiziaria e negoziale, mentre il diritto giurisprudenziale, fondamentale per la formazione del giurista, è solo fonte sussidiaria ad integrazione di eventuali lacune riscontrabili nel diritto legislativo, anche se ormai porta il sigillo del potere imperiale.

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Bibliografia

Archi 1976 = G. G. Archi, Teodosio II e la sua compilazione, Bologna, 1976.

Atzeri 2008 = L. Atzeri, Gesta Senatus Romani de Theodosiano publicando, Berlino, 2008.

Bassanelli Sommariva 1984 = G. Bassanelli Sommariva, C.Th. 9.5 ad legem juliam maiestatis, in BIDR, terza serie vol. XXV-XXVI, 1984.

Bassanelli Sommariva 2002 = G. Bassanelli Sommariva, Lezioni di Storia del diritto romano, Bologna, 2002.

Bassanelli Sommariva 2003 = G. Bassanelli Sommariva, L’uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani, in AARC, XVI Convegno, Napoli, 2003.

De Giovanni 2007 = L. De Giovanni, Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico, Roma, 2007.

Di Maria 2010 = S. Di Maria, La cancelleria imperiale e i giuristi classici : « reverentia antiquitatis » e nuove prospettive nella legislazione giustinianea del Codice, Bologna, 2010.

Giomaro 2011 = A. M. Giomaro, Il codex repetitae praelectionis, Roma, 2011.

Sirks 1996 = A. J. B. Sirks, Summaria antiqua codicis theodosiani. Réédition, avec les gloses publiées dans Codicis Theodosiani fragmenta Taurinensia (éd. P. Krüger), Amsterdam, 1996.

Sirks 2007 = A. J. B. Sirks, The Teodosian Code. A Study, Friedricsdorf, 2007.

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Note

1 Archi 1976.

2 Offrono una completa rassegna bibliografica De Giovanni 2007, in particolare a p. 345 e s. e Sirks 2007. Per gli aggiornamenti rinvio alla rubrica Antiquitas posterior in S.D.H.I. dal 2011.

3 Archi 1976, p. 198.

4 Il testo qui pubblicato riproduce quanto detto a Roma il 1° luglio 2009, con la semplice aggiunta delle note. Poiché il ragionamento è svolto esclusivamente sui testi legislativi di Teodosio II e Giustiniano e non sono discusse opinioni della dottrina, non è parso opportuno inserire frequenti richiami bibliografici specifici.

5 È noto che il codice Vaticanus reginae 886 contiene i libri IX-XVI del teodosiano integro ; i libri VI, VII e VIII sono conservati in buona parte dal manoscritto Parisinus 9643, mentre per i primi cinque libri è necessario fare riferimento quasi esclusivamente al Breviarium essendo pervenuti solo piccoli frammenti del testo integro.

6 Per comodità del lettore, qui di seguito è riprodotto il testo completo della Nov. Th. 1, e così sarà anche per le costituzioni citate in seguito.

Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio Praefecto Praetorio Orientis

Saepe nostra clementia dubitavit, quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus artes et studia nutriuntur, tam pauci rarique extiterint, qui plene iuris civilis scientia ditarentur, et in tanto lucubratio­num tristi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectae doctrinae. Quod ne a quoquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, si copia inmensa librorum, si actionum diversitas difficultasque causarum animis nostris occurrat, si denique moles constitutionim divalium, quae velut sub crassa demersae caligine obscuritatis vallo sui notitiam humanis ingeniis interclusit, verum egimus negotium temporis nostri et discussis tenebris conpendio brevitatis lumen legibus dedimus, electis viris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae, quibus delegata causa civilis officii, purgata interpretatione, retro principum scita vulgavimus, ne iurisperitorum ulterius, severitate mentita dissimulata inscientia, velut ab ipsis adytis expectarentur formidanda responsa, cum liquido pateat, quo pondere donatio deferatur, qua actione petatur hereditatis, quibus verbis stipulatio colligatur, ut certum vel incertum debitum sit exi­gendum. Quae singula prudentium detecta vigiliis in apertum lucemque deducta sunt nominis nostri radiante splendore.

Nec parvum pretium sibi hoc suspicentur esse delatum, quibus divina sensa pectoris nostri mandavimus. Etenim si recte mentis acie futura prospicimus, ad posteros usque devenient labors nostri consortio. Quamobrem detersa nube voluminum, in quibus multorum nihil explicantium aetates adtritae sunt, compendiosam divalium constitutionum scientiam ex divi Constantini temporibus roboramus, nulli post kal. Ian. concessa licentia ad forum et cotidianas advocaziones ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis. Quamquam nulli retro principum aeternitatis sua detracta est, nullius latoris occidit nomen : immo lucis gratia mutati claritudine consultorum augusta nobiscum societate iunguntur. Manet igitur manebitque perpetuo elimata gloria conditorum nec in nostrum titulum demigravit nisi lux sola brevitatis. Et quamvis nostris auspiciis totius operis instauratio deberetur, adtamen magis imperatorium magisque credidimus gloriosum, si fugata invidia perennitatis iure memoria remaneret auctorum. Nobis ad fructum bonae conscientiae satis abundeque sufficiet revelatis legibus inventa maiorum, obscuritatis iniuria vindicasse. His adicimus nulla constitutionem in posterum velut latam in partibus Occidentis aliove loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae perpetuo Augusto Valentiniano posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur. Quod observari necesse est in his etiam, quae per Orientem nobis actoribus promulgantur ; falsitatis nota damnandis, quae ex tempore definit Theodosiano non referuntur in codice, exceptis his, quae habentur apud militum sancta principia vel de titulis publicis expensarum aliarumque rerum gratia quae in regestis diversorum officiorum relata sunt. Longum est memorare, quid in huius consummationem negotii contulerit vigiliis suis Antiochus cuncta sublimis, expraefecto et consule, quid Maximinus vir inlustris, exquaestore nostri palatii, eminens omni genere litterarum, quid Martyrius vir inlustris, comes et quaestor, nostrae clementiae fidus interpres, quid etiam Sperantius Apollodorus Theodorus viri spectabiles, comites sacri nostri consistorii, quid Epigenes vir spectabilis, comes et magister memoriae, quid Procopius vir spectabilis, comes et magister libellorum, iure omnibus veteribus comparandi. Quod restat Florenti parens karissime atque amantissime, inlustris et magnifica auctoritas tua, cui amicum, cui familiare est placere principibus, edictis propositis in omnium populorum, in omnium provinciarum notitiam scita maiestatis augustae nostrae faciat pervenire.

Dat. XV kal. Mart. Constantinopoli D.N. Theodosio A. XVI cons. et qui fuerit Nuntiatus a. 438.

7 Idem (Impp. Theodosius et Valentinianus) AA. Omnes edictales generalesque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae, quas divus Constantinus posterioresque principes ac nos tulimus, indicibus rerum titulis distinguantur, ita ut non solum consulum dierumque supputatione, sed etiam ordine compositionis apparere possint novissimae. Ac si qua earum in plura sit divisa capita, unumquodque eorum, diiunctum a ceteris apto subiciatur titulo et circumcisis ex quaque constitutione ad vim sanctionis non pertinentibus solum ius relinquatur. 1. Quod ut brevitate constrictum claritate luceat, adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et adiciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem, scilicet ut his modis unaquaeque inlustrata constitutio emineat. 2. Erunt contextores huius Theodosiani codicis Antiochus amplissimus adque gloriosissimus praefectorius ac consularis ; Eubulus inlustris ac magnificus comes et quaestor noster ; Maximinus vir inlustris insignibus quaestoriae dignitatis ornatus ; Sperantius, Martyrius, Alypius, Sebastianus, Apollodorus, Theodorus, Eron spectabiles comites consistoriani ; Maximinus, Epigenes, Diodorus, Procopius spectabiles comites et magistri sacrorum scriniorum ; Erotius vir spectabilis ex vicariis iuris doctor ; Neoterius vir spectabilis ex [....] 3. Quorum si quis aut humano praepeditus casu aut aliqua rei publicae detentus sollicitudine ab iniuncto fuerit abstractus negotio, alius in locum eius, si ita fuerit visum, nostro substituetur arbitrio ; ut absolutionem codicis in omnibus negotiis iudiciisque valituri nullumque extra se novellae constitutioni locum relicturi, nisi quae post editionem huius fuerit promulgata, nullum possit inhibere obstaculum.

Dat. XIII kal. Ian. Constantinopoli DD. NN. Theodosius A. XV et Valentinianus IIII A. conss. a. 435. L’inscriptio incompleta impedisce di sapere se anche questa legge è indirizzata al senato o, invece, a un funzionario imperiale: ad esempio al presidente della commissione rinnovata.

8 CTh. 1.1.5 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum

Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas. Et primum tituli, que negotiorum sunt certa vocabula, separandi ita sunt, ut, si capitulis diversis expressis ad plures titulos constitutio una pertineat, quod ubique aptum est, collocetur ; dein, quod in utramque dici partem faciet varietas, lectionum probetur ordine non solum reputatis consulibus et tempore quaesito imperii, sed ipsius etiam compositione operis validiora esse, quae sunt posteriora, monstrante ; post haec, ut constitutionum ipsa etiam verba, quae ad rem pertinent, reserventur, praetermissis illis, quae sanciendae rei non ex ipsa necessitate adiuncta sunt. Sed cum simplicius iustiusque sit praetermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc quidem codicem et priores diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura. Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit. Ad tanti consummationem operis et contexendos codices - quorum primus omni generalium constitutionum diversitate collecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat, praetermissa inanem verborum copiam recusabit, alter omni iuris diversitate exclusa magisterium vitae suscipiet - deligendi viri sunt singularis fidei, limatioris ingenii ; qui, cum primum codicem nostrae scientiae et publicae auctoritati obtulerint, adgredientur alium, donec dignus editione fuerit, pertractandum. Electos vestra amplitudo cognoscat : Antiochum virum illustrem, exquaestore et praefectum elegimus, Antiochum virum illustrem quaestorem sacri palatii, Theodorum virum spectabilem comitem et magistrum memoriae, Eudicium et Eusebium viros spectabiles magistros scriniorum, Iohannem virum spectabilem ex comite nostri sacrarii, Comazontem atque Eubulum viros spectabiles ex magistris scriniorum et Apellem virum disertissimum scholasticum. Hos a nostra perennitate electos eruditissimum quemque adhibituros esse confidimus, ut communi studio vitae ratione deprehensa iura excludantur fallacia. In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. Missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reservata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter.

Dat. VII kal. April. Constantinopoli Florentio et Dionysio conss. a. 429.

9 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum

Quae ex relationibus vel suggestionibus iudicantium per consultationem in commune florentissimorum sacri nostri palatii procerum auditorium introducto negotio statuimus vel quibuslibet corporibus aut legatis aut provinciae vel civitati vel curiae donavimus, nec generalia iura sint, sed leges fiant his dumtaxat negotiis atque personis, pro quibus fuerint promulgata, nec ab aliquo retractentur : notam infamiae subituro eo, qui vel astute ea interpretari voluerit vel impetrato impugnare rescripto, nec habituro fructum per subreptionem eliciti : et iudices, si dissimulaverint vel ulterius litigantem audierint vel aliquid allegandum admiserint vel sub quodam ambiguitatis colore ad nos rettulerint, triginta librarum auri condemnatione plectendi sunt.

D. VIII id. Nov. Ravennae Theodosio XII et Valentiniano II AA. conss. a. 426.

10 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum

Leges ut generales ab omnibus aequabiliter in posterum observentur, quae vel missa ad venerabilem coetum oratione conduntur vel inserto edicti vocabulo nuncupantur, sive eas nobis spontaneus motus ingesserit sive precatio vel relatio vel lis mota legis occasionem postulaverit. Nam satis est edicti eas nuncupatione censeri vel per omnes populos iudicum programmate divulgari vel expressius contineri, quod principes censuerunt ea, quae in certis negotiis statuta sunt similium quoque causarum fata componere. 1. Sed et si generalis lex vocata est vel ad omnes iussa est pertinere, vim obtineat edicti ; interlocutionibus, quas in uno negotio iudicantes protulimus vel postea proferemus, non in commune praeiudicantibus, nec his, quae specialiter quibusdam concessa sunt civitatibus vel provinciis vel corporibus, ad generalitatis observantiam pertinentibus.

D. VIII id. Nov. Ravennae Theodosio XII et Valentiniano II AA. conss. a. 426.

11 Il primo titolo del primo libro del codex theodosianus, sede naturale di queste leggi ci è noto attraverso il Breviarium che conserva quattro costituzioni : due di Costantino, a cui seguono due leggi del regno di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, una occidentale, l’altra orientale, rispettivamente datate al 391 e 393.

Come già accennato i manoscritti Ambrosianus C 29 e Taurinensis a II, 2 testimoniano che i compilatori del Breviarium hanno tralasciato almeno le due costituzioni di Teodosio II sopra esaminate. Poiché la parte leggibile del manoscritto inizia a circa metà del testo di C.Th. 1.1.5 e la c. 6 non è contrassegnata da un numero progressivo, come invece le prime leggi del titolo successivo, è impossibile per noi stabilire quante costituzioni formassero il primo titolo e quindi non abbiamo alcun elemento per escludere la presenza della legge Ravennate del 426. Anche il secondo titolo « de diversis rescriptis » ci è noto quasi esclusivamente per quanto conservato nel Breviarium : il manoscritto Taurinensis, infatti, si ferma a metà della terza costituzione e le ultime due, c. 11 e 12, assenti nel Breviarium, tràdite da un manoscritto edito per la prima volta da Cuiacio, sono rispettivamente databili al 398 ed al 413. Quindi, anche in questo caso non abbiamo argomenti per escludere che uno o più capita della legge ravennate, utilizzati dai compilatori giustinianei, fossero inseriti in questo titolo.

12 È noto che i testi delle leggi inserite nel codice giustinianeo sono stati molto spesso modificati : per quanto riguarda il primo titolo del primo libro del codex theodosianus, a cui corrisponde il titolo 1.14 del codex repetitae praelectionis, possiamo notare che i compilatori giustinianei tralasciano due delle quattro leggi conservate nel Breviarium (c. 1.1.3 e 4), oltre alle due relative al codex tehodosianus (c. 1.1.5 e 6), e spostano in altri titoli le prime due, operando modifiche testuali. La prima costituzione è collocata nel titolo de diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus (C.J. 1.23.4) dopo averne radicalmente mutato il significato sostituendo l’espressione edicta sive constitutiones con beneficia personalia. 

Imp. Constantinus A. ad Lusitanos. Si qua posthac (edicta sive constitutiones) beneficia personalia sine die et consule fuerint deprehensae, auctoritate careant. Dat. VII kal. Aug. Savariae Probiano et Iuliano conss. a. 322.

La seconda è collocata nel titolo de iuris et facti ignorantie (C.J. 1.18.12) ed il testo è modificato, sia pure in modo meno significativo, sostituendo l’espressione perpensae serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones con la più sintetica constitutiones principum.

Impp. Valentinianus et Theodosius AA. Flaviano p.p. Illyrici et Italiae.

(Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones) Constitutiones principum nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus.

Dat. VI kal. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho conss a. 391.

In fine i compilatori giustinianei aprono il titolo 1.14 de legibus et constitutionibus principum et edictis rendendo costituzione autonoma la frase inter aequitatem iusque interpositam interpretationem, nobis solis et oporteat et liceat inspicere che chiude, nel teodosiano, la terza legge del titolo secondo del libro primo, mantenendo invariate l’inscriptio e la subscriptio.

C.Th. 1.2.3 Idem <Imp. Constantinus> A. Septimio Basso p.u.

Ubi rigorem iuris placare aut lenire specialiter exoramur, id observetur, ut rescribta ante edictum propositum impetrata suam habeant firmitatem, nec rescribto posteriore derogetur priori. Quae vero postea sunt elicita, nullum robur habeant, nisi consentanea sint legibus publicis ;[maxime cum inter aequitatem iusque interpositam interpretationem, nobis solis et oporteat et liceat inspicere]. Dat. III non. Decembr. Sabino et Rufino conss. a. 316.

13 Si quis posthac per Aegyptum intra duodecimum cubitum fluminis Nili ulla fluenta de propriis ac vetustis usibus praeter fas praeterque morem antiquitatis usurpaverit, flammis eo loco consumatur, in quo vetustatis reverentiam et propemodum ipsius imperii adpetierit securitatem : consciis et consortibus eius Oasenae deportationi constringendis, ita ut numquam supplicandi eis vel recipiendi civitatem vel dignitatem vel substantiam licentia tribuatur.

La subscriptio : Dat. Kal. Oct. Constantinopoli, attesta che i compilatrori hanno utilizzato l’originale custodito negli archivi della cancelleria.

14 c. 1 : Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum p.p.

Exceptis senatoribus atque honoratis, sed et his, qui provincias administrant, veteranis etiam, qui sub armis militia functi sunt, et decurionibus ceteris omnibus per Picenum atque Flaminiam nec non etiam Apuliam et Calabriam, Brittios et Lucaniam atque Samnium habendi equi vel equae copiam praeclusam esse sancimus. Ii vero, qui minime animos ab huius modi usurpatione deflectunt, abactorum supplicio teneantur.

Dat. prid. kal. Octob. Altino Divo Ioviano et Varroniano conss. a. 365.

c. 2 Idem (Impp. Valentinianus et Valens) AA. ad Buleforum consularem Campaniae

Ut omnes latronum conatus debilitati conquiescant, pastoribus rei nostrae, id est lanigerarum ovium pecudumque custodibus, nec non etiam procuratoribus et actoribus senatorum habendi equini pecoris licentiam denegamus, sub hac videlicet interminatione, ut ii, qui nostrae mansuetudinis statuta temptaverint violare, abactorum supplicia tolerare cogantur.

Dat. III non. Octob. Altino Divo Ioviano et Varroniano conss. a. 364.

c. 3 : Idem (Impp. Valentinianus et Valens) AA. Rufino p.p.

Cum omnifariam urbicarias regiones ab omni crimine et adsiduis abactorum rapinis quietas esse cuperemus, eo usque intentio nostra prospexit, ut istis in locis equo vehi his tantummodo liceret, quos ab huius modi sceleris suspicione locus aut dignitas vindicavit. Sed postea sanximus, ut suarii equis quidem uterentur, verum ad periculum suum pertinere cognoscerent, si quid in his regionibus sceleris esset admissum. Nunc quia advertimus, a suariis, qui propriis officiis occupantur, hanc necessitatem alienam esse debere, excellentia tua ita his sedendorum equorum potestatem datam esse cognoscat, ut nullo prioris sanctionis timore teneantur per ea sane loca, quae neque abactoribus neque aliis criminationibus infamata sunt.

Dat. XI kal. Iul. Mediolano Valentiniano et Valente AA. conss. a. 365.

c. 4 : IDEM < Impp. Valentinianus et Valens AA. > AA. ad Valentinum consularem Piceni

Palatini utendorum equorum per Picenum ad itinerum necessitatem habeant facultatem.

Dat. XVII kal. Ian. Mediolano Valentiniano et Valente AA. conss. a. 365.

c. 5 : Impp. Arcadius et Honorius AA. Benigno vicarius urbis Romae

Pastores Valeriae provinciae vel Piceni uti equinis animalibus non iubemus. Alioquin, si interdictus usus animalium vindicetur, conscios usurpationis huius seu dominos vel procuratores relegationis poena retinebit.

Dat. kal. Decemb. Mediolano Theodoro cons. a. 399.

15 Alle corporazioni è dedicata la più gran parte del libro quattordicesimo.

16 Vedi ad esempio i titoli C.Th. 14.2 De privilegiis corporatorum urbis Romae ; 14.6 De calcis coctoribus urbis Romae et Constantinopolitanae ; 14.9 De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae ; 14.13 De iure Italico urbis Constantinopolitanae ; 14.14 De campo Martio urbis Romae ; 14.15 De canone frumentario urbis Romae ; 14.21 De nautis tiberinis ; 14.22 De saccariis portus Romae. Mentre gli ultimi tre titoli sono dedicati ad altre grandi città dell’impero : 14.25 De frumento Carthaginiensi ; 14.26 De frumento Alexandrino ; 14. 27 De Alexandrinae plebis primatibus.

17 Come è noto, nessuna legge occidentale posteriore al 432 compare al codex theodosianus nella parte a noi nota, e sempre al 432 è datata C.J. 12. 16. 3, ultima legge occidentale presente nel codex repetitae praelectionis, quale pervenutoci.

18 Il testo completo è stato riprodotto in nota 8.

19 Se si accetta questa ipotesi risulta comprensibile che nella seduta del senato romano in cui fu presentato il codice, sia stata letta solo la legge del 429 non quella del 435. Sui numerosi problemi, non ultimo quello della datazione, sollevati dal verbale della seduta, vedi Atzeri 2008, alle pp.129 e ss.

20 Il testo completo della legge è riprodotto in nota 7.

21 Il testo completo della Novella è riprodotto in nota 6.

22 Conferma a questa ipotesi si potrebbe trovare nell’accenno alle novellae constitutiones che si legge in fine di C.Th. 1.1.6 : ut absolutioninem codicis in omnibus negotiis iudiciisque valituri nullumque extra se novellae constitutioni locum relicturi, nisi quae post edizione huius fuerit promulgata, nullum possit inhibere obstaculum, se lo si riferisce alle leggi date successivamente a questa data e prima del completamento del codice.

23 Nell’elenco inserito in C.Th. 1.1.5 sono precisate le funzioni ricoperte da ciascun commissario; vedi il testo sopra in n.8.

24 Questo punto, brevemente accennato in Bassanelli Sommariva 1984, p. 95 e s., è trattato in Bassanelli Sommariva 2002 a p. 233.

25 La consultazione della minuziosa tabella II in Giomaro 2011, p. 327-499 consente di verificare quanti titoli, specialmente in materia privatistiche, siano composti esclusivamente, o quasi, da materiale proveniente di codici dioclezianei.

26 Il discorso muta in modo radicale se si immagina che il codex magisterium vitae procedesse secondo un discorso continuo in cui i materiali confluiti perdessero la loro identità. Ma questo modello, che sarà realizzato da Giustiniano nelle Institutiones, appare fondamentalmente estraneo alla cultura dell’epoca di Teodosio, quale traspare dalle leggi programmatiche del 429 e del 435, nonché dalla Novella 1.

27 La legislazione relativa occuperà interi libri del codice e, come è noto, per questa ampia parte della compilazione i commissari teodosiani non potevano avvalersi di un modello sistematico classico.

28 L’edizione Mommsen del codice teodosiano contiene almeno 1.400 costituzioni datate dal 380 in poi, su un totale di poco più di 2.500. Sono numeri largamente approssimativi, visto che il codice ci è giunto gravemente incompleto, ma comunque significativi.

29 Archi, a conclusione dell’approfondito studio sul codex theodosianus condotto con particolare attenzione alla struttura sistematica, notava che « nel dare un volto attraverso lo schema ordinatorio dell’opera alla nuova realtà di uno stato territoriale organizzato in maniera fortemente centralizzata e assolutamente gerarchica, i compiltori del Teodosiano hanno ritenuto di poter salvare quanto era ancora possibile salvare di una ben diversa concezione » Archi 1976, p.197 e s.

30 Sull’importanza delle rubriche quali mezzo di comunicazione utilizzato dai commissari teodosiani, rinvio a Bassanelli Sommariva 2003, a p. 197 e s.

31 I compilatori giustinianei inseriscono nel codice solo quest’ultima legge integrandone il testo con apporti tratti dalla c. 6, ma la collocano in sede completamente diversa nel titotolo De Episcopali audienta et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent.

32 Delle circa trecentottantotto costituzioni presenti nel Breviarium solo circa duecentoventotto sono inserite nel codex repetitae praelectionis. Spesso accade che, fra due costituzioni segnalate come simili, i compilatori del Breviarium ne salvino una, i giustinianei l’altra, per fare un esempio C.Th. 9.7 .6 diretta al vicario di Roma ed esposta nel foro Traiano il 6 agosto 390, nel manoscritto Vaticanus reginae 886 è corredata dall’annotazione : simile tertia de sodomitis, è conservata nel Breviarium, mentre i commissari giustinianei la tralasciano ed inseriscono la c. 3, diretta da Costanzo ad populum nel 432, sotto la corrispondente rubrica ad legem Iuliam de adulteriis et de strupro (C.J. 9.9.30), senza modifiche testuali.

33 Il testo della legge è riprodotto in apertura di manoscritti del codex repetitae praelectionis insieme alla successiva c. Summa rei publicae e quindi ci è pervenuto il testo integrale, qui di seguito riprodotto solo per la parte che interessa. 

pr. Haec, quae necessario corrigenda esse multis retro principibus visa sunt, interea tamen nullus eorum hoc ad effectum ducere ausus est, in praesenti rebus donare communibus auxilio dei omnipotentis censuimus et prolixitatem litium amputare, multitudine quidem constitutionum, quae tribus codicibus Gregoriano et Hermogeniano atque Theodosiano continebantur, illarum etiam, quae post eosdem codices a Theodosio divinae recordationis aliisque post eum retro principibus, a nostra etiam clementia positae sunt, resecanda, uno autem codice sub felici nostri nominis vocabulo componendo, in quem colligi tam memoratorum trium codicum quam novellas post eos positas constitutiones oportet[……].

2. Quibus specialiter permisimus resecatis eam supervacuis, quantum ad legum solidatatem pertinet, praefationibus quam similibus et contrariis, praeterquam si iuris aliqua divisione adiuventur, illis etiam, quae in desuetudinem abierunt, certas et brevi sermone conscriptas ex isdem tribus codicibus, novellis etiam constitutionibus leges componere et congruis subdere titulis, adicientes quidem et detrahentes, immo et mutantes verba earum, ubi hoc rei commoditas exigebat, colligentes vero in unam sanctionem, quae in variis constitutionibus dispersa sunt, et sensum earum clariorem efficientes, ita tamen, ut ordo temporum earundem constitutionum non solum ex adiectis diebus et consulibus, sed etiam ex ipsa compositione earum clarescat, primis quidem in primo loco, posterioribus vero in secundo ponendis et, si quae earum sine die et consule in veteribus codicibus ven in his, in quibus novellae constitutiones receptae sunt, inveniantur, ita his ponendis nullaque dubietate super generali earum robore ex hoc orienda, sicut et illas vim generalis constitutionis obtinere palam est, quae ad certas personas rescriptae vel per pragmaticam ab initio datae eidem novo codici propter utilitatem sanctionis inditae fuerint. Haec igitur ad vestram notitiam ferre properavimus, ut sciatis, quanta nos diurna super rerum communium utilitate cura sollicitat, studentes certas et indubitatas et in unum codicem collectas esse de cetero constitutiones, ut ex eo tantummodo nostro felici nomine nuncupando codice recitatio constitutionum in omnibus ad citiores litium decisiones fiat iudiciis.

34 Come già accennato in nota 17 nel codex repetitae praelectionis, come a noi noto, non sono presenti leggi occidentali successive al 432.

35 Di recente A.J.B. Sirks ha ripubblicato il manoscritto, per questa parte, in Sirks 1996.

36 Si tratta di dati noti ed ampiamente studiati. Per un quadro critico della dottrina rinvio a Giomaro 2011, p. 68 e s. Da ultimo vedi anche Di Maria 2010.

37 CJ. 6.41.1. Imp. Iustinianus A. Menae p.p.

Supervacuam observationem veterum legum, per quam voluntates testatorum ad effectum duci impediebantur, amputamus praecipientes nullum valere, dicendo poenae nomine quaedam esse relicta vel adempta in supremis testantium voluntatibus, ea infirmare, sed licere testanti pro implenda sua voluntate vel pecunias dari praecipere vel aliam pecuniariam poenam inferre quibus voluerit, tam in adimendis hereditatibus vel legatis vel fideicommissis vel libertatibus, quam in praecipiendo ad alias personas ea transferri ab eo, cui relicta ab initio sunt, vel aliquid aliis ab eo dari, si minus dispositionibus suis heres vel legatarius vel libertate donatus paruerit. 1. Quod si aliquid facere vel legibus interdictum vel alias probrosum vel etiam impossibile iussus aliquis eorum fuerit, tunc sine ullo damno etiam neglecto testatoris praecepto servabitur.

D. kal. (Ian.) Iun. Constantinopoli dn. Iustiniano A. p.p. II cons. a.528.

38 CJ. 7.3.1 Imp. Iustinianus A. Menae p.p.

Servorum libertates in testamento relictas tam directas quam fideicommissarias ad exemplum inter vivos libertatum indistincte valere censemus, lege Fufia Caninia de cetero cessante nec impediente testantium pro suis servis clementes dispositiones effectui mancipari.

D. kal. Iun. Constantinopoli dn. Iustiniano A. p.p. II cons. a.528

39 Vedi Giomaro 2011, Tabella II già ricordata.

40 C.J. 5.15.1 Impp. Severus et Antoninus AA. Dionysiae

Dotem numeratio, non scriptura dotalis instrumenti facit: et ideo non ignoras ita demum ad petitionem dotis admitti te posse, si dotem a te re ipsa datam probatura es.

D. XIII kal. Aug. Cilone et Libone conss. a.204.

C.J. 5.15.3 Imp. Iustinianus A. Menae p.p.

In dotibus, quas datas esse dotalibus instrumentis conscribi moris est, cum adhuc nulla datio, sed pollicitatio tantum subsecuta sit, liceat non numeratae pecuniae exceptionem opponere non solum marito contra uxorem vel heredes eius morte mulieris vel repudio dissoluto matrimonio, sed etiam heredibus mariti, cuius morte dissolutum est matrimonium, socero etiam vel eius heredibus, si cum filio suo dotem suscepisse dotalibus instrumentis scriptum sit, omnique personae, quam dotem suscepisse una cum marito conscribitur, et eius similiter heredibus, ita tamen, ut intra annum tantum continuum a morte mariti vel mulieris vel missione repudii computandum ea licentia detur.

D. kal. Iun. Constantinopoli Iustiniano A. II Cons. a.528.

41 Ne sono stati offerti alcuni esempi nella nota 11.

42 Si tratta della frase conclusiva delle legge 

:[] sed et si quae earundem constitutionum detractis vel additis vel permutatis certis verbis, quod et ipsum praefatis excellentissimis viris specialiter permisimus, compositae sunt, nulli concedimus ex librix veteris iuris interpretatorum aliter eas abentes recitare, sed solam iuris interpretatoris sententiam commendare, ut tunc teneat, cum minime adversetur eiusdem nostri codicis constitutionibus.

43 Ad esse può essere aggiunta C.J. 7.45.14, indirizzata Demosthene pp., in cui sono citate le Quaestiones di Papiniano, se si accetta la datazione III kal. nov. 529 proposta da Krueger. Egli osserva che non risultano costituzioni inviate a Demostene prefetto del pretorio dopo quella data, che costituisce anche un termine a quo, essendo la c.13, che precede nel titolo, datata al medesimo giorno.

44 Cum antiquioribus legibus et praecipue in Quaestionibus Iulii Pauli invenimus filios familias paternam hereditatem deliberantes posse et in suam posteritatem hanc transmittere, et aliis quibusdam adiectis, quae in huiusmodi persona praecipua sunt: eam deliberationem et in omnes successores sive cognatos sive extraneos duximus esse protelandam. 1. Ideoque sancimus : si quis vel ex testamento vel ab intestato vocatus deliberationem meruerit vel hoc quidem non fecerit, non tamen successioni renuntiaverit, ut ex hac causa deliberare videatur, sed nec aliquid gesserit, quod aditionem vel pro herede gestionem inducit, praedictum arbitrium in successionem suam transmittat, ita tamen, ut unius anni spatiis eadem transmissio fuerit conclusa. 2. Et si quidem is, qui sciens hereditatem sibi esse vel ab intestato vel ex testamento delatam deliberatione minime petita intra annale tempus decesserit, hoc ius ad suam successionem intra annale tempus extendat. 3. Si enim ipse, postquam testamentum fuerit insinuatum, vel ab intestato vel ex testamento vel aliter ei cognitum sit heredem eum vocatum fuisse, annali tempore translapso nihil fecerit, ex quo vel adeundam vel renuntiandam hereditatem manifestaverit, is cum successione sua ab huiusmodi beneficio excludatur. 4. Sin autem instante annali tempore decesserit, reliquum tempus pro adeunda hereditate suis successoribus sine aliqua dubietate relinquat, quo completo nec heredibus eius alius regressus in hereditatem habendam servabitur.

45 Cum acutissimi ingenii vir et merito ante alios excellens Papinianus in suis statuit responsis, si quis filium suum heredem instituit et restitutionis post mortem oneri subegit, non aliter hoc videri disposuisse, nisi cum filius eius sine subole vitam reliquerit : nos huiusmodi sensum merito mirati plenissimum ei donamus eventum, ut, si quis haec disposuerit, non tantum filium heredem instituens , sed etiam filiam, vel ab initio nepotem vel neptem, pronepotem vel proneptem vel aliam deinceps posteritatem, et eam restitutionis post obitum gravamini subiugaverit, non aliter hoc sensisse videatur, nisi hi qui restitutione onerati s unt sine filiis vel filiabus vel nepotibus vel pronepotibus fuerint defuncti, ne videatur testator alienas successiones propriis anteponere.

46 Dopo la pubblicazione del codex theodosianus la cancelleria di Costantinopoli segue la prassi costante di inviare in copia all’ufficio del prefetto del pretorio le leges a cui si vuole riconoscere valore generale.

47 Ricordiamo, ancora una volta che i titoli 3 e 4 del libro primo ci sono noti solo tramite il Breviarium, quindi non possiamo sapere se nel codex theodosianus che pure contiene la rubrica ad senatum consultum Claudianum ci fosse o no un titolo de senatus consultis parallelo a C.J. 1.16, composto per la verità da un’unica costituzione rivolta da Teodosio I al senato datata al 384, non altrimenti nota.

48 È noto che il Pap. Oxy. 1814 conserva la parte iniziale di un indice di quello che è stato identificato come il Novus Codex ; l’elenco dei titoli (da cui mancano C.J. 1.12 e 13, quindi il titolo De auctoritate prudentium porta il numero 15, anziché 17) si arresta al titolo de iuris et facti ignorantia, perciò il tema dei rescritti doveva seguire come nel codex repetitae praelectionis.

49 Tradizionalmente l’attenzione è tutta accentrata su Triboniano e certamente lui fu l’organizzatore, la mente operativa, ma non è affatto da escludere che si sia avvalso delle specifiche competenze di Teofilo, espertissimo conoscitore delle opere giurisprudenziali su cui era basato il suo insegnamento, e di Costantino, ottimo conoscitore degli uffici e degli archivi della cancelleria.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Gisella Bassanelli Sommariva, «Il codice teodosiano ed il codice giustinianeo posti a confronto»Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [Online], 125-2 | 2013, online dal 19 décembre 2013, consultato il 29 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/1895; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.1895

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