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Expropriations et confiscations en Italie et dans les provinces : la colonisation sous la République et l’Empire

Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni

Lorenzo Gagliardi

Abstracts

The study examines the juridical consequences of the expropriation of lands from indigenous peoples at the establishment of Roman colonies. After examination of the main gromatic sources, the author concludes that two principal solutions existed. According to the first, once dispossessed, indigenous peoples would lose their political autonomy, would have their lands returned to them on an individual basis and would be under the power of the colonial magistrates, to whom they would pay local taxes as individuals (incolae). In the second, they would retain their community as a political entity (res publica) and their independent jurisdiction while still being taxpayers to the colony, and would collectively have land of a lower quality than what they had been dispossessed returned to them.

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Full text

Gli indigeni e le loro terre nelle colonie

  • 1 Alcune delle questioni qui esaminate, soprattutto circa circa le regole di fondazione delle coloni (...)
  • 2 In questo studio mi occupo di determinare come fossero disciplinati, a seguito delle espropriazion (...)
  • 3 Vd. su questo tema la bibliografia di riferimento da me richiamata in Gagliardi 2006a, p. 16, n. 3 (...)
  • 4 Sui rapporti tra Romani e indigeni nelle colonie vd. specificamente Gagliardi 2006a, I, p. 160 s.  (...)

1La fondazione delle colonie1 romane2 si fondava su operazioni di limitazione e di divisione del territorio3. Le difficoltà maggiori, al fine del compimento delle necessarie operazioni gromatiche, nascevano quando una colonia sorgeva su un territorio nel quale già esisteva un centro abitato da indigeni, i quali occupassero le terre sulle quali Roma intendeva fondare la nuova comunità4. E questo per due ordini di motivi.

2Innanzitutto per la ragione che il territorio doveva essere sgombro, affinché l’area interessata potesse essere oggetto di parcellizzazione. In secondo luogo, perché la fondazione delle colonie avveniva appositamente per distribuire le terre ai coloni (nell’impero, principalmente i veterani), sicché evidentemente, ancora una volta, le terre dovevano essere liberate dai precedenti occupanti.

  • 5 Vd. Hyg. Grom. const. limit., Th. 142.20-143.2 (= Lach. 178.10-13) : Multis ergo generibus limitum (...)

3D’altronde, nella gran parte dei casi, e soprattutto a partire dal secondo secolo a.C., si usò fondare le colonie non in territori disabitati, bensì proprio in territori su cui già consistesse un precedente insediamento abitativo, al fine di sfruttare la messa a coltura delle terre già compiuta dalle popolazioni indigene, o, comunque sia, della comunità già stanziatasi in loco5.

  • 6 Per un panorama su di esse, Gagliardi 2011.

4Da tutto ciò si comprende che la fondazione di una colonia aveva come punto di partenza quello dell’espropriazione delle terre degli indigeni. Una volta che gli indigeni fossero stati espropriati, occorreva poi che ai membri di quella collettività si trovasse una sistemazione fisica e che a essa si attribuissero connotati giuridici. Potevano a quel punto verificarsi diverse possibilità6.

  • 7 L’unica fonte che riferisce notizia di ciò, Sic. Flacc. cond. agr., Th. 125.14-17, attribuisce tal (...)
  • 8 Questa soluzione era eccezionale. Come esempio, possiamo ricordare che Tacito racconta che in occa (...)
  • 9 Posso richiamare tre esempi a tal riguardo. In primo luogo, Livio riporta che, quando nel 338 a.C. (...)
  • 10 Ometto di considerare qui la disciplina relativa agli adtributi, che riguardò tra il primo secolo (...)

5Poteva accadere che i membri della collettività indigena venissero semplicemente tutti espulsi dall’area della colonia, costretti a trasferirsi altrove ; quando accadeva ciò, in casi eccezionali e particolari, probabilmente rari, su cui le fonti antiche non permettono informazioni circostanziate, era possibile che taluni dei vecchi proprietari espropriati ricevessero un indennizzo pecuniario7. In alternativa, come seconda soluzione fattuale, i Romani potevano mantenere gli indigeni all’interno della colonia, ma in stato di asservimento ai coloni8. Ancora, per la verità piuttosto raramente, gli indigeni potevano essere elevati allo status di cives Romani e così erano inclusi tra i coloni stessi e venivano ammessi a godere dei benefici economici che ciò comportava, inclusa l’assegnazione di un appezzamento di terra in proprietà quiritaria9. Le prime due eventualità ora sommariamente accennate portavano normalmente a situazioni di massimo svantaggio per gli indigeni. La terza conduceva invece, nel corso del tempo, alla loro perfetta assimilazione con i dominatori10.

6Esisteva poi una quarta possibilità intermedia : che gli indigeni continuassero a risiedere, con l’autorizzazione dei Romani, entro i confini della colonia, nello status personale di libertà e mantenendo la loro propria cittadinanza.

7Questa soluzione giuridica era quella più frequente ed è anche quella che offre i più interessanti spunti di riflessione circa la disciplina giuridica escogitata dai Romani per regolare i loro rapporti con gli indigeni all’interno delle colonie. Come presto si vedrà, essa contemplava a mio avviso due varianti distinte tra loro : la variante degli incolae e quella delle res publicae di peregrini. All’esame complessivo di questa soluzione giuridica (nelle sue due varianti) dedicherò le riflessioni seguenti.

  • 11 Essa in molti casi considera in modo comparato le colonie e i municipi. Senza sviluppare a mia vol (...)

8Sulla base di quali presupposti giuridici a essa fosse dato luogo ci informa, a partire dall’età imperiale, principalmente la letteratura gromatica11. Possiamo prendere le mosse da un passo dell’opera De condicionibus agrorum di Siculo Flacco, che mostra bene come, almeno nel secondo secolo d.C., la fondazione delle colonie fosse vista in stretta relazione proprio con le guerre di conquista, con il fine principale della distribuzione delle terre ai veterani, in seguito all’espropriazione compiuta in danno degli abitanti indigeni. Si considerino le seguenti affermazioni :

  • 12 Sic. Flacc. cond. agr., Th. 119.7-13 (= Lach. 155.3-8). Riporto il passo secondo l’edizione Thulin (...)

210. Causam autem dividendorum agrorum bella fecerunt. 211. Captus enim ager ex hoste victori militi veteranoque [est] assignatus hostibus pulsis aequalis in modo manipuli datus est. 212. Nec tamen omnibus personis victis ablati sunt agri; nam quorundam dignitas aut gratia aut amicitia victorem ducem movit, ut ei<s> concederet agros suos12.

9Le parole centrali di questo passo sono quelle dell’espressione hostibus pulsis : i nemici venivano cacciati dalle terre all’atto della fondazione della colonia.

10Ma che ne era di loro, dopo che erano stati espropriati ? Il passo fornisce sul punto un’informazione superficiale e appena accennata : dice che non tutti i nemici restavano privi delle loro terre. Ad alcuni individui, in virtù della loro dignità o di legami particolarmente saldi con i colonizzatori, venivano restituite proprio quelle terre, site all’interno della colonia, che erano state originariamente di loro proprietà.

11A seguito delle espropriazioni, avvenivano dunque alcune restituzioni di terre a vantaggio degli indigeni entro le colonie. È questo un punto che dobbiamo approfondire. Troviamo una trattazione più estesa a tale proposito in un successivo passaggio della stessa opera, che chiarisce che esistevano in verità diversi schemi in base ai quali i Romani attuavano le restituzioni agli indigeni. Potevano darsi, in particolare, restituzioni a titolo individuale, ma anche restituzioni a titolo collettivo.

12Scrive ancora Siculo Flacco:

  • 13 Sic. Flacc. cond. agr., Th. 128.19-129.10 (= Lach. 164.3-24).

293. Illud vero quod compertum est, pluribus municipiis ita fines datos, ut cum pulsi essent populi, et deducerentur coloni[ae] in unam aliquam electam civitatem, multis, ut supra et saepe commemoravimus, erepta sunt territoria, et divisi sunt complurium municipiorum agri, et una limitatione comprehensa sunt: facta est pertica omnis, id est omnium territoriorum, coloniae eius in quae coloni[a] deducti sunt. 294. Ergo fit ut plura territoria confusa unam faciem limitationis accipiant. 295. Aliquibus vero auctores divisionis reliquerunt aliquid agri, id est quibus abstulerunt, quatenus haberent iuris dictionem: aliquos intra muros cohibuerunt. 296. Itaque, ut frequenter iam nimis diximus, leges datae coloniis municipiisque intuendae erunt, nam et compluribus locis certos dederunt fines, intra quos iuris dictionem habere deberent. 297. Cum non potuerit universus ager in assignationem cadere propter aut asperitatem locorum aut praerupta montium, quamvis excederent fines lege datos, tamen, quoniam vacabant, concessi sunt his quorum finibus sumpti erant, nec tamen iuris dictio concessa est. 298. Saepe etiam r(ei) p(ublicae) ager donatus est. 299. Si quando tamen, ut supra diximus, quaestio de his moveatur, leges coloniarum ac municipiorum respiciendae erunt13.

  • 14 Sul concetto di pertica, Chouquer – Favory 2001, p. 113 ; Castillo Pascual 1997, part. p. 182.

13Leggiamo che talora a una colonia veniva attribuito un territorio molto vasto, composto da varie regioni, che in precedenza erano appartenute a diversi popoli, i quali erano stati tutti cacciati, per consentire ai coloni di stabilirsi. Non era dubbio, nondimeno, che ci si trovasse di fronte al caso di una singola colonia : dal punto di vista gromatico, un’unica pertica (frase 293)14.

14Ebbene, in tali circostanze potevano trovare spazio due soluzioni nettamente distinte per le restituzioni di terre agli indigeni.

  • 15 Come è stato detto nella frase 293.

15La prima (295) era che gli auctores divisionis decidessero di lasciare un po’ di terra (aliquid agri) ad alcuni popoli (a cui avevano tolto le terre, quibus abstulerunt), affinchè, su di essa, potessero mantenere ed esercitare la propria giurisdizione (quatenus haberent iuris dictionem). Ecco quindi che quei popoli che erano stati pulsi15 erano autorizzati a ritornare sulle loro terre, da cui erano stati cacciati. In alcuni casi, essi venivano lasciati nei loro centri semi-urbani, oppida, venivano formalmente chiusi al loro interno, perdevano la giurisdizione sulla campagna circostante che era attribuita alla colonia, ma – mi sembra giusto dedurre – la mantenevano all’interno dell’oppidum.

  • 16 Si tratta di precisazione che si trova più volte ripetuta nei gromatici. Cfr. Hyg. cond. agr., fra (...)

16Siculo Flacco precisa poi16 che era tuttavia opportuno esaminare in ogni caso attentamente le leggi istitutive delle colonie, perché non sempre la popolazione che aveva riottenuto le sue terre, riceveva anche la giurisdizione su di esse (296). Poteva infatti accadere in numerosi luoghi (ed era questa la seconda soluzione) che alla colonia si attribuissero confini certi, entro i quali i magistrati della nuova entità romana avessero (interamente) la giurisdizione (ancora, 296). In questi casi, anche quando non tutta la terra contenuta entro i confini fosse stata divisa e assegnata ai cives a causa dell’asperità dei luoghi, e quando, pertanto, le terre peggiori site entro i confini della colonia fossero state restituite agli indigeni, veteres possessores, nondimeno la città fondata dai Romani avrebbe mantenuto la giurisdizione su tutto il territorio (297).

  • 17 Analoga sul punto è l’interpretazione di Castillo Pascual 1998a, p. 139, n. 86.

17Nella frase 298 Siculo Flacco torna a considerare la prima soluzione, precisando che, tuttavia, essa era quella che più spesso trovava attuazione, allorché le terre venivano concesse (donatae) non a singoli individui, ma alla res publica di quei popoli peregrini, che le aveva detenute fino al momento di fondazione della colonia (298)17.

18La conclusione ribadita, e a questo punto ovvia, era che, per conoscere l’esatto regime cui erano sottoposte le terre concessae e redditae ai precedenti occupanti, o donatae alla res publica di questi, era sempre necessario studiare attentamente il testo delle leggi istitutive delle varie civitates.

19Possiamo trovare una conferma, di ciò che abbiamo or ora commentato, nell’opera di Igino egualmente intitolata De condicionibus agrorum.

  • 18 Hyg. cond. agr., Th. 80.14-81.10 (= Lach. 117.12-118.4).

68. Divisi et adsignati agri sunt qui veteranis aliisve personis per centurias certo modo adscripto aut dati sunt aut redditi qui<ve> veteribus possessoribus redditi commutatique pro suis sunt. 69. Hi agri leges accipiunt ab his qui veteranos deducunt, et ita propriam observationem eorum lex data praestat. 70. In his agris [sed] et subsiciva sunt; et aliquando compascua, sicut in his qui vectigalibus serviunt, et in hoc genere sunt; quaedam autem vectigalia, quae intra perticam in eam regionem conprehensa sunt. 71. Aut siquid superfuit quod non adsignaretur, reservatum aut redditum re<l>ocatum[q]ue est cuiquam coloniae. 72. Hi autem quibus adsignati sunt, deducebantur intra centuriationem: et quae superfuerant subsiciva his concessa <sunt>, id est eorum rei publicae, ex quorum territorio sumpserant agros, ita ut in eos quos donaverant r(ei) p(ublicae) agros, et in eos qui redditi erant veteribus possessoribus, iuris dictio salva esset eis, ex quorum territorio sumpti erant agri. 73. Ergo omnium coloniarum municipiorumque leges semper respiciendae erunt, itemque exquirendum nequid post legem datam aliquid, ut supra dixi, commentariis aut epistulis aut edictis adiectum est aut ablatum18.

  • 19 Su cui, di recente, Laffi 1998, p. 533-554 (ora anche in Laffi 2001, p. 381 s.). Vd. anche Gabba 1 (...)
  • 20 Così interpreto le parole et in hoc genere sunt che seguono a compascua, sicut in his qui vectigal (...)
  • 21 Capogrossi Colognesi 1999, p. 24.
  • 22 Si vd. la frase 72 di Igino, sopra riportata.
  • 23 Vd. Frontin. agr. qual., Th. 2.16-3.5 (= Lach. 6.5-7.8) : Subsicivum est, quod a subsecante linea (...)
  • 24 Cfr. Igino, frase 79 [Hyg. cond. agr., Th. 82.-6-7 (= Lach. 119.3-4) : Ita excipitur id quod non a (...)

20Questo passo dimostra chiaramente quale fosse, in linea generale, il regime gromatico delle terre dette, nel loro complesso, « divise e assegnate » all’interno di una colonia. Fra di esse vi erano terre distribuite per modi ai nuovi abitanti della regione, i coloni : si trattava di agri dati o redditi, nell’area della centuriazione. In aggiunta ad essi, si trovavano agri redditi o commutati ai veteres possessores, sempre all’interno della centuriazione. Vi erano poi i terreni facenti parte dei subsiciva. C’erano quindi terre pubbliche (e pertanto non realmente « divise e assegnate ») soggette a vectigal. Tra queste si ricordano i compascua19, e si precisa che erano compascua ricavati dai subsiciva20. Come è stato osservato21, il modo dell’affermazione di Igino lascia immaginare che esistessero compascua privati o, almeno, non soggetti a vectigal. Infine, vi erano terre residue, che erano riservate, restituite o ri-locate a qualcuno della colonia. Tra queste vi erano anche i subsiciva stessi, dai quali si ricavavano altri agri che erano concessi ai veteres possessores22. Esistevano subsiciva entro le centurie, ma anche ai margini della zona centuriata23. I subsiciva erano in generale chiamati excepta, perché eccettuati dalla adsignatio24.

21L’attenzione, per i nostri scopi, andrà evidentemente rivolta agli agri redditi e a quelli concessi ai veteres possessores : sarà possibile rinvenire tracce sulla condizione degli indigeni.

  • 25 Cfr. Hinrichs 1989, p. 139 ss., che, a proposito dei subsiciva, afferma sinteticamente : « La ques (...)
  • 26 Non condivido quanto si legge in Behrends et al. 2000, p. 49, n. 57, secondo cui la frase 72 del p (...)
  • 27 E dello stesso autore si vd. anche cond. agr., Th. 120.24-121.17 (= Lach. 156.18-157.10), cui ho d (...)

22Scrive Igino (frase 72) che i subsiciva non destinati a scopi diversi25 venivano concessa ai veteres possessores, ai quali erano pure redditi determinati agri inclusi tra gli agri divisi et adsignati, come già abbiamo detto (e come mi pare qui sia ribadito, visto che si distinguono gli agri concessi tra i subsiciva, da altri agri, che vengono detti « redditi »). Si precisa che la concessione o la restituzione andava a vantaggio non tanto di singoli veteres possessores, quanto piuttosto della loro res publica : anche questo è un dato che collima con gli altri, già acquisiti quando abbiamo detto che spesso le restituzioni avvenivano a favore di numerose persone, senza indicazione della divisione in modi. La res publica di tali peregrini provvedeva poi a dividere le terre tra i suoi cittadini. Igino sostiene che sugli agri concessi e, comunque, su tutti gli agri redditi la giurisdizione restava affidata a quei popoli stranieri ed era, conseguentemente, sottratta alla colonia. Le colonie non avevano, quindi, secondo Igino, piena sovranità su tutto il territorio loro assegnato, ma c’erano aree territoriali più o meno vaste che non le erano immediatamente soggette26. Il gromatico aggiunge tuttavia, nella frase 73, una precisazione che non può essere del tutto inutile o gratuita : egli sottolinea che per essere certi dello statuto giurisdizionale dei veteres possessores, abitanti entro il suolo della colonia, era necessario considerare attentamente la legge istitutiva della colonia stessa. È questo il segno che si davano probabilmente anche soluzioni diverse, rispetto a quella indicata da Igino, e questo ci riporta al caso degli indigeni assoggettati alla giurisdizione dei magistrati della colonia, dei quali si legge nel testo di Siculo Flacco esaminato in precedenza27.

23Occorre stabilire in quale condizione giuridica si trovassero gli indigeni, allorquando ricevessero le terre sull’area centuriata (e cioè su quella stessa area sulla quale si trovavano le proprietà assegnate ai coloni) o al di fuori di essa, ma pur sempre entro i confini della colonia, essendo contestualmente sottoposti alla giurisdizione dei magistrati di quella e occorre altresì determinare in quale rapporto essi si trovassero con la terra che era stata loro restituita dai fondatori della colonia.

  • 28 Capogrossi Colognesi 1991, part. p. 246 ; Capogrossi Colognesi 1999, part. p. 22. Si tenga peraltr (...)

24Per quanto concerne l’aspetto fondiario, gli indigeni ricevevano in restituzione le terre all’interno del nuovo assetto gromatico. Sembra corretto ritenere, nel solco della migliore dottrina, che, essendo essi peregrini, e pertanto esclusi dal dominium ex iure Quiritium, fossero titolari di una sorta di proprietà peregrina della terra28.

  • 29 Incola et his magistratibus parere debet, apud quos incola est, et illis, apud quos civis est : ne (...)
  • 30 Cui precisamente si riferisce la fonte citata alla nota precedente.
  • 31 Chastagnol 1996, p. 13 s. (ora anche in Chastagnol 1995, p. 131 s.) ; Poma 1998, p. 135 s. ; Poma (...)
  • 32 Gagliardi 2006a, I, p. 50 s., 156 s. Alcune delle mie osservazioni sul punto sono state riprese da (...)
  • 33 Dubouloz 2012, p. 79 s.
  • 34 La Regina 1970-1971, p. 452 s. : Samnites inquolae V(eneri) d(ono) d(ederunt) mag(istri) C. Pompon (...)
  • 35 InscrIt XI.1, 6 (= Notizie degli Scavi, 1894, p. 369 ; = ILS 6753 ; = Cavallaro – Walser, 1988, p. (...)
  • 36 È stato proposto di individuare un riferimento agli incolae indigeni ulteriore rispetto a quelli c (...)
  • 37 Dubouloz 2012, p. 108.

25Per quanto concerne invece lo statuto personale di questi veteres possessores, ritengo che, quando essi erano sottoposti alla giurisdizione dei magistrati della colonia, rientrassero nella categoria degli incolae, che erano residenti nella colonia, benché non ne fossero cittadini, ed erano sottoposti ai magistrati locali, come indica D.50.1.29 (Gai. 1 ad ed. provinc.)29. Esistevano in verità due diverse tipologie di incolae : vi erano i « trasferiti »30, che erano residenti di altre civitates, i quali trasferivano il loro domicilio nella colonia ; ma nella stessa categoria rientravano anche gli indigeni, allorquando ricevessero terre a titolo individuale per concessione della colonia. Questa distinzione tra due tipologie di incolae, sostenuta da una parte della dottrina moderna31 e da me stesso già affermata in passato32, è ora revocata in dubbio in studi recenti, tra cui un contributo di Julien Dubouloz33. Tuttavia, mi sembra che le attestazioni dei Samnitae inquolae nell’epigrafe della colonia latina di Aesernia del 263 a.C.34 e dei Salassi incolae nell’epigrafe della colonia romana di Augusta Praetoria del 23 a.C.35 dovrebbero confermare l’assunto36. Né dovrebbe valere a smentirlo la considerazione, che pur è stata svolta ultimamente, secondo la quale « les jurisconsultes dont les opinions ont été retenues dans le Digeste ont développé une définition du terme incola volontairement abstraite de tout contexte historique et social »37, sicché nel Corpus iuris civilis appaiono unicamente gli incolae trasferiti e mai gli incolae indigeni, dal che dovrebbe dedursi che questi ultimi non sarebbero mai esistiti : credo piuttosto che la mancata menzione degli indigeni nel Corpus iuris dovrebbe agevolmente spiegarsi sulla base della considerazione che, dopo la constitutio Antoniniana di Caracalla, l’importanza di questi ultimi dal punto di vista costituzionale romano era drasticamente scemata e, comunque sia, all’età di Giustiniano essi erano stati tutti inclusi nella cittadinanza romana.

26Quando si verificava invece la distinta ipotesi che la giurisdizione sugli indigeni restasse attribuita agli esponenti dell’organizzazione politica cui gli indigeni stessi appartenevano, allora finivano col coesistere entro lo stesso territorio (quello della colonia) una comunità romana e una comunità indigena, e quest’ultima si autoamministrava secondo le norme del proprio ordinamento costituzionale.

Il rapporto tra gli indigeni e i colonizzatori romani : gli incolae e le res publicae di peregrini

27La condizione degli incolae indigeni e quella degli indigeni organizzati con proprie res publicae all’interno delle colonie erano nettamente distinte tra loro sotto il profilo politico-amministrativo e sotto quello tributario.

  • 38 D.50.1.29 (Gai. 1 ad ed. provinc.); arg. ex D.27.1.13.12 (Mod. 4 excus.), in fine : Gagliardi 2006 (...)
  • 39 Vd. D.50.4.6.5 (Ulp. 4 de off. procons.). Cfr. Rostovzev 1933, 164 s. Di recente sul tema Felici 2 (...)
  • 40 Come è noto, in Italia i cives Romani che avessero il dominium ex iure Quiritium non pagavano (fin (...)
  • 41 Diversamente, Impallomeni 1998.
  • 42 Vd. Hyg. cond. agr., Th. 79.20-21. Cfr. Capogrossi Colognesi 1999, p. 22 e n. 11.
  • 43 Rizakis 1998, part. p. 613, n. 56. Hinrichs 1989, p. 135 s.

28Per quanto concerne la condizione degli incolae, essa era molto simile a quella dei cives. Anche gli incolae, come i cives, erano assoggettati all’autorità e alla giurisdizione dei magistrati della colonia in cui avevano il domicilio38. Anche essi erano soggetti all’indictio munerum da parte dei magistrati cittadini : a questi spettava individuare i soggetti tenuti alla contribuzione fiscale, determinare l’ammontare della stessa e provvedere alla sua esazione39. Se gli incolae avevano ottenuto terre all’interno della centuriazione (i cosiddetti agri redditi), su di esse pagavano a Roma un tributum che era equivalente a quello pagato dai coloni. Ma bisogna precisare che i coloni non sempre pagavano il tributo fondiario : non lo pagavano sulle terre italiche e sulle terre delle colonie dotate di ius Italicum, in quanto su di esse avevano il dominium ex iure Quiritium, che era completamente esente da tasse40. In quei luoghi in cui i coloni non pagavano tributum soli, dunque, si verificavano delle differenze tra coloni e incolae, essendo questi ultimi maggiormente onerati rispetto ai primi41. Resta inteso che gli incolae erano in ogni caso tenuti al tributum ex censu e inoltre ai munera possessionis e personalia locali (in linea generale solo a partire da una certa data e forse sempre con qualche differenza rispetto ai cives della colonia o del municipio). Come contraccambio per la prestazione dei munera locali, gli incolae indigeni godevano di servizi, in misura eguale agli incolae trasferiti. Sugli agri redditi gli incolae non pagavano un canone di concessione, cioè un vectigal42, che invece dovevano pagare alle colonie sui subsiciva che erano stati loro concessa43.

  • 44 Vd. Corbier 1991, p. 642.
  • 45 Sotto questo aspetto esisteva una certa analogia tra le res publicae di peregrini e le comunità ad (...)

29Nel caso delle res publicae di peregrini indigeni collocate entro i confini di una colonia, la comunità indigena era invece tenuta nel suo complesso a fornire alla colonia un tributo periodico e questa doveva poi girarlo alla provincia e quindi a Roma44. Le colonie, anziché esigere il tributo dai singoli, come facevano per gli incolae, pretendevano in questi casi un canone complessivo dall’intera comunità indigena : era poi compito dei magistrati di questa, quello di provvedere alla ripartizione tra i suoi appartenenti45.

  • 46 Sul punto rinvio a quanto già ho scritto più ampiamente in Gagliardi 2011.

30Le fonti più varie – letterarie, archeologiche, numismatiche – offrono notevoli testimonianze dei due distinti modelli politico-amministrativi degli incolae e delle res publicae di peregrini, ai quali abbiamo fatto accenno46. In questa sede, mi limiterò a soffermare l’attenzione su due esempi sufficientemente documentati, che a mio avviso sono riconducibili alle due diverse menzionate tipologie.

  • 47 Rivet 1988, p. 272 s. ; Chastagnol 1996, p. 16.
  • 48 Su cui vd. Chevallier 1928.
  • 49 Piganiol 1962. Vd. già CIL XII, 1244. I catasti erano tre, da Piganiol denominati A, B, C. Vd. in (...)
  • 50 Su di esso, vd. Salviat 1985 ; Bel – Benoît 1986 ; Bel – Odiot 1993 ; Meffre – Ballais 1996 ; Chri (...)
  • 51 I documenti si trovano raccolti in Piganiol 1962, p. 30, p. 54, p. 140 s. Su di essi, già Weber, 1 (...)

31Il primo caso, alquanto significativo, che considereremo al nostro proposito è quello dei Tricastini ad Arausio, odierna Orange, colonia romana la cui fondazione si fa risalire al 35 a.C.47 Il territorio di questa colonia era vasto e occupava tutto il territorio dei Cavari, che era stato interamente confiscato, ma, a Nord di esso, si espandeva su un’altra parte di territorio che apparteneva alla popolazione dei Tricastini48, e che costituiva la propaggine più occidentale dei loro possedimenti. Dai catasti di età Flavia della colonia di Arausio, che sono stati in gran parte accuratamente ricostruiti49, partendo da una moltitudine di frammenti, si è potuto constatare (in particolare, nel catasto B50) che ampie parti della zona confiscata ai Tricastini (individuabile nella regione settentrionale dello stesso catasto B), e pure centuriata, erano state restituite ai loro occupanti originari. Si legge nei documenti51 :

  • 52 Piganiol 1962, fr. 101, 109-113, 117 ecc.

(iugera) Tricastinis reddita,
(agri) Tricastinis redditi
52.

32Talvolta, poco lontano da tali agri ne figurano altri, che sui catasti appaiono individuati come

(agri) ex tributario solo
  • 53 Piganiol 1962, fr. 103, 108-113, 116, 117 ecc.
  • 54 Questi agri si trovano solo nel catasto A si trattava presumibilmente di terre dello Stato romano, (...)
  • 55 Frammenti 101, 108-111, 113, 117, 118, 121, 122, 128. Cfr. Chastagnol 1997, part. p. 59 s. (ora an (...)
  • 56 Agri inculti : Piganiol 1962, fr. 101-102, 109-113, 117 ecc. Cfr. anche Dilke 1979, p. 79.

33e si ritiene convincentemente che fossero quelli assegnati ai coloni53. Altri tipi di terre che compaiono nei catasti sono i reliqua coloniae, gli agri r(ei) p(ublicae)54 e infine i subsiciva. Emerge quindi che sulla stessa area centuriata si trovavano sia i coloni, sia gli indigeni, e che tutti occupavano porzioni di terreno, gli uni vicino agli altri55. È stato tuttavia rilevato che gli agri restituiti ai Tricastini sono normalmente i peggiori del territorio e sul catasto figurano per lo più individuati come « terre incolte »56.

  • 57 In tal senso, Piganiol 1962, p. 55 ; Dilke 1979, p. 79. L’ipotesi di Piganiol è stata in un primo (...)
  • 58 In tal senso, Hinrichs 1989, p. 148 ; Chouquer 1983, p. 294 ; Chastagnol 1997, p. 59 ; Chastagnol (...)

34Si è discusso in dottrina intorno al momento in cui avvenne la restituzione delle terre ai Tricastini. Secondo una prima ipotesi, la restituzione sarebbe avvenuta dopo l’istituzione della colonia romana Flavia Tricastinorum, e pertanto in età Flavia, ovvero oltre un secolo dopo la fondazione di Arausio. La ragione, che si adduce per una tale ricostruzione storica, è che in tale occasione i Tricastini rimasti nel loro capoluogo avrebbero tutti ricevuto la cittadinanza romana e questo avrebbe impedito ulteriori discriminazioni nei confronti dei Tricastini di Arausio, che così avrebbero ottenuto la restituzione delle loro terre57. Ma a parte il fatto che si dovrebbe in primo luogo dimostrare, per quanto sia pur probabile, che in età Flavia tutti i Tricastini del capoluogo avessero ottenuto la cittadinanza romana, non sembra questo un valido motivo per ritenere che essi, pur essendo a loro volta divenuti romani, dopo oltre un secolo ad Arausio siano stati reintegrati nelle terre peggiori della colonia, in uno stato di discriminazione economica e sociale rispetto ai coloni, pure ovviamente romani. E poi risulterebbe difficile spiegare dove i Tricastini di Arausio sarebbero stati nel periodo intermedio tra la fondazione della colonia e la distribuzione delle terre ai veterani da un lato, e la restituzione a loro delle terre dall’altro : sarebbero tornati nel loro capoluogo, con una migrazione di massa ? o sarebbero rimasti ad Arausio ? ma, in questo secondo caso, su quali terre del catasto ? Sembra allora preferibile un’altra ipotesi, secondo cui la restituzione delle terre ai Tricastini avvenne proprio al momento della fondazione della colonia : le terre sarebbero state loro sottratte proprio per permettere la centuriazione del territorio. Poi, le terre non assegnate ai veterani, sarebbero state immediatamente redditae ai Tricastini58. Questa ricostruzione, oltre che più logica, è anche rispondente ai principi generali che si traggono dalle opere dei gromatici.

  • 59 Christol 2006, p. 83 s. ; Christol 2010 ; Christol 2012.
  • 60 Dubouloz 2012, p. 103 s.
  • 61 Nello stesso senso, anche Castillo Pascual 1996b, p. 174 s. ; Chouquer – Favory 2001, p. 126 ; Fau (...)
  • 62 Questo è un dato sottolineato dallo stesso Christol, 2006, p. 89.

35Ancora, nella dottrina moderna si è dubitato e ancora, per verità, si dubita circa l’esatta condizione dei Tricastini all’interno della colonia di Arausio. Infatti, secondo alcuni autori, tra i quali Michel Christol59 e, ora, lo stesso Julien Dubouloz60, infatti, essi sarebbero stati organizzati come una res publica di peregrini dotata di autonomia giurisdizionale61. Personalmente, e benché non si possano avere certezze sul punto, ritengo invece più probabile che i Tricastini fossero soggetti ai magistrati della colonia in condizione di incolae. Ciò mi sembra desumibile dal fatto che, come mostra il catasto B, i singoli appezzamenti fondiari assegnati agli indigeni non erano tutti vicini tra loro a costituire un territorio unitario, ma erano distribuiti, parcellizzati sull’ager centuriatus e si mescolavano a quelli dei coloni62.

  • 63 Piganiol 1962, p. 42, p. 55 s., seguito da Hinrichs 1989, p. 151 e da Corbier 1991, p. 655 s. Così (...)
  • 64 Si cfr. Weber 1967, p. 28 e Luzzatto 1953, p. 77, n. 23. Quindi Grelle 1964, p. 99 s. Vd. in tal s (...)

36Circa gli aspetti tributari, cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, le iscrizioni dei catasti di Arausio sono eloquenti. Come abbiamo visto, i frammenti del catasto B riportano notizia, oltre che di terre a vario titolo pubbliche e dei subsiciva, di due particolari tipi di appezzamenti : i cosiddetti (iugera) Tricastinis reddita, o (agri) Tricastinis redditi, e gli (agri) ex tributario solo. È ormai accertato che i primi erano assegnati agli incolae, i secondi ai coloni. Nella più recente dottrina, si è affermato che la dicitura catastale « ex tributario solo » sarebbe indice del fatto che le terre assegnate ai coloni sarebbero state esenti da tributo63. A me sembra preferibile una diversa lettura, già proposta da studiosi più antichi64 sulla base di una conoscenza assai più incompleta dei frammenti catastali e tuttavia non smentita nella sostanza dai risultati degli studi più recenti. Ritengo che la dicitura « ex tributario solo », lungi dall’indicare una trascorsa appartenenza delle terre dei coloni al territorio tributario, indicasse piuttosto il permanere di una tale condizione, sicché si deve dedurre che anche i coloni, oltre che, ovviamente, gli incolae, dovessero individualmente corrispondere imposte fondiarie ai magistrati cittadini.

  • 65 Cfr. Dio Cass. 52.43.1. Cfr. anche Consul. Constant., a.U.c. 726 (= 28 d.C.; Mommsen, Chronica Min (...)
  • 66 Vd. Gascou 1972, p. 201 s. In tema anche Carandini s.d., p. 50ss. ; Camaiora s.d., p. 250 s.

37Quanto alle res publicae di popoli indigeni, possiamo considerare il caso di Cartagine, colonia fondata da Cesare nel 44 a.C. e rifondata da Ottaviano nel 29-28 a.C.65 Essa aveva un territorio (pertica) molto vasto, ricco di villaggi e di agglomerati semi-cittadini, tra cui Numluli, Agbia, Thignica, Thubursicum Bure, Uchi Maius, Uchi Minus, Thugga, Thibaris66. Alcuni di questi erano abitati da indigeni organizzati con una propria struttura istituzionale, nei pressi dei quali erano a loro volta stanziati gruppi di cives Romani della colonia, organizzati in pagi.

  • 67 Sulla sua vita e sulla sua carriera, vd. Gascou 1984. Cfr., per una diversa ricostruzione, rispett (...)

38Possiamo qui ricordare, come particolarmente significative ai nostri fini, le testimonianze epigrafiche riferite a un tal Marcus Caelius Phileros67, liberto di Marcus e accensus di T. Sextius (il governatore d’Africa tra il 44 e il 40 a.C.), che a Cartagine fu edile e, per ciò che a noi più interessa, praefectus iure dicundo vectigalibus quinquennalibus locandis in castellis LXXXIII. Quest’ultima sua carica è attestata in una nota iscrizione di Formia, da lui stesso posta per sua moglie e per un liberto di lei, amico dello stesso Phileros :

  • 68 CIL X, 6104 = ILS 1945.

M(arcus) Caelius M(arci) l(ibertus) Phileros accens(us) / T(iti) Sexti imp(eratoris) in Africa Carthag(ine) aed(ilis) praef(ectus) / i(ure) d(icundo) vectig(alibus) quinq(uennalibus) locand(is) in castell(is) LXXXIII / aed(em) Tell(uris) s(ua) p(ecunia) fec(it) IIvir Clupiae bis Formis / Aug(ustalis) aedem Nept(uni) lapid(ibus) vari(i)s s(ua) p(ecunia) ornav(it) / Fresidiae N(umeri) l(ibertae) Florae uxori viro opseq(uentissimae) / Q(uinto) Octavio / (mulieris) l(iberto) Antimacho karo amico68.

39In un’altra iscrizione, molto frammentaria, è apparentemente lo stesso personaggio colui che figura essere stato incaricato, presumibilmente per conto di Cartagine, di dividere ex aequitate un castellum tra i coloni e i peregrini di Uchi Maius (indicati come Uchitani):

  • 69 CIL VIII, 26274 = ILTun 1370; = Abid 2006, p. 185 s.

Ẹ[x] ạẹq̣ụ[itate ... / ... M(arcus) C]aẹ[l(ius) Ph]ileroṣ / castẹlḷuṃ diṿịṣị̣ṭ̣ / inṭẹṛ colonos eṭ / Uchitanoṣ ṭẹṛṃịṇ(os)/que c̣ọnṣṭịṭụịṭ69.

  • 70 Beschaouch 1997, p. 97 s., part. p. 102 s. Cfr. Beschaouch 2002.
  • 71 Come osservato da Abid 2006, p. 185, il mandato dell’imperatore deve essere inteso « in senso lato (...)

40È incerto in quale anno Phileros fu incaricato del suo compito, ma mi sembra da ritenersi probabile che ciò sia accaduto a seguito della rifondazione della colonia di Cartagine a opera di Ottaviano e dell’arrivo di nuovi coloni, per i quali occorreva sottrarre nuove terre agli indigeni. È stato anche proposto da Azedine Beschaouch70di integrare la prima lacuna con un riferimento all’aequitas dell’imperator Augustus, il che consentirebbe di datare l’epigrafe al 27 a.C.71

  • 72 Diversa, rispetto a quella qui sostenuta, l’interpretazione di Christol 2004 (e cfr. Christol 2005 (...)
  • 73 Su questi castella vd. anche Rostovzev 1933, p. 369, n. 57 (inattuale è ormai il rinvio compiuto d (...)

41Ma a prescindere dalla datazione precisa del documento, combinando i dati ricavabili dalle due iscrizioni, si può in ogni caso fondatamente dedurre che Uchi Maius fosse uno degli 83 castella di Cartagine. Questi castella erano agglomerati non romani, spesso fortificati, da cui originariamente dipendevano le terre appartenenti agli indigeni72. Il castellum di Uchi Maius, in particolare, dovette diventare, a partire dal 29/28 o forse dal 27 a.C. (sulla scorta di quanto sembrerebbe di potersi dedurre dall’iscrizione da ultimo citata), il fulcro di una res publica peregrina e di un pagus di cives Romani73, coloni di Cartagine.

  • 74 Esse sono attestate anche in relazione a Thugga : Gagliardi 2006a, p. 187 s.

42In castella quali Uchi Maius, le civitates peregrinae avevano una certa indipendenza, ma dovevano in qualche modo essere soggette all’autorità romana della colonia, entro i confini della quale si trovavano incluse : vi erano sottoposte, in particolare, qualora sorgessero questioni in materia di confini tra gli indigeni e i coloni, come testimonia l’iscrizione uchitana di Phileros. L’iscrizione attesta che Phileros esercitava una giurisdizione in materia di questioni di confini tra i Romani della colonia e la res publica degli indigeni. Il suo compito era quindi in primo luogo quello di determinare l’esatta estensione dei possedimenti rimasti alla res publica degli indigeni (e pertanto sottratti al territorium di Cartagine), perché sulla base di essa doveva essere commisurato il loro tributo, detto appunto vectigal. Possiamo anche supporre che le controversie sui confini dei territori delle diverse comunità fossero, con ogni verosimiglianza, tutt’altro che infrequenti74.

  • 75 Vd. Picard 1969-1970 ; Rizakis 1998, p. 613.
  • 76 Vd. Hyg. cond. agr., Th. 79.5 s. (= Lach. 116.5 s.). In dottrina, Jacques 1991, p. 604, n. 7 ; Cor (...)
  • 77 Nel senso che abbiamo già incontrato in Hyg. cond. agr., Th. 80.14-81.10 (= Lach. 117.12-118.4), s (...)
  • 78 Ha invece inteso che i vectigalia in questo caso fossero i canoni di locazione di terre pubbliche (...)
  • 79 Non ritengo pertanto che si trattasse di un praefectus iure dicundo che fosse incaricato di una pr (...)

43Inoltre, le civitates peregrinae dei castella di Cartagine erano sottoposte all’autorità romana della colonia anche in materia di pagamento dei vectigalia, come si ricava dall’iscrizione formiana75. E su quest’ultimo dato occorre concentrare in questa sede l’attenzione, al fine di chiarire quale fosse il regime fiscale degli indigeni non-incolae (bensì stanziati con propria res publica entro una civitas dei Romani). Che cosa si intendeva per vectigalia, nell’iscrizione di Phileros ? Come è noto, vectigal aveva un doppio significato76, potendosi riferire tanto ai canoni di locazione di terre pubbliche spettanti alle colonie (o ai municipi)77, quanto ai prelievi fiscali compiuti dallo Stato, attraverso le province, nei confronti o di sue articolazioni locali o di comunità sottomesse. Ebbene, mi sembra certo che il vectigal menzionato nell’iscrizione formiana di Phileros deve essere inteso nel secondo dei due significati descritti e non nel primo78. Questo appare chiaro se si riflette intorno alla denominazione attestata della magistratura coloniale che Phileros aveva ricoperto : praefectus iure dicundo vectigalibus locandis in castellis. Essa lascia pensare che egli non fosse un generico magistrato giusdicente che si affiancava ai duoviri della colonia per esigere canoni di locazione di terre79, ma anzi un magistrato incaricato di esigere, con competenza giurisdizionale, tributi da determinate comunità. Poiché dal 28 a.C. la pertica di Cartagine ricevette l’immunità, a partire tale anno, e quindi probabilmente proprio nel periodo in cui Phileros esercitò la sua funzione magistratuale, furono tenute al pagamento di tale vectigal solo le res publicae di indigeni (e non anche i pagi di cives Romani) dei castella della colonia.

  • 80 Vd. Schulten 1895, p. 549. Su tale tipo di prefetto, in generale (e salve le differenze con la mia (...)
  • 81 Diversa, nel complesso, è l’interpretazione di Gascou 1984, secondo cui gli 83 castella di peregri (...)

44La magistratura di Phileros sembra insomma dover essere identificata con quella del praefectus castelli80. Il suo compito era quello di esigere, per conto della colonia di Cartagine, il tributo dai peregrini di Uchi Maius e degli altri castella, i quali gliel’avrebbero corrisposto non individualmente, ma collettivamente. La colonia l’avrebbe poi volturato all’amministrazione centrale81.

Osservazioni conclusive

45La colonizzazione indusse i Romani a costruire modelli giuridici di relazione con le popolazioni indigene delle aree colonizzate, soprattutto in considerazione delle espropriazioni di terre. Come abbiamo constatato, gli indigeni non resi cives, quando non erano forzati a emigrare lontano, venivano comunque autorizzati a rimanere sul suolo delle colonie, tuttavia essendo in alcuni casi confinati nei luoghi più inospitali delle stesse.

46Si davano allora due diversi modelli politico-amministrativi : nel primo, gli indigeni erano considerati residenti nella colonia, erano considerati parte del popolo della colonia e assoggettati a tributi locali come i coloni ; nel secondo, essi mantenevano la propria comunità e la propria organizzazione politica, distinte da quelle della colonia, con autonoma giurisdizione, essendo tuttavia tributari della colonia.

47La prima soluzione tutelava maggiormente gli indigeni sotto il profilo del possesso delle terre (che era probabilmente configurato in gran parte dei casi come proprietà « peregrina »), ma innegabilmente tendeva all’assimilazione degli indigeni all’interno della cultura romana, il che del resto i Romani perseguirono sempre su larga scala fino alla generale concessione della cittadinanza nel 212 d.C. e oltre, senza peraltro incontrare particolari resistenze.

48Il secondo modello riconosceva autonomia e autodeterminazione alla comunità politica degli indigeni e le attribuiva un territorio. Il popolo indigeno trovava nello statuto della colonia la garanzia che la civitas dei colonizzatori non avrebbe avanzato pretese circa le terre assegnategli : la proprietà della comunità indigena sulle terre ancestrali era formalmente riconosciuta e perdurava fintantoché fosse perdurata la colonia. Il contraltare rispetto a questi aspetti di vantaggio era rappresentato dal fatto che la comunità indigena era tuttavia soggetta allo sfruttamento dei colonizzatori, ai quali doveva versare un tributo periodico. Inoltre, nel caso in cui fosse insorta una lite sui confini tra la colonia e la res publica degli indigeni, essa sarebbe stata risolta dai colonizzatori.

49Una soluzione migliore rispetto alle due che risultano attestate, sarebbe stata quella che avesse combinato gli aspetti positivi dell’una e dell’altra, assegnando agli indigeni terre coltivabili all’interno dell’area coloniale e garantendone al contempo l’assoluta intangibilità ; si sarebbe dovuta riconoscere inoltre l’autonomia politica e amministrativa alle comunità indigene, senza assoggettarle allo sfruttamento dei colonizzatori ma sottoponendole a tributi solo in cambio di servizi, in misura analoga a quella applicata a tutti i cittadini della colonia. Una disciplina generale ispirata a siffatti principi di rispetto delle minoranze tuttavia non fu mai raggiunta dai Romani e, del resto, sarebbe stata aliena dalla loro mentalità.

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Tarpin 2009 = M. Tarpin, Organisation politique et administrative des cités d’Europe occidentale sous l’Empire, in Pallas, 80, 2009, p. 127-145.

Teutsch 1962 = L. Teutsch, Das Städtewesen in Nordafrika in der Zeit von C. Gracchus bis zum Tode des Kaisers Augustus, Berlino, 1962.

Thulin 1913 = C. Thulin, Corpus agrimensorum Romanorum, I, Opuscula agrimensorum veterum, Leipzig, 1913.

Van Berchem 1962 = D. Van Berchem, Conquête et organisation par Rome des districts alpins, in REL, 40, 1962, p. 228-235.

Van Berchem 1981 = D. Van Berchem, Avenches colonie latine ?, in Chiron, 11, 1981, p. 221-228.

Van Berchem 1982 = D. Van Berchem, Les routes et l’histoire, Ginevra, 1982, p. 79-85.

Vincenti 2009 = U. Vincenti, Esclusione o inclusione ? Riflessioni a partire dagli agri divisi vel adsignati, in Agri centuriati, 6, 2009, p. 254-256.

Vinci 2008 = M. Vinci, Autonomia e complementarità tra ius e ars gromatica, Agri centuriati, 5, 2008, p. 9-20.

Vittinghoff 1951a = F. Vittinghoff, Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus, in Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse (Akademie der Wissenschaften und der Literatur), 14, 1951, p. 1119-1366.

Vittinghoff 1951b = F. Vittinghoff, Römische Stadtrechtsformen der Kaiserzeit, in ZRG, 68, 1951, p. 435-485.

Walser 1988 = G. Walser, Le processus de la romanisation dans quelques vallées alpines, in M. Vacchina (a cura di), La valle d’Aosta e l’arco alpino nella politica del mondo antico (St. Vincent 25/26 aprile 1987), Quart (Aosta), 1988, p. 118-128.

Walser 1989 = G. Walser, Der Gang der Romanisierung in einigen Tälern der Zentralalpen, in Historia, 38, 1989, p. 66-88.

Weber 1967 = M. Weber, Storia agraria romana dal punto di vista del diritto pubblico e privato (1891), trad. ital. di S. Franchi, Milano, 1967.

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Notes

1 Alcune delle questioni qui esaminate, soprattutto circa circa le regole di fondazione delle colonie, sono state da me in precedenza affrontate in Gagliardi 2006a, soprattutto p. 13 s.

2 In questo studio mi occupo di determinare come fossero disciplinati, a seguito delle espropriazioni fondiarie, i rapporti giuridici fra i Romani e gli indigeni nelle colonie e, in particolare, tratterò delle colonie romane, per le quali le fonti di cui disponiamo sono più numerose rispetto a quelle relative alle colonie latine. Preciso, nondimeno, che le conclusioni che qui raggiungerò per le colonie romane sono da ritenersi in gran parte applicabili anche alle colonie latine, sulle quali le nostre fonti sono più scarse e delle quali non tratterò ex professo. In misura ampiamente minore, alcune delle osservazioni che compirò per le colonie romane possono essere ritenute valide anche per i municipi (soprattutto per quelli romani). Tuttavia, i municipi, come è noto, si caratterizzavano per assai notevoli differenze dalle colonie (soprattutto in relazione al momento genetico), sicché è opportuno che vengano lasciati al di fuori del nostro discorso. Su queste tematiche, da ultimo, Felici 2013.

3 Vd. su questo tema la bibliografia di riferimento da me richiamata in Gagliardi 2006a, p. 16, n. 31. A essa si aggiungano, oltre alle opere citate oltre in relazione a singoli punti specifici, Castillo Pascual 1993b ; Castillo Pascual 1995 ; Castillo Pascual 1996 ; Arnaud 2006 ; Peterson 2006 ; Chouquer 2007 ; Vinci 2008 ; Calboli – Alexandratos 2009 (con precipuo riferimento a Th. 74.4 s. ; = Lach. 114.11 s.) ; Vincenti 2009 (con riferimento agli aspetti filosofici) ; Dall’Aglio 2009.

4 Sui rapporti tra Romani e indigeni nelle colonie vd. specificamente Gagliardi 2006a, I, p. 160 s. ; Gagliardi 2011, p. 64 s. Il punto di vista che da ultimo è stato espresso su questa tematica è quello di Dubouloz 2012, che per vari aspetti è differente dal mio, come in seguito avrò modo di sottolineare.

5 Vd. Hyg. Grom. const. limit., Th. 142.20-143.2 (= Lach. 178.10-13) : Multis ergo generibus limitum constitutiones inchoatae sunt. Quibusdam coloniis kardo maximus et decimanus non longe a civitate oriuntur. Nam in proximo esse debe<n>t, immo, si fieri potest, ex ipsa colonia inchoari. Sul punto, Gargola 2005, part. p. 149 [e cfr. anche Gargola 2004]. Un riferimento all’espansione dei Romani attraverso l’insediamento di civitates in zone già antropizzate è in Capogrossi Colognesi 2009, part. p. 249 s.

6 Per un panorama su di esse, Gagliardi 2011.

7 L’unica fonte che riferisce notizia di ciò, Sic. Flacc. cond. agr., Th. 125.14-17, attribuisce tale possibilità alla fondazione di colonie di veterani. Dal punto di vista cronologico, il passo è riferito ovviamente alle colonizzazioni del principato. Riporto il tratto citato, facendolo precedere, per migliore intelligenza, da Sic. Flacc. cond. agr., Th. 125.8-14 : hoc ergo genus fuit assignationis sine divisione ; quoniam, ut supra dictum est, agri dividuntur limitibus structis per centurias, assignantur viritim nominibus. sunt vero divisi nec assignati, ut etiam in aliquibus regionibus comperimus, quibus, ut supra diximus, redditi sunt agri : iussi professi sunt quantum quoque loco possiderent. aliquibus vero ita contigit, ut iussi aestimatione facta profiterentur ; quibus secundum aestimationem pecunia data est, pulsique agris suis sunt, veteranusque victor eo deductus est. Il pagamento dell’indennizzo non era – nelle colonizzazioni romane – normale, come ritenuto dalla dottrina maggioritaria, ma straordinario e l’indennizzo era commisurato alle tasse pagate dai precedenti proprietari in passato. Vd. sul tema Pennitz 1991, p. 174 ; Pennitz 1999, p. 55 s.; Rizakis 2004, part. p. 78 ; Hin 2013, p. 30. Deportazioni di massa di indigeni (non esclusivamente nell’ambito della fondazione di colonie) sono esaminate e discusse, per l’età repubblicana, da Pina Polo 2004, p. 211 s.

8 Questa soluzione era eccezionale. Come esempio, possiamo ricordare che Tacito racconta che in occasione della fondazione della colonia di Camulodunum, odierna Colchester, in Britannia, nel 49 d.C. (la città era stata conquistata da Claudio nel 43 d.C.), gli indigeni Trinovantes erano stati profondamente umiliati dai Romani : cacciati dai loro campi e dalle loro case, venivano trattati da prigionieri e da schiavi. Vd. Tac. Ann. 14.31 : Qua contumelia et metu graviorum, quando in formam provinciae cesserant, rapiunt arma, commotis ad rebellationem Trinobantibus et qui alii nondum servitio fracti resumere libertatem occultis coniurationibus pepigerant, acerrimo in veteranos odio. quippe in coloniam Camulodunum recens deducti pellebant domibus, exturbabant agris, captivos, servos appellando.... Cfr. Dio Cass. 62.2.1 s. Sulla fondazione di Camulodunum, Tac. Ann. 12.32. Cfr., tra la letteratura più risalente, Jenkins 1849, p. 16 s. ; quindi, Hull 1958 ; Crummy 1977 ; Gascoyne – Radford 2013. Sul destino dei Trinovantes, Drinkwater 1975 ; De Filippis 1979.

9 Posso richiamare tre esempi a tal riguardo. In primo luogo, Livio riporta che, quando nel 338 a.C. fu fondata la colonia romana di Antium, venne concessa la cittadinanza romana a tutti gli indigeni e fu offerta loro la possibilità di iscriversi immediatamente, se lo volessero, come coloni. Liv. 8.14.8 : et Antium nova colonia missa, cum eo ut Antiatibus permitteretur, si et ipsi adscribi coloni vellent. Non dissimile dalla situazione originaria della colonia di Antium, doveva essere quella attestata da Appiano per Cartagine, allorché la colonia venne rifondata da Ottaviano nel 29-28 a.C. : al gruppo dei primi tremila coloni Romani sarebbe stato allora affiancato un buon numero di perieci, presumibilmente indigeni, che diventarono così a loro volta coloni. Vd. App. Libyca 136.647 : οἰκήτοράς τε Ῥωμαίους μὲν αὐτὸν τρισχιλίους μάλιστα πυνθάνομαι, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκ τῶν περιοίκων συναγαγεῖν. (Ma vd. Brunt 1971, p. 541, che diversamente individua nei perieci di Appiano piuttosto i discendenti dei primi coloni graccani, anziché gli indigeni.) Nello stesso senso qui proposto per App. Libyca 136.647 è stato interpretato da una parte della dottrina anche Tert. pall. 1-2 (così Barthel 1904, 21, ma vd., contra, Vittinghoff 1951b, part. p. 444-445, n. 35 ; De Martino 1975, p. 752, n. 25). Sulla fondazione di Cartagine anche infra, nel testo. Un terzo caso di indigeni resi coloni è probabilmente quello relativo agli Ubii, con l’occasione della fondazione di Ara Agrippinensium, l’odierna Köln. Un passo di Tacito è interpretabile nel senso che anche gli appartenenti a questa popolazione germanica sarebbero stati resi in parte coloni. Vd. Tac. Hist. 4.28 : At Civilem immensis auctibus universa Germania extollebat, societate nobilissimis obsidum firmata. Ille, ut cuique proximum, vastari Ubios Trevirosque, et aliam manum Mosam amnem transire iubet, ut Menapios et Morinos et extrema Galliarum quateret. Actae utrobique praedae, infestius in Ubiis, quod gens Germanicae originis eiurata patria [Romanorum nomen] Agrippinenses vocarentur. Su questo punto specifico, Brunt 1971, p. 254 ; Levick 1967, p. 70 ; Grelle 1972, p. 34 ; Mitchell 1979, part. p. 417 ; Galsterer 1991, part. 11. Sulla fondazione di Colonia Claudia Augusta Ara Agrippinensium, più in generale, Kornemann 1900, part. p. 543, nr. 196 ; Galsterer 1999 ; Lamberti – Baldus 1999, p. 3 s. ; Lamberti 2002 ; Lamberti 2006, p. 107 s. ; Lamberti 2007, p. 201 s.

10 Ometto di considerare qui la disciplina relativa agli adtributi, che riguardò tra il primo secolo a.C. e il secondo secolo d.C. alcune comunità indigene incluse entro i domini romani. Tali comunità, caratterizzate per l’essere aliene da quell’organizzazione di tipo cittadino che Roma mirava a incoraggiare, vennero aggregate, per certi aspetti delle loro funzioni amministrative, a organismi cittadini romani, quali, tra altri, le colonie. Si avevano allora, in caso di adtributio, due comunità formalmente distinte, ma realmente collegate : una dipendente, o adtributa (cioè, « attribuita ») ; l’altra dominante, o attributaria. Anche nel caso dell’adtributio si configurava quindi un rapporto tra una certa colonia e una certa popolazione indigena. Tuttavia, non si verificava in tali casi alcuna espropriazione di terre a danno degli indigeni, sicché possiamo concludere che l’adtributio non riguarda direttamente la nostra tematica in questo contributo. Del tema si è occupato ampiamente Laffi 1966. A esso ho dedicato attenzione anche io stesso in Gagliardi 2006a, p. 264 s., cui rinvio anche per i riferimenti bibliografici in argomento, ai quali adde Paci 1999 ; Kremer 2006, p. 167 s. ; Bats 2007.

11 Essa in molti casi considera in modo comparato le colonie e i municipi. Senza sviluppare a mia volta un confronto su questo punto, limiterò le mie considerazioni alle colonie, per le ragioni già indicate supra, nt. 2.

12 Sic. Flacc. cond. agr., Th. 119.7-13 (= Lach. 155.3-8). Riporto il passo secondo l’edizione Thulin 1913 [e indico la corrispondenza con Bluhme – Lachmann – Rudorff 1848]. La numerazione delle frasi del passo, cui farò anche in seguito riferimento, è quella dell’edizione Clavel-Lévêque et al. 1993. Per quanto concerne la numerazione delle frasi nell’opera di Igino, il riferimento sarà nel prosieguo a Behrends et al. 2000. Ultima edizione completa delle opere degli autori gromatici è quella di Campbell 2000. Per il testo, con traduzione spagnola, delle opere dei soli Igino e Siculo Flacco, Castillo Pascual 1998a ; traduzione francese Guillaumin 2010.

13 Sic. Flacc. cond. agr., Th. 128.19-129.10 (= Lach. 164.3-24).

14 Sul concetto di pertica, Chouquer – Favory 2001, p. 113 ; Castillo Pascual 1997, part. p. 182.

15 Come è stato detto nella frase 293.

16 Si tratta di precisazione che si trova più volte ripetuta nei gromatici. Cfr. Hyg. cond. agr., frase 73 (Th. 81.7-10 ; = Lach. 118.5-8) ; Sic. Flacc. cond. agr. frase 256 (Th. 124.24-125.1 ; = Lach. 160.11-14).

17 Analoga sul punto è l’interpretazione di Castillo Pascual 1998a, p. 139, n. 86.

18 Hyg. cond. agr., Th. 80.14-81.10 (= Lach. 117.12-118.4).

19 Su cui, di recente, Laffi 1998, p. 533-554 (ora anche in Laffi 2001, p. 381 s.). Vd. anche Gabba 1979.

20 Così interpreto le parole et in hoc genere sunt che seguono a compascua, sicut in his qui vectigalibus serviunt. Diversamente nella traduzione Behrends et al. 2000, p. 47 (e cfr. n. 54), ove le parole et in hoc genere sono riferite al genus degli agri divisi et adsignati. Diversamente ancora, Capogrossi Colognesi 1999, part. p. 24, n. 15 (ora anche in Capogrossi Colognesi 2010, p. 499 s.), che intende et in hoc genere come « nel genere dei compascui ».

21 Capogrossi Colognesi 1999, p. 24.

22 Si vd. la frase 72 di Igino, sopra riportata.

23 Vd. Frontin. agr. qual., Th. 2.16-3.5 (= Lach. 6.5-7.8) : Subsicivum est, quod a subsecante linea nomen accepit [subsicivum]. Subsicivorum genera sunt duo: unum quod in extremis adsignatorum agrorum finibus centuria expleri non potuit; aliud genus subsicivorum, quod in mediis adsignationibus et integris centuriis intervenit. Quidquid enim inter IIII limites minus quam intra clusum est fuerit adsignatum, in hac remanet appellatione, ideo quod is modus, qui adsignationi superest, linea cludatur et subsecetur. Nam et reliquarum mensurarum actu quidquid inter normalem lineam et extremitatem interest subsicivum appellamus. Cfr. Weber 1967, p. 15 ; Dilke 1979, p. 44 s. ; Castillo Pascual 1996b, p. 123 (ma cfr. altresì già Castillo Pascual 1993a) ; Chouquer – Favory 2001, p. 140 s. ; Hinrichs 1989, p. 139, definisce : « Le terme de subsecivum… est utilisé de trois manières. D’abord il désigne les terres comprises entre le territoire centurié et la ligne de frontière. En second lieu, on appelle subseciva les portions de territoire situées à l’intérieur d’une centurie, et séparées par une ligne représentée sur la forma. En troisième lieu, la notion définit, dans les agri per extremitatem comprehensi, les terres comprises entre la linea normalis et la linea finitima ».

24 Cfr. Igino, frase 79 [Hyg. cond. agr., Th. 82.-6-7 (= Lach. 119.3-4) : Ita excipitur id quod non adsignatum est vocaturque subsicivum] per l’equivalenza subsiciva-excepta.

25 Cfr. Hinrichs 1989, p. 139 ss., che, a proposito dei subsiciva, afferma sinteticamente : « La question fondamentale a toujours été de savoir qui devait en être considéré comme propriétaire. Il y a ici quatre réponses possibles : premièrement, l’auctor divisionis ou son successeur juridique, ce qui veut dire que l’empereur pouvait affirmer que les subseciva étaient encore sa propriété et qu’il pouvait les utiliser ou les réserver pour une répartition ultérieure. Ou bien les subseciva étaient attribués à la colonie en tant que subseciva concessa coloniae. Troisièmement, il y avait des cas où les subseciva avaient été attribués ou laissés à des particuliers dès la répartition des terres : il se sera probablement agi de privilégiés, épargnés lors de l’expropriation. Enfin, il y avait une controverse sérieuse… quand… la centuriation empiétait sur un territoire étranger et que des subseciva y apparaissaient… : les subseciva relevaient de la juridiction de l’ancienne communauté, alors que les domaines des colons dépendaient de la colonie ».

26 Non condivido quanto si legge in Behrends et al. 2000, p. 49, n. 57, secondo cui la frase 72 del passo citato di Igino corrisponderebbe alla frase 310 di Sic. Flacc. cond. agr., Th. 130.5 s. (= Lach. 165.18 s.). Quest’ultimo passo di Siculo Flacco riguardava i territori che venivano assegnati a una colonia, al di fuori dei suoi confini, quando il territorio interno non era sufficiente a contenere tutti i coloni, mentre la frase 72 di Igino riguardava la sorte delle terre interne a una colonia (Capogrossi Colognesi 1999, p. 22 s.). La frase 310 di Siculo Flacco trova rispondenza in Hyg. cond. agr. Th. 82.24-28 (= Lach. 119.20-24), frase 84.

27 E dello stesso autore si vd. anche cond. agr., Th. 120.24-121.17 (= Lach. 156.18-157.10), cui ho dedicato qualche commento in Gagliardi 2006a, p. 167 s.

28 Capogrossi Colognesi 1991, part. p. 246 ; Capogrossi Colognesi 1999, part. p. 22. Si tenga peraltro presente che, per quanto riguarda invece i cives delle colonie, la letteratura gromatica attesta una certa confusione tra i vocaboli dominus e possessor : vd. Castillo Pascual 1998b.

29 Incola et his magistratibus parere debet, apud quos incola est, et illis, apud quos civis est : nec tantum municipali iurisdictioni in utroque municipio subiectus est, verum etiam omnibus publicis muneribus fungi debet.

30 Cui precisamente si riferisce la fonte citata alla nota precedente.

31 Chastagnol 1996, p. 13 s. (ora anche in Chastagnol 1995, p. 131 s.) ; Poma 1998, p. 135 s. ; Poma 2001 ; Hermon 2007, p. 25 s., part. 28-34 ; Roselaar 2011 ; Novillo López 2012.

32 Gagliardi 2006a, I, p. 50 s., 156 s. Alcune delle mie osservazioni sul punto sono state riprese da Casola 2008 (vd. Gagliardi 2008).

33 Dubouloz 2012, p. 79 s.

34 La Regina 1970-1971, p. 452 s. : Samnites inquolae V(eneri) d(ono) d(ederunt) mag(istri) C. Pomponius V.F. / C. Percennius L.F. / L. Satrius L.F. / C. Marius No. F. Vd. Galsterer 1992, part. p. 422 ; Galsterer 1976, p. 54 ; La Regina 1989, part. p. 308.

35 InscrIt XI.1, 6 (= Notizie degli Scavi, 1894, p. 369 ; = ILS 6753 ; = Cavallaro – Walser, 1988, p. 21 ss., nr. 1) : Imp(eratori) Caesa[ri] / divi f(ilio) August[o] / co(n)s(uli) XI imp(eratori) VI[II] / tribunic(ia) pot(estate) / Salassi incol(ae) / qui initio se / in colon(iam) con[t(ulerunt)] / patron(o). Vd. Beretta 1952, p. 493 s. ; Walser 1989, part. p. 68-70 ; Walzer 1988, p. 118 s., part. p. 119 ; Dilke 1988, p. 90 s.; Van Berchem 1962 (ora anche in Van Berchem 1982, part. 82 s.); Van Berchem 1981 (ora anche in Van Berchem 1982, p. 141-150, part. p. 136) ; Jacques – Scheid 1992, p. 305, p. 316 ; Jacques 1990, p. 69, n. 39.

36 È stato proposto di individuare un riferimento agli incolae indigeni ulteriore rispetto a quelli contenuti nelle fonti citate nelle note precedenti, in un’iscrizione della seconda metà del secondo secolo d.C. recentemente scoperta a Pljevlje, vicino a Komini, in Montenegro, nella quale appaiono menzionati degli « incolae peregrini » : in tal senso si è espressa, pubblicando l’iscrizione, Loma 2002. Riporto il testo dell’epigrafe (cfr. anche AE 2002, 1115) : Sexto / Aur(elio) Lupi/ano Lupi / filio princip(i) / decuriones / collegae et pop/ulares et pere/grini incolae / civi optimo ob / merita pos(uerunt) / epulo dedi/cata / l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum). Secondo l’editrice dell’iscrizione, il tale Aurelio Lupiano sarebbe stato il princeps degli incolae peregrini, ovvero della comunità di incolae indigeni della località. Questa località sarebbe stata un municipio, il cui nome, incerto, sarebbe probabilmente stato Splonum, attestato in un’iscrizione proveniente da Ampelum, in Dacia, nella quale è nominato un certo Aurelio Aper, Dalmata, del quale è ricordata l’origo da Splonum : CIL III, 1322 (= ILS 7153). Il toponimo Splonum viene conseguentemente integrato in due iscrizioni dalmate e segnatamente in CIL III, 8308 proveniente da Kolovrat, presso Pljevlje, nella quale si legge praef. [i.d.? mun(icipii)] Aureli S[p]lo[ni], e in CIL III, 8309, da Komini, ove è scritto dec. m(unicipi) S(ploni). La proposta di Loma di individuare gli incolae indigeni negli incolae peregrini dell’iscrizione recentemente pubblicata non mi vede tuttavia concorde per la ragione che la località da cui proviene l’iscrizione in questione, se è corretta la supposizione per cui deve essere identificata in Splonum, era un municipio e non una colonia. Come ho già avuto modo di sostenere in passato (Gagliardi 2006a, p. 23 e p. 51), la ratio della costituzione dei municipi romani era profondamente diversa da quella delle colonie. In essi non c’era di norma invio di nuovi abitanti da Roma, ma gli abitanti indigeni venivano elevati da Roma al livello di suoi cives. Appare quindi evidente come in essi non potesse esservi presenza – a differenza che nelle colonie – di incolae indigeni, visto che erano proprio gli indigeni coloro che diventavano i cives dei municipi. In relazione ai peregrini incolae menzionati nell’iscrizione pubblicata da Svetlana Loma, mi sembra allora preferibile l’interpretazione fornita da Le Roux 2005, secondo cui tale espressione sarebbe, nel testo in esame, la traduzione latina dell’espressione παροικοῦντες ξένοι, attestata in un’iscrizione databile alla seconda metà del primo secolo a.C., e proveniente da Anthemonte, in Macedonia : Hatzopoulos – Loukopoulou 1992, lin. 7-14 = Papazoglou 1997, P30, p. 202. In essa παροικοῦντες ξένοι erano detti i forestieri residenti. [Nello stesso senso cfr. anche IG XII.7, 515 (ca. 100 a.C.), lin. 73 proveniente da Aigiale, nell’isola di Amorgos. Su questa fonte e su quella di Anthemonte, vd., con commento, Gagliardi 2006a, p. 129 s.] Secondo Patrick Le Roux, i peregrini incolae di Splonum erano forestieri residenti ellenofoni, ivi installatisi per ragioni d’affari, e l’iscrizione sarebbe l’esito della traduzione latina di un’espressione tipica del vocabolario politico di lingua greca. Quanto ad Aurelio Lupiano, è da credersi che egli fosse probabilmente il princeps decurionum. Sul municipio de quo, da ultimo Mirković 2012 (su cui cfr. anche la recensione di H. Gračanin, in BMCR, 2012).

37 Dubouloz 2012, p. 108.

38 D.50.1.29 (Gai. 1 ad ed. provinc.); arg. ex D.27.1.13.12 (Mod. 4 excus.), in fine : Gagliardi 2006a,p. 346 s. ; Gagliardi 2006b.

39 Vd. D.50.4.6.5 (Ulp. 4 de off. procons.). Cfr. Rostovzev 1933, 164 s. Di recente sul tema Felici 2006, p. 170-171, n. 94 ; Felici 2008, p. 120, n. 49 ; Felici 2010, p. 1082, n. 47 ; Felici 2012, p. 145, p. 87 e p. 171, n. 51.

40 Come è noto, in Italia i cives Romani che avessero il dominium ex iure Quiritium non pagavano (fino all’epoca di Diocleziano) tributum soli, ma solo tributum ex censu e inoltre erano ovviamente tenuti ai munera municipali (se si trovavano in colonie o municipi). Le comunità italiche assoggettate non pagavano tributum o stipendium. Su quella parte di territorio su cui lo Stato aveva conservato la proprietà, gli assegnatari dovevano pagare un vectigal, per lo piùannuo. Nelle province, invece, anche le colonie (e i municipi) dovevano pagare un tributum, benchè il suolo al loro interno fosse stato centuriato e adsignatum, a meno che non si trattasse di colonie (o municipi) che godevano dell’immunità (che spesso era solo temporanea, come nel noto caso di Volubilis : Gagliardi 2006a, p. 264 s.). Sui cives dei municipi e delle colonie provinciali gravavano pertanto il tributum capitis e il tributum soli ; se le loro città erano immuni, essi erano esentati da tali tributi e restavano soggetti solo ai munera locali, oltre che, possibilmente, ad alcuni tributi eccezionali. Sul tema : Luzzatto 1953 (ora in Luzzatto 1984, p. 203 s.) ; Grelle 1963 ; I diritti locali 1974 ; Bernhardt 1980 ; Bernhardt 1982 ; Corbier 1991 ; Jacques 1991 ; Jordán Reyes 2010.

41 Diversamente, Impallomeni 1998.

42 Vd. Hyg. cond. agr., Th. 79.20-21. Cfr. Capogrossi Colognesi 1999, p. 22 e n. 11.

43 Rizakis 1998, part. p. 613, n. 56. Hinrichs 1989, p. 135 s.

44 Vd. Corbier 1991, p. 642.

45 Sotto questo aspetto esisteva una certa analogia tra le res publicae di peregrini e le comunità adtributae. Come s’è rapidamente detto, gli adtributi abitavano un territorio separato da quello della colonia da cui dipendevano. Il suolo era di proprietà dello Stato romano, il quale lo lasciava loro in godimento dietro corresponsione di un tributo fisso in danaro. Tale tributo veniva però dirottato, tutto o in parte, per concessione del governo romano, nella cassa della colonia a cui la comunità indigena era stata attribuita. Non sappiamo da chi fosse compiuta l’esazione del tributo, ma è possibile che essa fosse compiuta dai maggiorenti della comunità dipendente.

46 Sul punto rinvio a quanto già ho scritto più ampiamente in Gagliardi 2011.

47 Rivet 1988, p. 272 s. ; Chastagnol 1996, p. 16.

48 Su cui vd. Chevallier 1928.

49 Piganiol 1962. Vd. già CIL XII, 1244. I catasti erano tre, da Piganiol denominati A, B, C. Vd. in argomento, in precedenza, rispetto a Piganiol, Schulten 1906 ; Weber 1967, p. 28, p. 185-187. Quindi, Richmond – Stevens 1942 ; Chastagnol 1965 ; Dilke 1979, p. 78 s. ; Dilke 1973 ; Hinrichs 1989, p. 144 s. ; Pelletier 1976 ; Salviat 1977 ; Chouquer 1983 ; Paoletti s.d., p. 240 s., p. 244 s. ; Jacques – Scheid 1992, p. 307 ; Assénat 1994-1995 ; Pérez 1996 ; Christol 1999 ; Arnaud 2003 ; Chouquer, 2004, part. p. 51 s. ; per un quadro generale delle diverse ipotesi ricostruttive, Decramer et al. 2004.

50 Su di esso, vd. Salviat 1985 ; Bel – Benoît 1986 ; Bel – Odiot 1993 ; Meffre – Ballais 1996 ; Christol 2006.

51 I documenti si trovano raccolti in Piganiol 1962, p. 30, p. 54, p. 140 s. Su di essi, già Weber, 1967, p. 28. In dottrina si vd. ora anche, oltre Chastagnol 1996, p. 16 s. ; Chevallier 1974, p. 287 s. ; Chastagnol 1980 ; Chouquer 1992, p. 100-103, p. 141-146 ; Poma 1998, p. 141 ; Rizakis 1998, p. 609.

52 Piganiol 1962, fr. 101, 109-113, 117 ecc.

53 Piganiol 1962, fr. 103, 108-113, 116, 117 ecc.

54 Questi agri si trovano solo nel catasto A si trattava presumibilmente di terre dello Stato romano, che col tempo finirono con confondersi con i reliqua coloniae.

55 Frammenti 101, 108-111, 113, 117, 118, 121, 122, 128. Cfr. Chastagnol 1997, part. p. 59 s. (ora anche in Chastagnol 1995, p. 113-129) ; Chastagnol 1996, p. 17.

56 Agri inculti : Piganiol 1962, fr. 101-102, 109-113, 117 ecc. Cfr. anche Dilke 1979, p. 79.

57 In tal senso, Piganiol 1962, p. 55 ; Dilke 1979, p. 79. L’ipotesi di Piganiol è stata in un primo tempo condivisa anche da Chastagnol 1980, p. 74, che ha poi mutato opinione (vd. infra, n. seguente). Diversa la ricostruzione di Barruol 1969, p. 258, il quale, partendo dal presupposto che il capoluogo dei Tricastini fosse non Nyons (sita pertanto al di fuori del territorio della colonia di Arausio), ma l’odierna Saint-Paul-Trois-Châteaux (sita entro il territorio centuriato della colonia di Arausio e per di più consistente in centurie che nel catasto B appaiono restituite ai Tricastini), ha sostenuto l’ipotesi, per la verità difficilmente accettabile, che la colonia romana di Arausio contenesse la colonia latina dei Tricastini e che si verificasse quindi una compenetrazione di due civitates. Critiche all’opinione di Piganiol pure in Grelle 1964 (ora anche in Grelle 2005, p. 93-100, part. p. 97).

58 In tal senso, Hinrichs 1989, p. 148 ; Chouquer 1983, p. 294 ; Chastagnol 1997, p. 59 ; Chastagnol 1996, p. 16 s. Questa è anche la conclusione di Christol 1999, p. 115 s. (e Christol 2006, p. 83 s.), e Dubouloz 2012.

59 Christol 2006, p. 83 s. ; Christol 2010 ; Christol 2012.

60 Dubouloz 2012, p. 103 s.

61 Nello stesso senso, anche Castillo Pascual 1996b, p. 174 s. ; Chouquer – Favory 2001, p. 126 ; Faure – Tran 2012. Non mi sembra che il fatto che le terre furono restituite ai Tricastini subito dopo la fondazione della colonia debba costituire un argomento a sostegno di questa tesi, come sostenuto da Nicolas Tran, nel suo articolo contenuto in questo stesso volume.

62 Questo è un dato sottolineato dallo stesso Christol, 2006, p. 89.

63 Piganiol 1962, p. 42, p. 55 s., seguito da Hinrichs 1989, p. 151 e da Corbier 1991, p. 655 s. Così anche Dilke 1979, p. 79 ; Chouquer – Clavel-Lévêque – Favory s.d., p. 39 s., part. p. 48 ; Christol 2010, p. 15 s.

64 Si cfr. Weber 1967, p. 28 e Luzzatto 1953, p. 77, n. 23. Quindi Grelle 1964, p. 99 s. Vd. in tal senso ora anche Lopez Paz 1999. Non ha preso posizione sul punto Chastagnol 1996, p. 17.

65 Cfr. Dio Cass. 52.43.1. Cfr. anche Consul. Constant., a.U.c. 726 (= 28 d.C.; Mommsen, Chronica Minora, I, p. 217) ; Fast. Vind. I-II, 41 e Exc. Barb. Scal., 40 a.U.c. 726 (= 28 d.C.; Chron. Min., I, p. 276), con Vittinghoff 1951a (estratto con paginazione autonoma, part. p. 444-445, n. 35) ; De Martino, 1975, IV.22, p. 752, n. 25 ; Gros 1990. Vd. anche Romanelli 1974, p. 171 s.

66 Vd. Gascou 1972, p. 201 s. In tema anche Carandini s.d., p. 50ss. ; Camaiora s.d., p. 250 s.

67 Sulla sua vita e sulla sua carriera, vd. Gascou 1984. Cfr., per una diversa ricostruzione, rispetto a quella di Gascou – Allely 2000, part. p. 44-47. In tema anche Fishwick – Shaw 1977 ; Le Glay 1990, part. p. 623 s. ; Fishwick 1994.

68 CIL X, 6104 = ILS 1945.

69 CIL VIII, 26274 = ILTun 1370; = Abid 2006, p. 185 s.

70 Beschaouch 1997, p. 97 s., part. p. 102 s. Cfr. Beschaouch 2002.

71 Come osservato da Abid 2006, p. 185, il mandato dell’imperatore deve essere inteso « in senso lato, essendo le operazioni espletate materialmente non da un funzionario super partes ma da un magistrato della colonia beneficiaria del provvedimento ». Sul documento in esame, da ultimo Aounallah 2010, p. 59-64. Sulla storia di Uchi Maius, Khanoussi – Mastino 2012.

72 Diversa, rispetto a quella qui sostenuta, l’interpretazione di Christol 2004 (e cfr. Christol 2005, p. 159 s.), secondo cui a Uchi Maius non sarebbe esistita alcuna civitas di indigeni, ma si sarebbe trovata soltanto la comunità del pagus = castellum Uchitanorum Maiorum e Phileros avrebbe diviso le terre tra gli Uchitani Maiores, i vecchi cittadini romani insediati nella valle dell’Oued Arkou da Mario o da T. Sestio e i coloni, i nuovi cives trasferiti da Augusto su quelle terre. Contra sul punto Abid 2006, p. 185,che osserva che, in tal caso, resterebbe difficile spiegare che fine avessero fatto i Numidae della regione, le cui tracce permangono nei rari rinvenimenti ceramici ed epigrafici e nel toponimo libico Uchi Maius.

73 Su questi castella vd. anche Rostovzev 1933, p. 369, n. 57 (inattuale è ormai il rinvio compiuto dall’autore a CIL VIII, 23599, allora ritenuta epigrafe relativa a un praefectus competente su 62 o più castella dipendenti da Mactaris : successive scoperte hanno chiarito che nell’epigrafe citata doveva con ogni probabilità essere menzione di 62 civitates, e non castella [cfr. ora AE, 1963, 96] ; cfr. Laffi 1966, p. 85 s.) ; Quoniam 1959-1960 (ma 1962), part. p. 70 ; Teutsch 1962, p. 120, n. 4 ; Beschaouch 1997, p. 102 s. ; Cataudella 1994, part. p. 325. Sul rapporto tra pagus e castellum in Africa (con particolare riguardo alla confederazione cirtense, ma con alcuni riflessi anche sulla situazione cartaginese), vd. inoltre Beschaouch 1981, part. p. 105 s. (secondo cui i pagi erano distretti territoriali abitati da cittadini romani, mentre i castella erano civitates peregrinae) e Gascou 1983 (secondo cui i castella erano gli agglomerati urbani dei pagi). Più di recente, Biundo 2004, part. p. 393. Sui pagi di Uchi Maius, Christol 2004-2005, p. 85 ss. (e cfr. Christol 2005, p. 177 s.) ; Ibba 2005, p. 31 s. Sul rilievo dei pagi in tema di fiscalità, all’interno delle colonie, vd. Tarpin 2009, part. p. 130 s.

74 Esse sono attestate anche in relazione a Thugga : Gagliardi 2006a, p. 187 s.

75 Vd. Picard 1969-1970 ; Rizakis 1998, p. 613.

76 Vd. Hyg. cond. agr., Th. 79.5 s. (= Lach. 116.5 s.). In dottrina, Jacques 1991, p. 604, n. 7 ; Corbier, 1991, p. 656 ; Maganzani 1997, p. 169, n. 117 ; Favory 2005, part. p. 184 s. ; Maganzani 2009, p. 227-240.

77 Nel senso che abbiamo già incontrato in Hyg. cond. agr., Th. 80.14-81.10 (= Lach. 117.12-118.4), supra §1.

78 Ha invece inteso che i vectigalia in questo caso fossero i canoni di locazione di terre pubbliche Biundo 2004, p. 414. Si vedano sul punto, con differenti interpretazioni, anche Liebenam 1967, p. 312, n. 2, e p. 318, n. 6 ; Broughton 1929, p. 64 s. ; Debbasch 1953, part. p. 43, n. 72 ; Laffi 1966, p. 83 ; Jacques 1991, p. 604 ; Corbier 1991, p. 656.

79 Non ritengo pertanto che si trattasse di un praefectus iure dicundo che fosse incaricato di una praefectura nel senso in cui usa tale termine Sic. Flacc. cond. agr., Th. 124.17-20 (= Lach. 160.4-7 : singulae praefecturae appellantur ideo, quoniam singularum regionum divisioni alios praefe<ce>runt, vel ex eo quod in diversis regionibus magistratus coloniarum iuris dictionem mittere soliti sunt), ovvero come « distinzione gromatica ». In tal senso si sono espressi in dottrina Ensslin 1954, part. p. 1333 s., e Mommsen 1889, p. 412, n. 3. L’opinione contraria deve essere sostenuta, sulla base della considerazione che gli 83 castella erano siti entro il territorio della colonia di Cartagine (entro la sua pertica : cfr. AE, 1963, 94) : così, opportunamente, Laffi 1966, p. 82-83, n. 224. Delle praefecturae intese nel senso di distinzioni gromatiche mi sono occupato in Gagliardi, 2006a, p. 248 s. Su di esse (parlando però con diversa prospettiva di agri ex alienis territoriis sumpti aventi lo statuto di agri vectigales, e senza mai impiegare il termine praefecturae), anche, molto ampiamente, Biundo 2003 ; Biundo 2004.

80 Vd. Schulten 1895, p. 549. Su tale tipo di prefetto, in generale (e salve le differenze con la mia interpretazione, segnalate nella nt. precedente) e con indicazioni delle fonti [tra cui, in part. cfr. CIL VIII, 15726 (= ILS 6833)], vd. Ensslin 1954, p. 1333 s.

81 Diversa, nel complesso, è l’interpretazione di Gascou 1984, secondo cui gli 83 castella di peregrini sarebbero stati tributari della colonia di Cartagine. Contro questa ricostruzione, criticamente, Jacques 1991, p. 603 s. ; Corbier 1991, p. 656.

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References

Electronic reference

Lorenzo Gagliardi, “Fondazione di colonie romane ed espropriazioni di terre a danno degli indigeni”Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [Online], 127-2 | 2015, Online since 22 October 2015, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefra/2869; DOI: https://doi.org/10.4000/mefra.2869

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Lorenzo Gagliardi

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto – lorenzo.gagliardi@unimi.it

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