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Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique

Leges sumptuariae : divieti senza sanzioni ?

Carlo Venturini †

Résumés

Il est certain que les lois somptuaires étaient assorties d’une pénalité en cas de violation, et que César avait prévu, en cas de dépense supérieure à celle autorisée pour un tombeau, le versement au peuple d’une amende d’égale valeur. Peut-être, en concurrence avec l’infliction de l’amende par un magistrat, une action était-elle ouverte à l’initiative de n’importe quel citoyen, mais il ne semble pas que tout ou partie de l’amende lui serait revenu, disposition qui aurait conféré à la peine une efficacité certaine. Les sources n’offrent pas non plus de trace d’amende ni de nota infligées par les censeurs, quoique qu’elles soient plausibles en cas de violation des interdits. Au demeurant, l’inefficacité des prohibitions somptuaires paraît résulter non pas d’un défaut de moyens de répression, mais du fait que, même si celles-ci résultaient d’un consensus reposant sur des bases idéologiques intangibles, prévoir et mettre en œuvre des mesures punitives adéquates était contraire à l’usage.

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Notes de la rédaction

Nous tenons à remercier Mme Venturini d’avoir autorisé la publication de cette contribution, que le professeur Venturini avait rédigée en 2011, peu après la tenue du colloque. Nous en avons remanié la présentation pour la mettre en adéquation avec les normes rédactionnelles de la revue, sans en altérer le contenu.

Texte intégral

  • 1 Macr., Sat. 3, 17, 13.
  • 2 Macr., Sat. 3, 17, 1.
  • 3 Liv. 34, 4, 6. Sull’analisi della lex Oppia, con particolare riferimento alla testimonianza livian (...)
  • 4 Cic. Leg. 2, 59 (Tab. X.4 : Crawford 1996, p. 706) ; 64, su cui Tondo 1976, p. 96.
  • 5 Plut. Sulla 35,4. Sulla legge di Silla, Gell. Noct. Att. 2, 24, 11 ; Macr. Sat. 3, 17, 11 : cfr. R (...)
  • 6 Cic. Att. 12, 36, 1 (anno 45).
  • 7 Cfr., in particolare, Cic. Att. 13, 7 ; Suet. Caes. 48 ; Cass. Dio 43, 25, 2.
  • 8 Cic. Att. 12, 36, 1 (anno 45).

1Il fatto che, secondo Macrobio, Cato [...] sumptuarias leges cibarias appellat non comporta l’esigenza di restringere la nozione di sumptuariae alle norme rogate in materia di lusso conviviale1, tanto più che lo stesso Macrobio2, pur concentrando l’attenzione su queste ultime, non manca di parlare di leges de cenis et sumptibus, con locuzione non necessariamente da intendersi come endiadica e suscettibile, quindi, di venire riferita ad una gamma indeterminata di sumptus, tra i quali riesce naturale inserire sia quelli prodotti dalla luxuria muliebris, indirettamente repressi dalla lex Oppia3 sia, andando indietro nel tempo, quelli di carattere funerario già previsti dalle XII Tavole4 e, mutatis mutandis, reimposti da Silla (il quale non esitò a violarli in seguito alla morte della quarta moglie Cecilia Metella)5, nonché vigenti in epoca cesariana, in forma, presumibilmente, piuttosto confusa. Ciò sembra emergere dal fatto che Cicerone, intenzionato ad erigere un fanum (cioè un sacello) in memoria della defunta figlia Tullia, dimostra un’incerta conoscenza delle regole vigenti in materia, tanto da chiedere all’amico Attico lege, quaeso, legem mihique eam mitte6, dov’è, forse, possibile cogliere un accenno alla lex sumptuaria fatta votare dal dittatore l’anno precedente7 e, dunque, tanto recente da giustificare l’incertezza dell’Arpinate, il quale non disdegnava, ad ogni buon conto, di pensare alla possibilità di uno strattagemma capace di aggirarla (si quid in mentem veniet quo modo eam effugere possimus, utemur). Cercando, a questo punto, di capire la circostanza che stimolava le sue riflessioni, riesce spontaneo supporre che la legge avesse di mira le spese superiori ad una certa misura, ignota all’oratore stesso8, profuse nell’edificazione di un sepolcro : non contemplava, invece, quelle dedicate ai tempietti, ancorché costruiti per onorare la memoria di defunti e che (altra preoccupazione dell’oratore), se ubicati in aperta campagna potevano restare affidati alla religio dei posteri e non andare soggetti all’inconveniente dei passaggi di proprietà, suscettibile di verificarsi se la costruzione fosse sorta in terreno privato (in ipsa villa). L’aspetto dell’epistola più interessante ai nostri fini è, peraltro, l’accenno al desiderio di evitare sepulchri similitudinem [...] non tam propter poenam legis [...] quam ut maxime adsequar ἀποθέωσιν, dove emerge in modo esplicito il fatto che il precetto era assistito da una poena legis.

2Sul punto l’epistola precedente offre un ragguaglio ulteriore, precisando che, in caso di superamento dell’ignoto limite di spesa nel monumento sepolcrale, tantundem populo dandum esse. Siamo dunque, con chiarezza, in presenza della previsione di una multa, il cui ammontare era destinato a confluire nelle casse pubbliche.

  • 9 Mommsen 1887, I, p. 158 s. ; p. 163 s. ; p. 180 s. ; III, p. 353 s. (= Mommsen 1892, p. 181 s. ; p (...)
  • 10 Mantovani 1989, p. 131 s.

3Provando, a questo punto, a meglio puntualizzare questa misura repressiva, è giocoforza osservare che essa non corrispondeva ad una prescrizione inquadrabile nel contesto delle multe arbitrarie irrogabili da parte dei magistrati a ciò legittimati, giacché in tali casi la sanzione pecuniaria, in quanto espressione della coercitio, era caratterizzata da consistente discrezionalità, nonché sottoposta alla provocatio, nella visione mommseniana9. Così stando le cose, è anche possibile interpretare l’accenno con riferimento ad una procedura di petitio multae basata su un’azione per multa legale, probabilmente aperta (in concorrenza con l’exactio magistratuale che all’epoca, in materia di sumptus funerario, aveva sicura base normativa nell’editto edilicio) a qualsiasi cittadino ed inquadrabile, dunque, nell’ambito delle azioni cosiddette procuratorie, che da tempo avevano fatto ingresso nell’ordinamento giuridico10.

  • 11 Cic. Att. 6, 1, 25. Cfr. Rotondi 1912, p. 413.

4Sulle caratteristiche della relativa procedura non è il caso di soffermarsi in questa sede. Si deve, però, osservare che, stando alla lettera della testimonianza ciceroniana, non era prevista la destinazione della condanna o di parte di essa a favore del civis che avesse promosso il relativo giudizio : circostanza, questa, che, in assenza di dati in senso contrario, è presumibile anche in rapporto alle sanzioni patrimoniali previste dalla precedente (e, con ogni verosimiglianza, non approvata) rogatio Scribonia de itineribus del 50, la quale prevedeva una multa di cento sesterzi per ogni schiavo membro del seguito ove, in caso di percorso di una via publica da parte del dominus, la familia servile che lo accompagnava fosse risultata composta da un numero di individui superiore a quello (rimasto ignoto) previsto dalla menzionata rogatio11.

5Una conclusione, dunque, si impone : neppure in epoca cesariana – sulla scorta, evidentemente, della tradizione anteriore – il legislatore ritenne opportuno fare ricorso, in materia rientrante nell’ambito della normativa di carattere suntuario, ad un meccanismo sanzionatorio che, in quanto basato sulla sollecitazione del personale interesse del cittadino alla repressione delle violazioni del precetto, sarebbe risultato provvisto di efficacia certo maggiore rispetto alla procedura d’ufficio, rimessa ad una sostanziale discrezionalità del magistrato.


  • 12 Macr. Sat. 3, 17, 6
  • 13 Plin. Nat. Hist. 10, 139.
  • 14 Macr. Sat. 3, 17, 1.

6In Macrobio si incontra la locuzione poen[a] legis, di uso tecnico per designare sanzioni previste e definite per via legislativa, con riferimento alla lex Didia del 14312, la quale, oltre a riprendere dalla lex Fannia, di diciotto anni anteriore, il divieto di non servire in tavola quid volucre [...] praeter gallinam quae non esset altilis13, estendeva la punibilità per le trasgressioni sia agli Italici (notizia che meriterebbe un discorso più approfondito ed è forse frutto di un fraintendimento di Macrobio, considerando la formale autonomia della quale godevano, all’epoca, numerose collettività italiche e l’esclusivo operare in Roma di censori ed edili), sia ai commensali stessi : innovazione, questa, che, nelle intenzioni del legislatore, era con chiarezza diretta ad esercitare una marcata efficacia deterrente, in quanto unita all’obbligo, di incerta origine – la nostra fonte si limita a riferire, genericamente, imperari coepit ma certo all’epoca non abrogato, di cenare e pranzare patentibus ianuis, al fine di generare modu[m] luxuriae attraverso la pubblicità in tal modo imposta ai peccati di gola14.

7È da osservare, a questo punto, che Macrobio non si limita a riferire la circostanza in questi termini ma parla di ocul[i] civium test[es] fact[i], sottintendendo un’attività di controllo popolare di per sé idonea ad esplicarsi anche nel promovimento dei richiamati giudizi di multa a legittimazione popolare con ammontare, in tutto o in parte, della condanna a vantaggio dell’attore, ove questi fossero stati previsti : il che sicuramente non era, giacché, in caso contrario, certo non mancherebbe qualche traccia di procedimenti di questo tipo.

8In definitiva, perciò, non resta che pensare, come la locuzione poen[a] legis suggerisce, all’esercizio, in via principale, di procedure d’ufficio, senza escludere la possibilità di azioni di multa scisse da ogni personale vantaggio del promotore ma prendendo atto, in ogni caso, dell’assoluta carenza di notizie concernenti l’attuazione sia dell’una che dell’altra procedura.

  • 15 Bottiglieri 2002, p. 105 s. e passim.

9Né il collegamento, in sé quasi ovvio, della violazione dei divieti a possibili notae irrogate dai censori (convince, oltre tutto con la tesi di Anna Bottiglieri relativa al legame tra inizio della legislazione suntuaria e forte incremento del potere di tali magistrati15) trova nelle fonti riscontri specifici con riferimento alla materia della quale ci stiamo occupando.

  • 16 Gell. Noct. Att. 2, 24, 1.
  • 17 Serrao 1973, p. 835 s. (= Serrao 1974, p. 96 s.).
  • 18 Macr., Somnium Scipionis 2, 17, 13.

10Lacune di documentazione ? Non si può escludere in linea di principio. Allo stato attuale delle nostre conoscenze è, però, giocoforza constatare che nessuna concreta esplicazione di misure repressive risulta essere stata posta in atto. A questo dato si contrappone il fatto che gli accenni che abbiamo raccolto, unitamente a quello, ancor più netto, riscontrabile in Gellio (parsimonia apud veteres Romanos et victus atque cenarum tenuitas non domestica solum observatione ac disciplina, sed publica quoque animadversione legumque complurium sanctionibus custodita est)16, dov’è significativo, in particolare, l’accenno alla publica animadversio, non consentono, come pure si è supposto, di parlare di leges imperfectae nel senso, fatto proprio dal Serrao17, assegnato alla dicotomia da Macrobio in sede di commento al Somnium Scipionis, dove si legge18 : inter leges [...] illa imperfecta dicitur, in qua nulla deviantibus poena sancitur.

  • 19 Macr. Sat. 3, 17, 8.

11Siamo, dunque, in presenza di un contrasto tra diritto e realtà, oppure di un fenomeno di rapida desuetudine delle singole leggi, in conformità ad un’ipotesi che potrebbe trovare un certo sostegno nelle considerazioni presenti in Macrobio19, dove, a proposito del fatto che la lex Didia del 143 paucis mutatis in plerisque cum Fannia congruit, si legge :

[...] quaesita est novae legis auctoritas, exolescente metu legis antiquioris ; ita [] ut de ipsis duodecim tabulis factum est, quarum ubi contemni antiquitas coepit, eadem illa quae illis legibus cavebantur in alia latorum nomina transierumt ?


12Personalmente, preferirei parlare di inefficacia, prodotta da circostanze, diremmo oggi, ambientali sulle quali vale la pena di soffermarsi.

13È il caso di muovere, dunque, dal punto pressoché sicuro che già abbiamo posto in evidenza, cioè dalla mancata presa in considerazione, sia nell’età repubblicana che durante il principato, dell’azione di multa a legittimazione popolare con destinazione della condanna, in tutto o in parte, a favore del promotore del giudizio : fatto, questo, che non può non venire considerato corrispondente ad una precisa scelta. Ove di essa si cerchi di cogliere i motivi ispiratori, riesce inevitabile concludere nel senso di un orientamento legislativo volto a circoscrivere agli interventi dei censori ed a quelli d’ufficio dei magistrati provvisti di conforme legittimazione la sanzione dei fasti, culinari e non, resi oggetto di divieto.

  • 20 Tac. Ann. 3, 52-54.

14Né è privo di significato l’atteggiamento di Tiberio, il quale, in contrasto con il diffuso timore che egli, princeps antiquae parsimoniae, durius animadverteret, si sottrasse a diretti interventi, affermando l’estraneità ai suoi compiti del sustine[re] [...] aedilis aut praetoris aut consulis partes, con atteggiamento di formale ossequio verso le magistrature repubblicane frutto di calcolato realismo20.

15Ciò significa che la repressione dei deplorati sumptus era destinata a restare esclusa dai meccanismi giudiziari rimessi all’iniziativa popolare e, perciò, a risultare circoscritta ad attività sanzionatrici di natura discrezionale ed interne al medesimo ceto di governo al quale, oggettivamente, era del pari diretta la corrispondente attività legislativa.

  • 21 Cic. Att. 13, 7.
  • 22 Cass. Dio 43, 25, 2.
  • 23 Suet. Caes. 43.

16Inquadrata in questa luce, la carenza di testimonianze relative all’attuazione di concrete misure repressive (tali non possono essere considerate le iniziative dirette a favorire l’osservanza della lex sumptuaria – pur essa neglecta – di Cesare21, il quale, al fine di frenare non solo (οὐ μόνον) le spese (τὰ ἀναλώματα)22 relative alla consumazione di particolari cibi, aveva perseguito il rispetto delle relative norme23

dispositis circa macellum custodibus, qui obsonia contra vetitum retinerent deportarentque ad se, submissis nonnumquam lictoribus atque militibus, qui, si qua custodes fefellissent, iam adposita e triclinio auferrent,

  • 24 Cic. Fam. 7, 26, 2.
  • 25 Macr. Sat. 3, 17, 13.
  • 26 Clemente 1981, p. 10 s.
  • 27 Plut. Cato Mai. 19, 3.

17trova, mi sembra, una spiegazione abbastanza agevole nel contrasto in cui le prescrizioni legislative – che, del resto, era facile aggirare in campo culinario e la cui formale osservanza poteva produrre, oltre tutto, risultati decisamente sgradevoli : si consideri un passo di Cicerone24 – venivano a porsi rispetto ad un costume caratterizzato da obstinatio luxuriae e da vitiorum firma concordia25. Questo costume le leges sumptuariae miravano a contrastare, ispirate, probabilmente, dall’implicito fine di frenare l’indebitamento dei gruppi nobiliari e salvaguardare, in tal modo, il loro ruolo sociale e politico26, offrendo la possibilità di presentare come ossequio doveroso a disposizioni legislative la pratica di un tenore di vita meno dispendioso di quello che avrebbero comportato i mores coevi e la stringente concorrenza del ceto equestre su questo terreno. È, d’altra parte, evidente che una tale finalità poteva venire perseguita con successo solo con la collaborazione dei diretti interessati, mentre l’assenza di legittimazione popolare al promovimento di giudizi finalizzati all’irrogazione delle sanzioni previste faceva sì che queste potessero venire inflitte solo in dipendenza da scelte dei magistrati (penso, in particolare, agli edili, a partire, forse, dalla lex Aemilia del 115 e sicuramente dalle riforme sillane) conformi ad un’intrinseca discrezionalità, comune alle notae censorie ed armonica con le caratteristiche delle magistrature romane. L’esplicazione della potestà punitiva da parte dei loro titolari trovava infatti, nel complesso equilibrio di poteri tipico della Roma repubblicana, non solo i limiti formali costituiti dalla collegialità e dall’intercessio tribunizia ma anche quelli, più impalpabili, imposti dall’esigenza che l’attività repressiva si esplicasse in adeguata sintonia con gli umori della collettività : il che può presumersi nell’età di M. Catone Censorio, che operava in un’epoca nella quale l’intervento contro la πολυτελεία incontrava vasto consenso27, ma non nell’epoca successiva, nella quale le leges sumptuariae mantenevano, sì, la loro valenza ideologica ma introducevano una nota di disarmonia rispetto agli usi sociali e scoraggiavano, di conseguenza, interventi repressivi che sarebbero risultati decisamente impopolari o, per lo meno, tali da porre i loro artefici (fatto al quale gli edili dovevano essere, in linea di massima, sensibili) in una luce sfavorevole ed in contrasto con i gruppi egemoni : circostanza, questa, foriera di gravi rischi quanto alla prosecuzione del cursus honorum.

  • 28 Venturini 1979.
  • 29 Macr., Sat. 3, 17, 4 ; 3, 13, 6 ; 3, 16, 14-16.
  • 30 Di Porto 1999, p. 61.

18 Ciò si poneva in singolare contrasto con il fatto che, come ho cercato di evidenziare in un remoto contributo28, le correnti ideologiche della tarda Repubblica, mentre si differenziavano per diversi aspetti in tema di legittimazione della ricchezza, trovavano il punto di contatto nella generalizzata condanna del luxus (o, per lo meno, della alien[a] luxuri[a], della quale non provava imbarazzo nell’ergersi a fustigator financo un Sallustio, il quale viveva negli horti Sallustiani e non si cibava certo di lupini), la cui tralatizia deplorazione si ritrova, in chiave di vulgata convenzionale, non solo in vari luoghi tacitiani ma anche nel tardo Macrobio29, sia in chiave di fattore di decadenza della res publica : […] cum res publica ex luxuria conviviorum maiora quam credi potest detrimenta pateretur […] ; […] victores gentium luxuria vicit […]), sia riprendendo, in un passo controverso, una descrizione caricaturale risalente all’oratore C. Titius, relativa ad homines prodig[i], ubriaconi, cosparsi di unguento, scortis stipati, che si recavano nel Foro ad iudicandum e che, durante il cammino, riempivano ogni anfora che incontravano, avendo la vescica piena di vino30. Nella nostra tarda fonte si trovano, così, frammisti motivi di carattere etiologico già tipici della riflessione sallustiana e spunti di origine oratoria, che sfociano in quadri pittoreschi quanto, oggettivamente, forzati.

  • 31 Tac. Ann. 3, 55.
  • 32 Coudry 2004, p. 141.

19La deplorazione del luxus nonostante la maggiore sobrietà invalsa a partire dall’età vespasianea31, continuava, evidentemente, a mantenere un’eco notevole (forse sulla scia di Gellio, utilizzato parzialmente come fonte)32 ancora al tempo di Macrobio.

  • 33 Così, con qualche incertezza, Broughton 1952, p. 7.
  • 34 Val. Max. 2, 9, 5.
  • 35 Cass. Dio 39, 37, 3.
  • 36 La Penna 1990, p. 285.

20Aveva costituito, d’altra parte, un motivo costante nella pubblicistica politica repubblicana ed insuscettibile o quasi di superamento : M. Duronio, che rivestì il tribunato, probabilmente, nel 9733, fu colpito da nota censoria non già per aver praticato il lusso ma per aver definito le prescrizioni della lex Licinia, rogata (con il generalizzato favore – almeno esteriormente – degli optimates) da L. Licinio Crasso Dives e da M. Duronio stesso abrogata, horridae vetustatis rubigine obsitum imperium34, e solo un personaggio del calibro dell’oratore Q. Ortensio Ortalo poteva concedersi un’ostentata negligenza nei confronti delle prescrizioni suntuarie e financo un aperto dissenso nei confronti della rogatio moralizzatrice presentata da Pompeo e Crasso durante il loro consolato del 55, dissenso, argomentato – si badi bene – non sulla base di una diretta confutazione della proposta ma rilevando la sua incongruenza rispetto al tenore di vita dei proponenti35. La difesa del lusso non poteva, dunque, essere affidata altro che « a paladini sporadici, quasi eccezionali »36, né poteva ascendere alla dignità del politicamente corretto.

21D’altra parte, così nella storia come nell’attualità si incontrano provvedimenti normativi destinati a costituire, essenzialmente, strumenti di esternazione ideologica, insuscettibili di influenzare i comportamenti sociali ma poggianti su valori diffusi o presunti tali e provvisti, perciò, dell’effetto di alimentare un conformismo intellettuale dal quale non risulta possibile prendere le distanze né a quanti esercitano un ruolo nella vita pubblica né, a maggior ragione, a quanti aspirano ad esercitarlo.

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Bibliographie

Bottiglieri 2002 = A. Bottiglieri, La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana, Napoli, 2002.

Broughton 1952= T.R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, Cleveland (Ohio), 1952.

Clemente 1981 = G. Clemente, Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C., in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), Società romana e produzione schiavistica, vol. III, Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali, Bari, 1981, p. 3-14 e 301-304.

Coudry 2004 = M. Coudry, Loi et société : la singularité des lois somptuaires de Rome, in CCG, 15, 2004, p. 135-171.

Crawford 1996 = M. H. Crawford (a cura di), Roman Statutes, Londra, 1996.

Di Porto = A. Di Porto, La gestione dei rifiuti a Roma fra tarda repubblica e primo impero. Linee di un « modello », in F. Serrao (a cura di), Societas-ius. « Munuscula » di allievi a Feliciano Serrao, Napoli, 1999, p. 41-64.

La Penna 1990 = A. La Penna, La legittimazione del lusso privato da Ennio a Vitruvio. Momenti, problemi, personaggi, in F. Milazzo (a cura di), Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell’esperienza tardo-repubblicana. Atti del convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della « littera Florentina », Napoli, 1990, p. 251-285.

Mantovani 1989 = D. Mantovani, Il problema d’origine dell’accusa popolare. Dalla « quaestio » unilaterale alla « quaestio » bilaterale, Padova, 1989.

Mommsen 1887 = Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, 3e ed., Leipzig, 1887.

Mommsen 1889 = Th. Mommsen, Le droit public romain, vol. VI, 1, trad. fr. P.-Fr. Girard, Parigi, 1889.

Mommsen 1892 = Th. Mommsen, Le droit public romain, vol. I, trad. fr. P.-Fr. Girard, Parigi, 1892.

Rotondi 1912 = G. Rotondi, Leges publicae populi Romani : elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, Milano, 1912.

Serrao 1973 = F. Serrao, voce Legge (diritto romano), in Enciclopedia del diritto, XXIII, Milano, 1973 ( = Classi partiti e legge nella repubblica romana, Pisa, 1974).

Tondo 1976 = S. Tondo, Diritto ateniese a Roma, in AATC, 27, Firenze, 1976, p. 52-103.

Venturini 1979 = C. Venturini, « Luxus » e « avaritia » nell’opera di Sallustio (osservazioni e problemi), in Athenaeum, 57, 1979, p. 277-292 ( = Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica, Raccolta di scritti (a c. di A. Palma), Napoli, 2014, p. 501-518).

Venturini 1996 = C. Venturini, Processo penale e società politica nella Roma repubblicana, Pisa, 1996.

Venturini 1997 = C. Venturini, Ereditiere ed ereditande (Appunti a margine di una recente ricerca), in BIDR, 100, 1997, p. 617-670 ( = Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica, Raccolta di scritti (a c. di A. Palma), Napoli, 2014, p. 195-270).

Venturini 2004 = C. Venturini, Leges sumptuariae, in Index, 32, 2004, p. 355-380 ( = Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica, Raccolta di scritti (a cura di A. Palma), Napoli, 2014, p. 553-582).

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Notes

1 Macr., Sat. 3, 17, 13.

2 Macr., Sat. 3, 17, 1.

3 Liv. 34, 4, 6. Sull’analisi della lex Oppia, con particolare riferimento alla testimonianza liviana, rinvio a Venturini 1997, p. 660 e nt. 202, con richiamo della principale bibliografia, cui adde Coudry 2004, p. 165.

4 Cic. Leg. 2, 59 (Tab. X.4 : Crawford 1996, p. 706) ; 64, su cui Tondo 1976, p. 96.

5 Plut. Sulla 35,4. Sulla legge di Silla, Gell. Noct. Att. 2, 24, 11 ; Macr. Sat. 3, 17, 11 : cfr. Rotondi 1912, p. 81 ; Coudry 2004, p. 155 s. ; Venturini 2004, p. 368.

6 Cic. Att. 12, 36, 1 (anno 45).

7 Cfr., in particolare, Cic. Att. 13, 7 ; Suet. Caes. 48 ; Cass. Dio 43, 25, 2.

8 Cic. Att. 12, 36, 1 (anno 45).

9 Mommsen 1887, I, p. 158 s. ; p. 163 s. ; p. 180 s. ; III, p. 353 s. (= Mommsen 1892, p. 181 s. ; p. 187 ; p. 206 s. ; et Mommsen 1889, p. 404). Per ulteriori ragguagli rinvio a Venturini 1996, p. 16 s. e nt. 7.

10 Mantovani 1989, p. 131 s.

11 Cic. Att. 6, 1, 25. Cfr. Rotondi 1912, p. 413.

12 Macr. Sat. 3, 17, 6

13 Plin. Nat. Hist. 10, 139.

14 Macr. Sat. 3, 17, 1.

15 Bottiglieri 2002, p. 105 s. e passim.

16 Gell. Noct. Att. 2, 24, 1.

17 Serrao 1973, p. 835 s. (= Serrao 1974, p. 96 s.).

18 Macr., Somnium Scipionis 2, 17, 13.

19 Macr. Sat. 3, 17, 8.

20 Tac. Ann. 3, 52-54.

21 Cic. Att. 13, 7.

22 Cass. Dio 43, 25, 2.

23 Suet. Caes. 43.

24 Cic. Fam. 7, 26, 2.

25 Macr. Sat. 3, 17, 13.

26 Clemente 1981, p. 10 s.

27 Plut. Cato Mai. 19, 3.

28 Venturini 1979.

29 Macr., Sat. 3, 17, 4 ; 3, 13, 6 ; 3, 16, 14-16.

30 Di Porto 1999, p. 61.

31 Tac. Ann. 3, 55.

32 Coudry 2004, p. 141.

33 Così, con qualche incertezza, Broughton 1952, p. 7.

34 Val. Max. 2, 9, 5.

35 Cass. Dio 39, 37, 3.

36 La Penna 1990, p. 285.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Carlo Venturini †, « Leges sumptuariae : divieti senza sanzioni ? »Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En ligne], 128-1 | 2016, mis en ligne le 23 février 2016, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefra/3141 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefra.3141

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